Pensione reversibilità coniugi separati: come funziona e istruzioni Inps

Paolo Ballanti 08/02/22
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La pensione di reversibilità, o pensione ai superstiti, spetta anche al coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare. A renderlo noto l’INPS con la Circolare del 1° febbraio 2022 numero 19 con cui l’Istituto ha di fatto recepito un consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione in merito al diritto al trattamento pensionistico all’ex coniuge, separato per colpa o addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, a prescindere dal diritto agli alimenti a carico del deceduto.

Il chiarimento INPS comporta una ridefinizione delle domande di pensione ancora pendenti, oltre alla ricostituzione e alla revoca delle prestazioni già liquidate ad altre categorie di superstiti (figli, genitori, fratelli e sorelle).

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Pensione reversibilità: la Circolare del 2015

La Circolare dell’Istituto numero 185 e datata 18 novembre 2015 ha inizialmente stabilito che “anche il coniuge separato ha diritto al trattamento pensionistico ai superstiti” ma, in caso di addebito della separazione, tale attribuzione spetta solo nel caso in cui lo stesso “risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale”.

Di conseguenza, si subordina il diritto alla pensione all’ipotesi in cui il coniuge separato, per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, riceva gli alimenti dal coniuge deceduto.

Pensione reversibilità per i coniugi separati

Previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS con la Circolare del 1° febbraio scorso recepisce l’orientamento costante della Corte di Cassazione (sentenze numero 2606/2018 e 7464/2019) in base al quale il coniuge separato, con addebito e senza assegno alimentare, essendo equiparato “sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo”, è considerato come avente diritto al trattamento pensionistico in parola.

Di conseguenza, prosegue l’Istituto, devono “intendersi superate” le indicazioni contenute nella Circolare del 2015 in merito a quanto specificato “per il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione”. Per tutte le altre informazioni relative al riconoscimento della pensione ai superstiti si continua invece a rinviare alla Circolare numero 185.

Scarica la Circolare n. 19 del 1° febbraio 2022 in pdf

Pensione reversibilità coniugi separati: gestione domande

Alla luce dei chiarimenti forniti l’INPS sottolinea che tutte le domande di pensione ai superstiti presentate a partire dalla data di pubblicazione della Circolare numero 19/2022 (1° febbraio scorso), oltre a quelle pendenti alla stessa data, devono essere definite “in base ai nuovi criteri di cui alla presente circolare”.

Previa richiesta degli interessati, è altresì ammesso il riesame delle domande respinte, a patto che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Nei casi di riesame trovano comunque applicazione le disposizioni previste in materia di decadenza e prescrizione.

In concreto è possibile che le pensioni ai superstiti siano già state liquidate ad altre categorie concorrenti (ad esempio i figli) o incompatibili (come fratelli, sorelle o genitori) con la figura del coniuge superstite separato. Al fine di gestire anche questa casistica la Circolare del 1° febbraio sottolinea che “il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria”.

In tale ipotesi non si procederà comunque al recupero delle somme corrisposte, in base ai principi delineati dalla determina presidenziale del 26 luglio 2017, richiamati dalla Circolare del 16 marzo 2018 numero 47.

Pensione reversibilità coniugi separati: ricorsi

L’estensione del diritto alla pensione ai superstiti comporta un’altra situazione da gestire: i ricorsi giudiziari ed amministrativi.

Sul punto l’INPS sottolinea che:

  • Per le controversie pendenti in primo grado o in appello, le “Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale”;
  • Per i ricorsi amministrativi pendenti in materia, per i quali sia in corso l’istruttoria, le sedi dell’Istituto dovranno verificare se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato (in tal caso provvederanno alla “liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso”);
  • I ricorsi inoltrati al Comitato competente e non ancora inseriti nell’ordine del giorno, saranno restituiti alle Strutture territoriali, al fine di consentire le verifiche descritte al punto precedente (per i ricorsi già inseriti nell’ordine del giorno le Strutture territoriali dovranno segnalare se sia stato emesso o meno in autotutela il provvedimento di liquidazione ai superstiti, in modo che il “Comitato possa prendere atto dell’eventuale cessazione della materia del contendere”).

