Oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita: come scaricare le attestazioni fiscali online

Paolo Ballanti 04/05/22
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Con il Messaggio del 28 aprile 2022 numero 1799 l’Inps ha comunicato che sono disponibili online le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel corso del 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

Trattasi dei pagamenti effettuati dai contribuenti in favore dell’INPS, al fine di vedersi accreditati dei periodi utili per il calcolo e il diritto alla pensione.

Vi rientrano, tra le altre, anche le attestazioni fiscali dei versamenti per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato, dal suo superstite o da un parente / affine entro il secondo grado.

In tal caso l’importo versato è detraibile dall’IRPEF lorda in misura pari al 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo nell’anno in cui ci si è fatti carico del pagamento ed in quelli successivi.

Analizziamo in dettaglio come ottenere le attestazioni fiscali e quali tipi di pagamento sono interessati.

Scarica il Messaggio Inps numero 1799 in pdf

Oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita: attestazioni 2021 online

Gli attestati fiscali relativi ai pagamenti effettuati nel corso del 2021 per gli oneri di riscatto, ricongiunzione o rendita, rende noto l’INPS con il Messaggio numero 1799, sono “visualizzabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti”.

Il servizio è accessibile collegandosi al portale inps.it seguendo il percorso “Prestazioni e servizi – Servizi – Portale dei pagamenti – Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite”.

A seguire si dovrà selezionare “Entra nel servizio – Accedi – sezione ‘Pagamenti effettuati’ – Stampa attestazione”.

L’accesso è possibile:

  • Inserendo il codice fiscale del titolare e il numero di pratica (otto cifre) e così visualizzare / stampare l’attestazione fiscale relativa ad una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
  • Autenticandosi con le credenziali SPID, CIE o CNS ed in questo modo visualizzare / stampare l’attestazione relativa ad una o più pratiche.

Le attestazioni dei pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensione sportivi professionisti (ex ENPALS), eventualmente non disponibili online, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polopals@romaflaminio.inps.it.

Attestazioni lavoratori pubblici

Sempre il Messaggio INPS ricorda che le “attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAPnon sono presenti sul Portale dei Pagamenti.

La ragione risiede nel fatto che gli Enti citati, in qualità di sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte.

Al contrario, è possibile visualizzare le attestazioni dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al portale “inps.it – Prestazioni e servizi – Servizi – Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati – Accedi – Servizi GDP – per ‘Area Tematica’ – Contributi e Versamenti – Consultazione – Versamenti Consultazione”.

Eventuali discordanze tra gli importi attestati e quelli effettivamente versati, potranno essere oggetto di rettifica, previa richiesta alla sede territoriale INPS di competenza.

Ricongiunzione contributi: cos’è e come si paga

Grazie alla ricongiunzione è possibile, previa domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti, riunire le posizioni assicurative aperte in differenti gestioni previdenziali, in una sola di esse, al fine di ottenere la pensione.

I periodi ricongiunti saranno materialmente trasferiti alla gestione accentrante e:

  • Entreranno nell’estratto conto contributivo;
  • Potranno essere utilizzati per la liquidazione della pensione nel fondo in cui sono stati unificati ed in base alle regole e ai requisiti dello stesso.

L’operazione, a titolo oneroso, deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) maturati dall’interessato in almeno due gestioni previdenziali fino al momento dell’istanza.

Il meccanismo della ricongiunzione prevede il trasferimento dei contributi da casse private e professionistiche a pubbliche e viceversa. La facoltà è ammessa una sola volta a meno che non sia trascorso un periodo contributivo di almeno dieci anni, di cui cinque derivanti da contribuzione effettiva.

In mancanza del requisito appena citato, la richiesta di ricongiunzione potrà essere inoltrata soltanto al momento del pensionamento, presso la gestione cui era stata trasmessa la prima istanza.

Pagamento

Una volta inoltrata la domanda di ricongiunzione al fondo accentrante, quest’ultimo ne quantifica il costo.

L’interessato ha sessanta giorni di tempo, dall’accoglimento della domanda di ricongiunzione, per confermare l’operazione pagamento l’intero importo o le prime tre rate.

Il pagamento dilazionato è comunque ammesso in un numero di rate non superiore alla metà delle mensilità ricongiunte.

Il mancato pagamento dell’onere entro sessanta giorni equivale a rinuncia alla ricongiunzione, con conseguente impossibilità di presentare una nuova domanda, a meno che il contribuente non possa far valere, dopo la precedente richiesta, almeno dieci anni di contribuzione (di cui cinque di lavoro effettivo).

Riscatto oneroso dei periodi non coperti da contribuzione

Eventuali periodi (individuati dalla legge) per i quali è assente la copertura contributiva, possono essere regolarizzati dal lavoratore attraverso la procedura del “riscatto”.

Quest’ultima prevede il pagamento di una somma a fronte dei maggiori oneri a carico della gestione previdenziale, conseguenti all’incremento della pensione, derivante dal riscatto.

I periodi da riscattare riguardano:

  • Lavoro all’estero (intero periodo);
  • Durata legale del corso di laurea e dei corsi per diploma universitario, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca;
  • Assistenza e cura dei disabili (riscattabili non più di cinque anni);
  • Congedo per gravi motivi familiari (riscatto con tetto di due anni);
  • Congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro (riscattabile un periodo non eccedente i cinque anni);
  • Tre anni di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro;
  • L’intero periodo di formazione professionale, studio, ricerca ed inserimento nel mercato del lavoro, nonché gli intervalli tra lavori discontinui, stagionali, temporanei ovvero gli stacchi tra occupazioni part-time, per terminare con i periodi di Servizio civile universale;
  • Periodi privi di contribuzione per mancanza di obbligo contributivo, successivi al 31 dicembre 1995 ed antecedenti al 1° gennaio 2019 (il riscatto riguarda un massimo di cinque anni, anche non continuativi).

Pagamento

Come anticipato, il riscatto si perfeziona con il pagamento di una somma calcolata, a seconda della collocazione dei periodi, se anteriore o successiva al 31 dicembre 1995, con il metodo retributivo (riserva matematica) o contributivo (calcolo a percentuale).

Rendita per contributi prescritti

Periodi privi di copertura contributiva nell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, per i quali è intervenuta la prescrizione, possono essere sanati attraverso la costituzione della “rendita vitalizia”.

I soggetti abilitati a richiederla sono sia il datore di lavoro che il lavoratore o i suoi superstiti, a patto che si fornisca prova di:

  • Effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, grazie a documenti aventi data certa redatti all’epoca in cui si svolgeva il contratto (ad esempio buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o licenziamento);
  • Qualifica rivestita dal lavoratore;
  • Retribuzioni percepite.

Pagamento

Previa domanda inoltrata all’INPS, il periodo di lavoro interessato può essere riscattato (in tutto o in parte) a seguito del pagamento del relativo onere, rispettando le modalità e le tempistiche indicate nel provvedimento notificato dall’Istituto.

Una volta accreditate le somme, i contributi interessati entrano a pieno titolo tra quelli utili per il diritto e la misura di qualsiasi trattamento pensionistico.

Per determinare l’onere di riscatto si applicano le norme che disciplinano la liquidazione delle pensioni, utilizzando perciò il sistema retributivo e / o contributivo.

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