Quale tassazione per i terreni messi in comunione

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La l. 28.1.1977, n. 10, disciplina la materia di edificabilità dei suoli relativamente alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che è subordinata alla concessione del sindaco.

L’art. 20 afferma che “ai provvedimenti, alle convezioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’art. 32, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 601. Il trattamento tributario (…) si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati e enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi (…..). La trascrizione prevista dall’art. 15 della presente legge si effettua a tassa fissa”.

Secondo la risposta a interpello 8.6.2022, n. 326, non è soggetta all’IVA la “messa in comunione” di terreni, cioè la trasformazione della proprietà esclusiva di terreni in titolarità di quote indivise di una proprietà comune dei terreni che sono oggetto dell’operazione.

Il problema era stato sollevato dai proprietari di alcuni terreni che intendevano provvedere all’urbanizzazione e all’edificazione mediante la creazione di un lotto comune unico per superare le difficoltà delle attuali prospettive di vendita e di distribuzione del ricavato e delle spese.

Il pronunciamento afferma che l’esclusione dell’IVA comporta l’assoggettamento all’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro e l’esenzione dall’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. L’agevolazione è riconosciuta anche per gli atti attuativi e correlati posti in essere in esecuzione delle convenzioni e/o atti unilaterali d’obbligo.

Non si ravvisa la rilevanza impositiva di “redditi diversi” per la messa in comunione dei terreni in unico lotto poiché l’atto fa assumere a ciascun proprietario una quota di comproprietà, su ciascun lotto interessato, nella proporzione del tutto identica alla quota di superficie di ciascun terreno che viene a far parte della proprietà comune.

La risposta conclude affermando che l’atto costitutivo della comunione “non ha effetti traslativi e né permutativi, in quanto implica una sorta di surrogazione dei diritti già vantati da ogni compartecipe sulla superficie di pregressa rispettiva competenza con la quota di comproprietà su ciascun lotto interessato”, con esclusione della fattispecie di emersione di redditi diversi.

Sergio Mogorovich

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