Pensione reversibilità: cos’è

A fronte del decesso del soggetto pensionato o assicurato, la normativa (Regio Decreto Legge del 14 aprile 1939 numero 636) riconosce il diritto al trattamento pensionistico in favore dei superstiti, attraverso:

  • Pensione di reversibilità, liquidata in caso di morte del pensionato;
  • Pensione indiretta, liquidata a fronte del decesso dell’assicurato non titolare di pensione (nel caso in cui quest’ultimo abbia perfezionato quindici anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero cinque anni di anzianità contributivo – assicurativa di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data del decesso).

Pensione reversibilità: a chi spetta

Rientrano nella platea dei potenziali beneficiari:

  • Coniuge o unito civilmente;
  • Coniuge separato (come chiarito sopra) anche con addebito o per colpa a prescindere dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento o alimentare;
  • Coniuge divorziato, a fronte del perfezionamento in capo al deceduto dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla legge, di inizio del rapporto assicurativo o del pensionato anteriore alla data della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di titolarità dell’assegno divorzile in forza di una sentenza del tribunale, nonché assenza di un successivo vincolo di coniugio.

Contestualmente al coniuge, la pensione ai superstiti spetta ai figli (anche adottivi e minori affidati):

  • Di età fino a diciotto anni;
  • Studenti (a carico dei genitori al momento del decesso) fino al compimento del ventunesimo anno di età (se frequentano la scuola media superiore o professionale) limite elevato al ventiseiesimo anno di età in caso di frequenza di corsi universitari (nel limite della durata del corso legale di studio);
  • Inabili al lavoro, senza alcun limite di età, con vivenza a carico del genitore al momento del decesso.

In mancanza del coniuge e dei figli il diritto passa ai genitori in possesso dei seguenti requisiti al momento del decesso del lavoratore o del pensionato:

  • Età superiore a sessantacinque anni;
  • Non titolari di pensione;
  • Viventi a carico del deceduto al momento della morte.

Da ultimo, in assenza di coniuge, figli e genitori, il diritto alla pensione passa a fratelli celibi e sorelle nubili:

  • Permanentemente inabili al lavoro, anche se di età inferiore a diciotto anni;
  • A carico dell’assicurato alla data della morte;
  • Non titolari di pensione.

Pensione reversibilità: importi

La pensione è determinata applicando una serie di aliquote percentuali sulla pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato. Tra cui si citano:

  • 60% in caso di coniuge solo;
  • 80% in caso di coniuge con un figlio;
  • 100% in presenza di coniuge e due o più figli.

La somma non può in ogni caso essere inferiore al trattamento minimo ovvero superiore all’intero ammontare della pensione di cui era o sarebbe stato titolare il deceduto.

La pensione inoltre si riduce se il superstite è titolare di redditi eccedenti tre volte il trattamento minimo (limite pari per il 2022 ad euro 20.429,37), eccezion fatta per i nuclei di cui fanno parte figli minori, studenti o inabili, ivi compresi quelli in godimento alla data del 16 agosto 1995.

Se al momento del decesso dell’assicurato (la cui pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto) non sussiste il diritto alla pensione indiretta, al coniuge spetta un’indennità una tantum pari a quarantacinque volte i contributi versati, a patto che nei cinque anni precedenti la morte risulti accreditato almeno un anno di contribuzione.

Con l’avvento del sistema “contributivo” l’indennità spetta ai superstiti a patto che:

  • Non abbiano diritto alla rendita per infortunio sul lavoro o malattie professionali per lo stesso evento morte;
  • Siano in possesso dei requisiti reddituali per il diritto all’assegno sociale pari, per il 2022, ad euro 6.079,45 in caso di pensionato solo, limite elevato ad euro 12.158,90 per il pensionato coniugato.

L’indennità è pari a all’ammontare mensile dell’assegno sociale (euro 467,65) moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata.

Pensione reversibilità: domanda

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo quello del decesso del pensionato o dell’assicurato, previa domanda inoltrata attraverso la piattaforma telematica disponibile sul portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità” per gli utenti in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa, è possibile:

  • Chiamare il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
  • Rivolgersi ad intermediari INPS o enti di patronato.

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Paolo Ballanti

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