Le lavoratrici e i lavoratori malati oncologici, con malattie croniche invalidanti o rare, potranno conservare il proprio posto per un periodo massimo di 24 mesi, anche in caso di assenza prolungata. Lo prevede la nuova legge 106, in vigore dal 2025, che introduce un nuovo congedo non retribuito per i dipendenti pubblici e privati con un’invalidità pari o superiore al 74%.
Durante il congedo non è previsto stipendio, né contribuzione previdenziale o maturazione dell’anzianità di servizio, ma resta garantita la possibilità di riscattare i contributi su base volontaria.
Il testo prevede anche dieci ore annue di permessi retribuiti in più per visite, esami e cure, e l’accesso prioritario allo smart working al termine del congedo. Il punto chiave è la conservazione del posto di lavoro. Questi però entrano in vigore ufficialmente dal 1° gennaio 2026.
Ecco cosa cambierà nel 2026 per le persone affette da tumori o malattia rare.
Indice
Nuova legge sui congedi per malati oncologici
Il 25 marzo 2025 era arrivato il primo sì all’unanimità alla Camera di un testo di legge atteso da tempo da pazienti, medici e associazioni. Si tratta del provvedimento che estende da 180 giorni fino a un massimo di 24 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro per chi è affetto da tumori, malattie croniche invalidanti o patologie rare.
Il testo unificato, frutto di un lungo percorso parlamentare iniziato nella scorsa legislatura, ha raccolto un ampio consenso bipartisan, tanto da essere poi approvato definitivamente dal Parlamento a metà 2025. La Legge 106 è poi approdata in gazzetta ufficiale in estate per entrare in vigore ad agosto.
L’idea è quella di tutelare la crescente platea di lavoratori che, grazie ai progressi della medicina, vivono più a lungo e convivono con malattie cronicizzate, ma che devono assentarsi da lavoro a causa del lungo iter di guarigione e cura o comunque hanno bisogno di lunghi tempi per riprendersi dal difficile percorso oncologico. Spesso però queste persone si trovano a scontrarsi con norme anacronistiche e insufficienti, come il Regio Decreto del 1924 che limitava il cosiddetto “periodo di comporto” a 180 giorni di assenza per malattia.
Il provvedimento prevede l’estensione del periodo massimo in cui è possibile conservare il posto di lavoro — anche in assenza prolungata — da 180 giorni (come previsto dal Regio decreto del 1924) fino a 24 mesi.
Il nuovo periodo di comporto potrà essere continuativo o frazionato. Peccato però che non sarà retribuito e non produrrà contributi o anzianità di servizio. È prevista anche una corsia preferenziale per accedere allo smart working una volta terminato il periodo di sospensione.
Si parla in sostanza di tutela a zero retribuzione, che rischia di gravare su una persona sopravvissuta e con malattia cronicizzata, ma che deve gestire una difficile quotidianità fatta di continui controlli, visite ed esami di follow up, talvolta di stanchezza fisica e mentale, difficili da recuperare se non assentandosi dal posto di lavoro.
A chi si applica il nuovo congedo senza stipendio
La legge 106/2025 è rivolta a lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano affetti da malattie oncologiche, rare o croniche con invalidità almeno pari al 74%. Per i lavoratori autonomi, viene introdotta la possibilità di sospendere l’attività lavorativa per un massimo di 300 giorni nell’anno solare, se esercitata in via continuativa.
Non è prevista, in nessuno dei casi, la possibilità di svolgere altre attività lavorative durante il periodo di sospensione.
Aggiunte 10 ore di permessi retribuite
Tra le misure previste c’è anche l’aggiunta, sempre ai lavoratori malati oncologici, di dieci ore retribuite in più all’anno per sottoporsi a visite mediche, analisi o esami necessari legati alla patologia. Queste ore si aggiungono a quelle già previste dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi.
Nel settore privato, i datori di lavoro potranno richiedere il rimborso degli oneri sostenuti per i permessi all’ente previdenziale. Nel pubblico impiego, la sostituzione del personale assente sarà regolata secondo le previsioni della contrattazione collettiva.
Le novità in dettaglio
Cosa cambia quindi per le persone affette da tumore in termini di conservazione del posto di lavoro?
