Infortuni e malattie professionali: rendite Inail più alte nel 2022

Paolo Ballanti 15/07/22
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Nel 2022 le rendite Inail su infortuni e malattie professionali crescono. Il Ministero del lavoro è intervenuto con tre distinti decreti ministeriali per comunicare i nuovi importi delle rendite e delle prestazioni erogate dall’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, in vigore dal 1° luglio.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito della rivalutazione delle indennità economiche per gli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, navigazione ed agricoltura.

L’adeguamento delle provvidenze è figlio della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat.

In considerazione del fatto che l’indice è risultato pari nel 2020 a 102,30 mentre l’anno successivo si è attestato a 104,2 il coefficiente di rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall’INAIL è pari all’1,019 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione corrisponde all’1,9%.

Analizziamo in dettaglio quelli che saranno i nuovi importi delle indennità INAIL a decorrere dal prossimo 1° luglio.

Infortuni e malattie professionali: assegno di incollocabilità

L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica riconosciuta agli invalidi per infortunio o malattia professionale, impossibilitati ad accedere al sistema di assunzione obbligatoria (Legge numero 68/1999).

Per accedere alla misura i titolari di rendita diretta, devono:

  • Aver subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%, riconosciuta in base alle tabelle riguardanti l’indennizzo della rendita diretta (per gli infortuni sul lavoro verificatisi o le malattie professionali denunciate sino al 31 dicembre 2006) ovvero con un grado di menomazione dell’integrità psicofisica / danno biologico superiore al 20%, stando alle tabelle di cui al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, con riferimento agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
  • Possedere un’età non superiore ai limiti pensionabili;
  • Essere riconosciuti incollocabili dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

La prestazione è concessa dall’Inail entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

Il pagamento dell’assegno avviene mensilmente (insieme alla rendita) fino al compimento dell’età pensionabile, a meno che nel frattempo non intervengano cambiamenti nella situazione di incollocabilità del beneficiario.

L’ammontare della prestazione è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla variazione effettiva dell’indice dei prezzi al consumo, rilevata dall’ISTAT.

Dal 1° luglio 2021 la somma mensile dell’assegno di incollocabilità era stata fissata in misura pari a 263,37 euro, senza alcuna variazione rispetto a quanto previsto con decorrenza 1° luglio 2020.

Con riferimento invece alle quote riconosciute dal 1° luglio 2022, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2022 numero 102, in considerazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL del 10 maggio 2022 numero 79 ed a seguito della rivalutazione, per effetto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, registrata dall’ISTAT in misura pari all’1,9% tra il 2020 e 2021, ha fissato l’ammontare mensile della prestazione a 268,37 euro.

Assegno per l’assistenza personale continuativa

I titolari di rendita diretta che, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007, versano in una condizione di invalidità a causa di menomazioni tassativamente previste nell’Allegato numero 3 al DPR. numero 1124/1965, con necessità di ricevere un’assistenza personale continuativa, hanno diritto a ricevere dall’Inail un apposito assegno mensile.

Per gli eventi verificatisi sino al 31 dicembre 2006, al contrario, era richiesta un’inabilità permanente assoluta al lavoro, pari al 100%, valutata con riferimento alle tabelle sulla rendita diretta (di cui al D.P.R. numero 1124/1965).

La prestazione, ad integrazione della rendita, è riconosciuta per tutta la durata dell’assistenza, con liquidazione della somma entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.

L’importo mensile dell’Assegno per assistenza personale continuativa:

  • Non è soggetto a tassazione IRPEF;
  • Non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento riconosciuti dallo Stato o da altri enti pubblici;
  • Viene sospeso nel corso dei periodi di ricovero;
  • E’ rivalutato annualmente, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, in considerazione dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT e pari all’1,9%, il Ministero del lavoro ha comunicato con i Decreti del 9 giugno 2022 numero 106 e del 15 giugno 2022 numero 108 (articolo 2) che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’ammontare dell’assegno è fissato in 585,51 euro (in aumento rispetto al precedente importo di 574,59 euro).

