Esonero contributi autonomi: come chiedere il riesame

Paolo Ballanti 22/02/22
Scarica PDF Stampa
Arriva dall’INPS il via libera alle domande di riesame per ottenere l’esonero parziale dei contributi previsto dalla Manovra 2021 a beneficio di autonomi e professionisti colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19.

A precisarlo il Messaggio dell’Istituto del 17 febbraio 2022 numero 803, con cui si ricorda che:

  • Sono stati effettuati i controlli in merito all’iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale e l’assenza di un contratto di lavoro subordinato / trattamenti pensionistici;
  • Gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero sono provvisoriamente riconosciuti, in attesa delle successive verifiche;

ma, soprattutto, è disponibile la funzione “Riesame” dedicata ai casi di reiezione o accoglimento parziale della domanda di esonero.

Il documento INPS, oltre a fornire il dettaglio della procedura da seguire, elenca i documenti ed il materiale da presentare all’Istituto in base al motivo del rigetto.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Contributi Inps: i valori minimi e massimi aggiornati al 2022

Esonero contributi autonomi: la norma

L’articolo 1 commi dal 20 al 22-bis della Legge 30 dicembre 2020 numero 178 (Manovra 2021), con lo scopo di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza COVID-19 nei confronti di lavoratori autonomi e professionisti, ha costituito un apposito Fondo destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS ed alle rispettive Casse di previdenza, da parte di coloro che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro, oltre ad un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero sono stati demandati ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia. Il provvedimento in questione è datato 17 maggio 2021, numero di repertorio 82/2021, pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il successivo 27 luglio.

Esonero contributi autonomi: per chi

La misura è diretta a coloro che sono iscritti a:

  1. Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), in qualità di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  2. Gestione separata, i quali dichiarano redditi di cui all’articolo 53 comma 1 del TUIR (D.P.R. del 22 dicembre 1986 numero 917);
  3. Casse professioni autonome (di cui al D.Lgs. n. 509/1994 ed al D.Lgs. n. 103/1996);
  4. Gestione separata, in qualità di professionisti ed altri operatori sanitari di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in pensione;
  5. Casse professioni autonome (di cui al D.Lgs. n. 509/1994 ed al D.Lgs. n. 103/1996) in qualità di professionisti, medici, infermieri ed altri operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in pensione.

Esonero contributi autonomi: requisiti

Eccezion fatta per le professioni sanitarie (punti 4 e 5 dell’elenco precedente) l’esonero spetta a condizione di possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Calo di fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019;
  • Aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione, non superiore a 50 mila euro.

Per il periodo oggetto dell’esonero i destinatari:

  • Non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, eccezion fatta per il lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità;
  • Non devono essere titolari pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale e che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

Esonero contributi autonomi: importo

L’esonero, ottenuto previa richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria, opera con riferimento ai contributi previdenziali complessivamente dovuti per l’anno 2021 (con esclusione dei premi INAIL) ed è riconosciuto nel limite massimo di 3 mila euro su base annua, riparametrato mensilmente per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esonero contributi autonomi: domanda di riesame

Premesso che:

  • Il termine per l’invio delle domande di esonero all’INPS è scaduto il 30 settembre 2021;
  • Si è completata la prima fase di gestione centralizzata delle istanze con la possibilità per i contribuenti di visualizzare l’esito della domanda e l’importo dell’esonero;

lo scopo del messaggio numero 803 è fornire indicazioni per la presentazione delle domande di riesame.

A tal proposito gli interessati dovranno accedere alle stesse piattaforme utilizzate per l’invio delle richieste di esonero:

  • Portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Cassetto previdenziale artigiani e commercianti – Esonero contributivo art. 1, co 20 – 22 bis L. 178/2020” per gli iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti;
  • Portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi – Comunicazione bidirezionale – Esonero contributivo art. 1, co 20 – 22 bis L. 178/2020” per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Cassetto previdenziale per liberi professionisti – Domande telematiche – Esonero contributivo art. 1, co 20 – 22 bis L. 178/2020”;

in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Effettuato l’accesso alla sezione interessata, sarà possibile:

  • Verificare gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni;
  • Selezionare il link “Riesame con cui sarà possibile inviare la documentazione a supporto della richiesta, in base al motivo del rigetto.

Il termine per l’invio delle istanze di riesame è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Messaggio, quest’ultima coincidente con il giorno 17 febbraio 2022.

Oltre alla procedura appena descritta resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo ovvero un’azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.

Esonero contributi autonomi: materiale da produrre

L’Allegato n. 1 al Messaggio INPS fornisce una descrizione sintetica del materiale da produrre per le casistiche di riesame più frequenti.

Il documento divide le motivazioni comuni da quelle specifiche. Nelle prime rientrano:

  • Reiezione o accoglimento parziale perché dai dati disponibili negli archivi INPS il soggetto risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente, eccezion fatta per il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità;
  • Mancanza dei requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale, come previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economica, del 17 maggio 2021;
  • Altri motivi.

Tra le motivazioni specifiche figurano:

  • Per la Gestione artigiani e commercianti, l’ipotesi in cui il soggetto, per errore, abbia presentato l’istanza di esonero su una posizione aziendale cessata o non attiva per l’anno 2021;
  • Per la Gestione Liberi professionisti e la Gestione esercenti attività commerciali, l’ipotesi in cui coloro che non sono soggetti al versamento sul minimale di legge abbiano erroneamente indicato zero nella quantificazione del reddito anno 2020 (su cui è calcolata la contribuzione dovuta come acconto 2020) e della contribuzione dovuta a titolo di acconto per l’anno 2021.

Scarica il Messaggio Inps numero 803 in pdf

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento