Nel variegato mondo degli ammortizzatori sociali e strumenti economici di sostegno ai dipendenti interessati da episodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa il Decreto legge numero 92 del 26 giugno 2025 introduce una serie di misure urgenti in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e di integrazione salariale in deroga per le microimprese della moda.
Alla luce delle numerose novità normative l’INPS è intervenuto con Circolare 13 agosto 2025, numero 121 per illustrare il quadro complessivo delle disposizioni e fornire le relative istruzioni operative.
Indice
Esonero contributivo per la CIGS in aree di crisi industriale complessa
La prima novità prevista dal Decreto – Legge numero 92/2025, articolo 6, comma 1, riguarda l’esonero (valevole per tutto il periodo di fruizione dell’ammortizzatore) dal pagamento all’INPS del contributo addizionale per le unità produttive di imprese che ricorrono alla CIGS ed operano in aree di crisi industriale complessa.
L’esonero contributivo è riconosciuto, precisa la circolare dell’Istituto, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, tenuto conto che gli oneri derivanti dall’attuazione della misura fanno espresso riferimento alla sola annualità corrente.
Lo sgravio non spetta (o si interrompe) se è in corso di fruizione (ovvero se il datore di lavoro attiva), in costanza di utilizzo della CIGS, una procedura di licenziamento collettivo.
Misure urgenti per gli occupati in gruppi di imprese
Il successivo articolo 7 del D.L. numero 92/2025 riconosce un ulteriore periodo di CIGS, in continuità con i precedenti trattamenti già autorizzati e fino al 31 dicembre 2027, alle realtà appartenenti a gruppi di imprese con una base occupazionale complessivamente non inferiore alle mille unità, impiegati sul territorio italiano.
Le imprese in parola devono aver sottoscritto, alla data di entrata in vigore del decreto (27 giugno 2025), un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione.
Per i dipendenti interessati dalla CIGS la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro, in deroga alla disciplina ordinaria, può essere prevista per ciascun lavoratore fino al 100 percento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore è stipulato.
Misure di sostegno per gli eventi di cessione di azienda
Per l’annualità corrente (articolo 8) può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora, all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.
Sempre l’articolo 8 dispone che, nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell’attività produttiva, laddove l’impresa sia stata ammessa alla CIGS, il lavoratore sospeso decade dal trattamento a seguito di:
- rifiuto di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione (ovvero se non lo frequenta regolarmente);
- rifiuto di un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 percento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Le citate disposizioni in termini di decadenza operano quando le attività lavorative o di formazione / riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
L’impresa ammessa alla CIGS deve comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’elenco dei dipendenti interessati dalle sospensioni, così da permetterne l’inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Integrazione salariale per i lavoratori della moda
A beneficio dei dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a quindici addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero, della pelletteria, nel settore conciario nonché nelle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, il Decreto – Legge 28 ottobre 2024, numero 160 riconosce un trattamento di CIG ordinaria in deroga, per un periodo massimo di dodici settimane da fruire entro il 31 gennaio 2025.
L’articolo 10 del D.L. numero 92/2025 proroga la CIG per ulteriori dodici settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.
Nell’Allegato numero 1 alla circolare l’INPS i codici ATECO 2025 che individuano la platea delle imprese ammesse alla CIG in deroga.
In definitiva, ai fini dell’accesso all’integrazione salariale, i datori di lavoro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- inquadramento INPS nei settori Industria o Artigianato;
- forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- aver raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale ordinari o di quelli previsti dal regolamento FSBA per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
Imprese sequestrate o confiscate
Il Decreto numero 92 non manca di intervenire sulla CIGS per i lavoratori di aziende sequestrate o confiscate.
Nello specifico vengono incrementate le coperture finanziarie, pari di conseguenza a:
- 700 mila euro per l’anno 2024 (valore invariato rispetto alla normativa previgente);
- 8,7 milioni di euro per l’annualità corrente;
- 8,7 milioni di euro per il 2026.
Le risorse sono destinate al riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o ripresa dell’attività.
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