Acquisto auto disabili, Iva ridotta: mappa dei documenti necessari

Paolo Ballanti 23/08/22
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L’ordinamento italiano, mosso dall’intento di agevolare la vita delle persone con disabilità e dei loro familiari, ha previsto una serie di diritti e condizioni di favore che, tanto per citare alcuni esempi, riguardano l’ambito lavorativo (si pensi ai permessi retribuiti per chi assiste un familiare disabile o al congedo straordinario biennale), previdenziale (è il caso delle prestazioni di invalidità e dell’indennità di accompagnamento) e, infine, fiscale.

Sotto quest’ultimo aspetto le agevolazioni sono molteplici, al punto che la stessa Agenzia delle Entrate ha diffuso una guida in linea (disponibile su “agenziaentrate.gov.it – Aree tematiche – Agevolazioni per le persone con disabilità”), che racchiude le principali misure per persone con disabilità e familiari che li hanno fiscalmente a carico.

Il documento AE si divide tra agevolazioni per il settore auto (come la detrazione IRPEF per i mezzi di locomozione o l’esenzione permanente dal pagamento del bollo) ed altre agevolazioni, tra cui si citano la detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti e l’imposta agevolata su successioni e donazioni.

Tornando all’acquisto di autoveicoli, particolare attenzione merita la possibilità di scontare un’aliquota IVA ridotta al 4%. Come? Analizziamo in dettaglio in quali casi spetta e soprattutto quali documenti presentare.

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L’aliquota IVA ridotta

L’agevolazione si concretizza nell’applicare un’aliquota IVA del 4% (in luogo di quella ordinaria del 22%) sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se trattasi di motore a benzina o ibrido;
  • 2.800 centimetri cubici, per i motori diesel o ibrido.

Se trattasi invece di motore elettrico è richiesta una potenza non superiore a 150 kW.

IVA ridotta: a cosa si applica

Oltre all’acquisto, l’IVA ridotta è applicabile anche:

  • Per le prestazioni di adattamento di veicoli (non adattati), già posseduti dalla persona con disabilità (anche se di cilindrata superiore ai limiti sopra citati);
  • All’acquisto contestuale di optional;
  • Alle cessioni di strumenti ed accessori utilizzati per l’adattamento;
  • Alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità, nonché alle cessioni di ricambi relativi agli stessi adattamenti.

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Chi ha diritto all’Iva ridotta

Hanno diritto all’aliquota IVA ridotta, in presenza delle altre condizioni richieste dalla normativa:

  • Persone sorde o non vedenti;
  • Persone con disabilità psichica o mentale, talmente grave da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione ovvero affette da pluriamputazioni, nei cui confronti è certificata la disabilità grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge numero 104/1992;
  • Persone con ridotte o impedite capacità motorie (non affetta da grave disabilità), a prescindere dalla circostanza che sia titolare dell’assegno di accompagnamento, a condizione tuttavia che il veicolo sia adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria) ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla Commissione medica competente).

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Acquisto auto con Iva ridotta: i documenti necessari

I documenti da presentare al rivenditore per ottenere l’applicazione dell’IVA ridotta comprendono innanzitutto la documentazione sanitaria, attestante l’handicap o lo stato di invalidità.

Documentazione sanitaria

Nel caso in cui si acquisti un veicolo nuovo o usato la documentazione, da presentare al rivenditore prevede innanzitutto copia della certificazione medica, attestante lo stato di handicap o di invalidità nonché il tipo patologia. Nello specifico:

  • Per il non vedente ed il sordo, un certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesti tale condizione;
  • Per coloro che sono affetti da disabilità psichica o mentale:
  • Il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’ASL, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave di natura psichica o mentale;
  • Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
  • Per le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, è necessario il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’ASL, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

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Altri documenti

In aggiunta alla documentazione sanitaria è necessario presentare:

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta che nel quadriennio anteriore all’acquisto non si è divenuti proprietari di un altro veicolo agevolato;
  • Copia del certificato di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, se l’interessato ha già beneficiato dell’agevolazione entro il quadriennio;
  • Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o presentazione di un’autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare, dalla dichiarazione deve risultare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto).

Semplificazione delle certificazioni

Grazie all’intervento del Decreto – legge numero 5/2012 si è stabilito che i verbali di accertamento dell’invalidità rilasciati dalle competenti Commissione mediche ASL o integrate ASL – INPS devono riportare anche:

  • La sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter godere delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli (compreso il contrassegno invalidi);
  • I sussidi tecnici ed informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità.

I certificati vengono rilasciati dalle Commissione in duplice copia, di cui una estesa e l’altra, per ragioni di privacy, in versione “omissis” contenente, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi sul tipo di disabilità.

Persone con ridotte o impedite capacità motorie

Come anticipato, per le persone con ridotte o impedite capacità motorie (non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto all’IVA agevolata è condizionato all’adattamento del veicolo.

Gli adattamenti devono, in particolare:

  • Risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;
  • Corrispondere a quanto prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Se prescritto dalla citata Commissione medica locale, si considera adattato il veicolo dotato del solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie.

