Bonus assunzioni 2022, arriva la proroga al 30 giugno

Paolo Ballanti 02/02/22
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Novità per quanto riguarda i bonus assunzioni nel 2022. La Commissione Europea ha infatti dato l’ok agli sgravi contributivi per le assunzioni di under 36 e donne svantaggiate effettuate sino al 30 giugno 2022.

A comunicarlo l’INPS con il Messaggio numero 403 del 26 gennaio scorso con cui l’Istituto ha reso noto che l’organo UE ha dato il via libera agli esoneri introdotti dalla Legge numero 178/2020, inizialmente autorizzati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Prorogata al 30 giugno prossimo anche l’autorizzazione per lo sgravio Decontribuzione Sud che la stessa Legge numero 178 ha esteso al 31 dicembre 2029.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Bonus assunzioni 2022: tutte le novità e gli incentivi

Bonus assunzioni 2022: Under 36

La Legge n. 178/2020 (Manovra 2021) ha riconosciuto (articolo 1 commi dal 10 al 15) uno sgravio pari al 100% dei contributi INPS carico azienda, nel limite massimo di 6 mila euro annui e per trentasei mesi, a beneficio dei datori di lavoro privati che:

  • Assumono a tempo indeterminato;
  • Trasformano a tempo indeterminato;

nel biennio 2021-2022 soggetti che, alla data dell’evento incentivato, abbiano un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni (under 36).

L’agevolazione è riservata a coloro che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.

Non sono sgravabili, tuttavia, le assunzioni con contratto di:

  • Apprendistato;
  • Lavoro intermittente o job on call;
  • Lavoro domestico;
  • Lavoro occasionale.

Possono invece accedere alla misura in parola i rapporti a tempo indeterminato attivati con under 36 in regime di part-time o nel caso in cui il lavoratore stesso sia socio di cooperativa.

Il beneficio, come anticipato, non può eccedere la soglia di 6 mila euro annui, equivalenti a 500 euro mensili. Per i rapporti instaurati in corso di mese, la soglia dev’essere riproporzionata a 16,12 euro (500 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’esonero, il quale non si estende a premi e contributi dovuti all’INAIL, è elevato a quarantotto mesi per i datori che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva situata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Bonus assunzioni 2022: donne svantaggiate

La citata Manovra 2021 (articolo 1 commi dal 16 al 19) ha ritoccato (incrementandolo) l’esonero contributivo introdotto con Legge 28 giugno 2012 numero 92 per i datori di lavoro privati che assumono:

  • Donne con almeno cinquant’anni di età disoccupate da oltre dodici mesi;
  • Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

L’incentivo spetta per:

  • Dodici mesi in caso di assunzioni a tempo determinato (le successive proroghe non impediscono la fruizione dello sgravio, fino al limite complessivo dei dodici mesi citati);
  • Diciotto mesi a fronte di assunzioni a tempo indeterminato;
  • Diciotto mesi complessivi a decorrere dalla data di assunzione, a fronte di trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato.

L’esonero, previsto in via ordinaria dalla Legge n. 92/2012 in misura pari al 50% dei contributi previdenziali carico azienda (compresi i premi ed i contributi dovuti all’INAIL) è elevato, per le assunzioni / trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 al 100% dell’INPS conto ditta, nel rispetto del tetto massimo di importo pari a 6 mila euro annui.

Con il Messaggio del 26 gennaio 2022 numero 403 l’Istituto ha chiarito che per l’individuazione dei settori e delle professioni con un’accentuata disparità occupazionale di genere, validi per il 2022, è necessario fare riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 17 dicembre 2021 numero 402.

Bonus assunzioni 2022: Decontribuzione Sud

Inizialmente previsto per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020 dal Decreto “Agosto” (D.l. 14 agosto 2020 numero 104 convertito in Legge 13 ottobre 2020 numero 126) al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’emergenza COVID-19, in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, l’esonero contributivo cosiddetto “Decontribuzione Sud” è stato successivamente esteso sino al 31 dicembre 2029 ad opera della Legge di Bilancio 2021 (articolo 1 commi dal 161 al 168).

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi INPS carico azienda (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL) in misura pari al 30% sino al 31 dicembre 2020.

La Manovra 2021, nel prorogare la misura al 2029, ha differenziato così la percentuale sgravabile:

  • 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% per gli anni 2026 – 2027;
  • 10% per gli anni 2028 – 2029.

L’accesso allo sgravio è riservato ai datori di lavoro la cui sede è presente in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90%, ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Le regioni interessate in tal senso sono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’esonero si applica ai rapporti di lavoro dipendente, eccezion fatta per i contratti di lavoro domestico ed il settore agricolo.

Bonus assunzioni 2022: Autorizzazione UE

Le tre misure appena descritte, previste dalla Legge di Bilancio 2021, sono soggette all’autorizzazione della Commissione Europea nell’ambito degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto “Temporary Framework”).

A seguito di notifica da parte delle Autorità italiane, le agevolazioni sono state inizialmente autorizzate:

  • Fino al 31 dicembre 2021, per quanto riguarda la Decontribuzione sud, grazie alla decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021;
  • Per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di under 36 effettuate entro il 31 dicembre 2021, ad opera della decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;
  • Per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato di donne verificatesi entro il 31 dicembre 2021, con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021.

Ne consegue che, in assenza di autorizzazione, tutte e tre le disposizioni sarebbero state temporaneamente sospese a decorrere dal 1° gennaio 2022, in attesa del via libera della Commissione europea.

Scarica il Messaggio Inps numero 403 del 26 gennaio 2022

Bonus assunzioni 2022: proroga al 30 giugno 2022

Come segnala l’INPS, in data 11 gennaio 2022 con la decisione C(2022) 171 final l’organo UE ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni sopra citate sino al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Pertanto, le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato di under 36 e donne svantaggiate, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 porteranno in dote alle aziende i relativi sgravi contributivi. Per quanto riguarda la Decontribuzione Sud, questa potrà essere applicata sino al mese di competenza giugno 2022.

Bonus assunzioni 2022: massimali

L’INPS coglie l’occasione del Messaggio numero 403 per ricordare che, sempre la Commissione UE, con la sesta modifica del Temporary Framework ha innalzato a:

  • Euro 290.000 per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • Euro 345.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • Euro 2,3 milioni per le imprese operanti in tutti gli altri settori;

il massimale di erogazione degli aiuti temporanei, di cui alla sezione 3.1 della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

Di conseguenza, conclude l’Istituto, ai fini della “legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali”.

Contributi Inps: i valori minimi e massimi aggiornati al 2022

Paolo Ballanti

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