Congedo non retribuito fino a 24 mesi senza retribuzione
Il cuore della riforma riguarda l’estensione del cosiddetto comporto, ovvero il periodo massimo in cui un lavoratore può assentarsi per malattia senza perdere il posto. La nuova norma porta questo termine a fino a 24 mesi, continuativi o frazionati, per i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un’invalidità pari o superiore al 74%.
Durante questo periodo:
- Il lavoratore mantiene il posto di lavoro, ma:
- non riceve retribuzione,
- non matura contributi né anzianità di servizio.
- Non è consentito svolgere alcuna attività lavorativa durante il congedo.
- Il periodo decorre solo dopo l’esaurimento degli altri congedi o assenze previsti.
- Il lavoratore può riscattare i contributi volontariamente.
- Restano validi eventuali trattamenti più favorevoli previsti da contratti collettivi.
Sospensione per lavoratori autonomi
Anche i lavoratori autonomi malati oncologici, che svolgono attività in modo continuativo per un committente (come previsto dalla legge sul lavoro autonomo del 2017), possono usufruire di una forma di tutela simile. In caso di diagnosi di una delle patologie previste, l’attività può essere sospesa per un massimo di 300 giorni per anno solare.
+10 ore retribuite all’anno per visite e cure
Oltre al congedo, ai lavoratori interessati spetta:
- un ulteriore monte ore retribuito di 10 ore l’anno, per visite, esami strumentali, analisi e cure frequenti.
- Prescrizione medica obbligatoria (medico di base o specialista del SSN o accreditato).
- Se il paziente è minore, le ore sono fruite dal genitore accompagnatore.
Accesso prioritario al lavoro agile
Una volta concluso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere con priorità alle modalità di lavoro agile (smart working), se le caratteristiche dell’attività lo permettono. La norma fa riferimento alla legge sul lavoro agile del 2017 e intende favorire un rientro graduale e compatibile con le esigenze di salute.
Certificazione medica semplificata
Per accedere al congedo, è necessaria una certificazione medica che attesti la patologia. Tale certificato può essere rilasciato dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o accreditata. La trasmissione avviene attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, secondo le regole già in vigore per i certificati elettronici di malattia.
Leggi anche > Invalidità oncologica: revisione Inps semplificata da Gennaio 2025
Le novità in sintesi
In questo specchietto riassumiamo le novità approvate (in prima battuta) con il testo unificato “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” , a favore dei lavoratori malati oncologici o affetti da patologie croniche invalidanti, anche rare.
| Misura | Cosa prevede |
| Estensione del comporto | Da 180 giorni a 24 mesi (continuativi o frazionati) per conservare il posto |
| Retribuzione durante il comporto | Non prevista: nessuno stipendio, né contributi, né anzianità di servizio |
| Divieto di altre attività lavorative | Durante i 24 mesi non si può svolgere altro lavoro |
| Accesso allo smart working | Prevista una corsia preferenziale dopo il periodo di comporto |
| Permessi retribuiti aggiuntivi (dal 2026) | +10 ore all’anno per visite, esami e cure |
| Lavoratori autonomi | Possibilità di sospendere l’attività per 300 giorni all’anno |
| Settore privato | Il datore può chiedere il rimborso degli oneri all’ente previdenziale |
| Settore pubblico | La PA sostituisce il personale secondo contrattazione collettiva |
| Premi di laurea | Fondo da 2 milioni di euro in memoria di studenti oncologici |
Le date di entrata in vigore
La nuova legge 106 sulla disabilità è approdata in Gazzetta Ufficiale dello scorso 25 luglio ed è entrata in vigore il 9 agosto 2025. Alcune misure però diventano operative da gennaio 2026.
Dal 9 agosto 2025 i dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 percento, possono ottenere dal datore di lavoro un periodo di assenza a titolo di congedo non eccedente i 24 mesi, continuativi o frazionati.
Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Accesso prioritario al lavoro agile.
Decorso il periodo di congedo biennale non retribuito i dipendenti hanno altresì diritto di accedere in via prioritaria al lavoro in modalità agile (smart working), ove la prestazione lavorativa lo consenta.
Al pari del congedo, la politica di accesso allo smart working è in vigore già dal 9 agosto 2025.
I permessi aggiuntivi, nel limite di 10 ore annue, diventano invece operativi dal 1° gennaio 2026. Si tratta dei permessi riconosciuti dall’articolo 2 della Legge numero 106/2025 per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, ai dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, da cui deriva un grado di invalidità pari o superiore al 74 percento.
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