Permessi 104 e congedo: estesi ai parenti del partner nell’unione civile

Chiara Arroi 08/03/22
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Via libera all’utilizzo dei permessi 104 e del congedo straordinario anche per assistere i parenti del partner nell’unione civile, nel settore privato. Parola di Inps, che con l’ultima circolare emanata ha aperto la strada dei caregivers per l’assistenza disabili anche alla parentela delle parti unite civilmente (non solo tra le due metà dell’unione, come è già ora).

Si tratta della circolare Inps n° 36 del 07-03-2022, “Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile”.

Vediamo cosa dice la normativa del lavoro sull’assistenza disabili nelle unioni civile e nelle convivenze di fatto, e cosa cambia con quest’ultimo provvedimento Inps.

> Permessi 104: la guida completa all’agevolazione <

Permessi 104 e congedo straordinario: cosa sono

L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge. Sono i famosi Permessi 104. 

Inoltre, Il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

> legge 104: tutte le agevolazioni e come richiederle <

Permessi 104 e congedo nelle unioni civili e convivenze di fatto

Ricordiamo che era il 2016 quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi.

Era sempre il 2016 quando intervenne la legge n.76 sulle unioni civili e le convivenze di fatto, disciplinandole e prevedendo che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Ed era il 2017 quando una circolare Inps stabiliva la concessione dei permessi 104 e del congedo straordinario in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all’altra parte o convivente, secondo queste modalità:

  • la parte di un’unione civile che assiste l’altra parte ha diritto ai permessi 104 e al congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001;
  • il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presta assistenza al convivente ha diritto solo ai permessi 104.

Questo è stato il primo passo avanti nel riconoscimento dei diritti del caregiver nell’assistenza dell’altra metà convivente di fatto o metà dell’unione civile.

> Coppie conviventi: come funzionano i permessi 104 <

Permessi 104 e congedo straordinario: le nuove regole

I passi in avanti, con l’ultima circolare del 7 marzo 2022, diventano due: il diritto a usufruire dei permessi di 3 giorni ex legge 104 e del congedo straordinario retribuito, per quanto riguarda il settore privato, sarà anche riconosciuto per l‘assistenza dei parenti dell’altra metà dell’unione civile.

Al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi), stando a quanto riportato dall’Inps, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione.

Di conseguenza, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi 104 va riconosciuto:

  • all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione,
  • anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.

Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.

>> Scarica qui la Circolare Inps 

Chiara Arroi

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