Infortuni e malattie Inail: assegno continuativo mensile

Il coniuge (o parte dell’unione civile) ed i figli superstiti in caso di decesso del titolare della rendita, per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, hanno diritto ad un assegno continuativo mensile.

La prestazione, spettante previa domanda all’INAIL, trasmessa tassativamente entro centottanta giorni dalla comunicazione dello stesso Istituto con cui si avverte della possibilità di accedere al sussidio, è riservata ai superstiti del deceduto destinatario di rendita per:

  • Danno biologico di grado non inferiore al 48%, con riferimento ad infortuni verificatisi e malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007;
  • Inabilità permanente non inferiore al 65%, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006.

Gli aventi diritto percepiscono l’assegno nel rispetto delle seguenti misure percentuali:

Beneficiario % della rendita Condizioni
Coniuge (o parte dell’unione civile) 50% Sino alla morte o nuovo matrimonio
Figli, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati 20%
  • Sino a 18 anni (senza alcun requisito);
  • Sino a 21 anni se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e privi di un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
  • Non oltre il 26° anno di età se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea
Figli inabili 50% Finché permane l’inabilità
Orfani di entrambi i genitori 40%
  • Sino a 18 anni, senza alcun requisito;
  • Sino a 21 anni, se studenti di scuola superiore;
  • Sino a 26 anni se universitari;
  • Sino alla morte se inabili

 

In ogni caso, la somma complessiva degli assegni non può eccedere l’importo della rendita goduta dal defunto mentre era in vita.

Dal 1° luglio prossimo, per effetto della rivalutazione dell’1,9% gli assegni continuativi mensili (settore agricoltura) saranno pari a:

Inabilità Settore agricoltura (articolo 4 D.M. numero 108/2022) Settore industria (articolo 4 D.M. numero 106/2022)
Dal 50 al 59% 411,50 328,53
Dal 60 al 79% 574,23 460,93
Dall’80 all’89% 985,85 855,80
Dal 90 al 100% 1.397,11 1.318,48
100% + Assistenza personale continuativa 1.982,93 1.904,74

 

Infortuni e malattie professionali: assegno funerario

Ai superstiti di deceduti per infortunio o malattia professionale, nonché a coloro che dimostrino di aver sostenute le spese, l’Inail riconosce un assegno cosiddetto funerario.

La somma, liquidata entro 30 giorni dalla data di esibizione della documentazione a riprova dei costi sostenuti, è riconosciuta in aggiunta alla rendita.

L’assegno, per effetto della rivalutazione ISTAT, sarà pari, a decorrere dal 1° luglio 2022, ad euro 10.742,76, a norma dell’articolo 3, D.M. numero 106/2022 e 108/2022.

Rendite INAIL

L’articolo 1 del Decreto ministeriale del 9 giugno fissa la retribuzione media giornaliera in 84,67 euro. Di conseguenza, per il settore industria, dal 1° luglio 2022 il massimale ed il minimale di retribuzione annua, rispettivamente, saranno pari ad euro 33.021,30 ed euro 17.780,70.

Sempre l’articolo 1 prevede, per i “componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima” l’applicazione del massimale della retribuzione annua in misura pari a:

  • 550,67 euro per comandanti e capi macchinisti;
  • 285,99 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
  • 653,64 euro per gli altri ufficiali.

Peraltro, ai fini della riliquidazione delle rendite, i coefficienti annui di variazione sono determinati in:

  • 1,019 per l’anno 2020 ed i precedenti;
  • 1,000 per l’anno 2021 ed il primo semestre 2022.

Per quanto riguarda il settore agricoltura, l’articolo 1 del D.M. del 15 giugno 2022 fissa, a decorrere dal 1° luglio 2022, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e morte in euro 26.837,14.

Con riferimento invece al pagamento delle rendite dirette ed ai superstiti, costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi (o loro superstiti) la retribuzione annua convenzionale corrisponde ad euro 17.780,70, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

(Foto di copertina: iStock/Pheelings Media)

Paolo Ballanti

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