La documentazione da presentare

In aggiunta ai documenti indicati nel paragrafo precedente, le persone con ridotte o impedite capacità motorie devono presentare al rivenditore:

  • Fotocopia della patente di guida speciale o del foglio rosa “speciale”;
  • Autodichiarazione da cui risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, oltre a precisare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’acquirente;
  • Fotocopia della carta di circolazione, in cui è riportato che il veicolo dispone degli elementi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona con disabilità, titolare di una patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico / motoria;
  • Copia della “certificazione di handicap o di invalidità”, rilasciata da una Commissione pubblica, competente per l’accertamento di tali condizioni (nel documento dev’essere indicata la natura motoria della disabilità).

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Iva ridotta 4%: le novità dal 29 gennaio 2022

A decorrere dal 29 gennaio 2022, data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, è stata decisamente snellita la procedura per ottenere l’IVA agevolata al 4%, in favore delle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Nello specifico, come sottolineato nella guida dell’Agenzia entrate “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, in sostituzione “della fotocopia della patente di guida e del certificato attestante le ridotte o impedite capacità motorie” è possibile presentare copia semplice della patente posseduta.

Quest’ultima deve riportare l’indicazione degli adattamenti (anche di serie) per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di presentare l’atto notorio attestante che “nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata” (Guida AE).

Agenzia Entrate: il parere sui documenti da presentare

L’Agenzia delle entrate, con Risposta del 30 maggio 2022 numero 313 si è pronunciato sull’Interpello avanzato da una concessionaria di veicoli, riguardante la richiesta di applicazione dell’IVA agevolata al 4%, avanzata da un signore che, dalla documentazione presentata risulta:

  • Deambulare autonomamente;
  • In possesso di capacità motorie normali;
  • Con minorazione fisica media (non grave);
  • Con malformazioni alla mano ed al piede sinistri;
  • In possesso di una patente speciale, mentre dalla relazione medica si evidenzia che risultano necessari adattamenti al veicolo (tali da far presumere l’esistenza di ridotte capacità motorie).

Secondo l’interpretazione dell’istante, considerata la documentazione prodotta, spetta comunque l’IVA agevolata. Anche alla luce del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio scorso, afferma la concessionaria, è sufficiente (si legge nella Risposta numero 313) che nella “patente speciale, colonna 12, o, (secondo la vecchia normativa) in alternativa, nella relazione medica allegata, si attesti l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile dai quali si evince inequivocabilmente la spettanza della suddetta agevolazione”.

Con riferimento al caso prospettato, l’AE conferma il diritto dell’interessato all’aliquota agevolata al 4%, presentando:

  • Copia della patente posseduta;
  • Atto notorio o dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;

a condizione che sia titolare di patente di guida speciale di categoria BS “dalla quale emerga che sul veicolo debbano essere previsti adattamenti necessari per la propria disabilità”.

Acquisto auto con Iva ridotta: cosa deve fare il rivenditore

Colui che vende il veicolo, verificata la correttezza della documentazione presentata, è tenuto a:

  • Emettere una fattura con l’indicazione dei riferimenti normativi per l’applicazione dell’IVA agevolata, precisando che si tratta, a seconda dei casi, di “operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000 (Guida Agenzia Entrate), mentre per le importazioni “gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale”;
  • Segnalare all’ufficio territoriale dell’Agenzia Entrate competente, entro trenta giorni dalla vendita o dall’importazione, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.

Limiti all’Iva ridotta per l’acquisto auto disabili

L’agevolazione opera una sola volta nel corso di quattro anni, decorrenti dalla data di acquisto, senza limiti di valore.

Il beneficio si può ottenere una seconda volta nel corso del quadriennio, nel solo caso in cui:

  • Il primo veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione;
  • Il primo veicolo sia stato rubato e non ritrovato (in tal caso si dovrà esibire la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso”, effettuata dal PRA.

Il beneficio, al contrario, non spetta se il veicolo è stato eliminato dal PRA perché destinato ad essere esportato all’estero.

L’Iva ridotta per acquisto auto: spetta al familiare?

L’IVA agevolata opera per gli acquisti o le prestazioni di adattamento effettuate dalla persona con disabilità o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico.

Sono invece esclusi dall’IVA ridotta gli autoveicoli intestati ad altre persone, nonché a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente dedicati al trasporto di persone con disabilità).

Acquisto auto con Iva ridotta: Quando si perde l’agevolazione

Il contribuente è tenuto a versare la differenza tra l’imposta IVA “piena” (al 22%) e quella ridotta (4%) se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto.

Fanno eccezione le ipotesi in cui la persona interessata cede il veicolo a causa di mutate necessità legate alla disabilità, al fine di acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

L’obbligo di versare la differenza d’imposta non riguarda colui che riceve in eredità il veicolo, prima dei due anni dall’acquisto con IVA ridotta.

(Foto di copertina: iStock/AndreyPopov)

 

Paolo Ballanti

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