Malattia all’estero: cosa fare, convenzioni, controlli

Paolo Ballanti 29/12/21
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Cosa fare in caso di malattia all’estero? I dati recentemente diffusi da Federalberghi fotografano le vacanze natalizie 2021 quasi esclusivamente tricolori, con il 94,6% dei vacanzieri che resterà entro i confini nei giorni di Natale. Percentuale che passa al 97% per le partenze di Capodanno.

L’indagine condotta tra il 2 e il 7 dicembre quantifica gli italiani fuori porta a Natale in 10 milioni e 454 mila, mentre a Capodanno partiranno in 4 milioni e 381 mila.

Nonostante i numeri di Federalberghi ed in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 non è da escludere che nelle prossime settimane si verifichino casi di malattia all’estero. In questi frangenti sorge spontanea la domanda: come si deve comportare il lavoratore e quali sono le tutele INPS?

Innanzitutto una certezza: la copertura economica è la stessa delle malattie che si verificano in Italia così come permane in capo al lavoratore l’obbligo di segnalare tempestivamente l’evento morboso al proprio datore di lavoro, prima dell’invio del certificato medico.

Peraltro, l’omessa comunicazione all’azienda, se prevista dal contratto collettivo applicato, integra un illecito punibile a livello disciplinare.

Regole particolari sono invece previste per gli obblighi di comunicazione e certificazione della malattia all’estero, posti in capo al dipendente. Vediamoli in dettaglio.

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Malattia all’estero: Paesi dell’Unione Europea

In caso di malattia insorta in un Paese membro dell’Unione Europea, i regolamenti comunitari prevedono l’applicazione della legislazione del Paese ove risiede l’Istituzione competente (nel caso dell’Italia l’INPS) cui il lavoratore è assicurato.

Quest’ultimo, il primo giorno di malattia, dovrà rivolgersi al medico in loco al fine di ottenere la certificazione medica a riprova dello stato morboso.

Il certificato dovrà poi essere trasmesso, a cura del lavoratore ed entro due giorni dal rilascio, alla sede INPS territorialmente competente, in base al luogo di residenza. Nel rispetto dello stesso termine l’interessato dovrà inviare l’attestato di malattia (con la sola prognosi) al datore di lavoro.

In entrambe le ipotesi, se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo non festivo.

È consentito al lavoratore anticipare la trasmissione di certificato e attestato di malattia via fax, email o posta elettronica certificata, fermo restando la successiva presentazione della copia in originale.

Se il medico curante non è abilitato o non è tenuto, ai sensi della legislazione locale, a rilasciare certificati di malattia, il lavoratore dovrà rivolgersi all’Istituzione competente del Paese la quale provvederà:

  • All’accertamento dello stato di incapacità al lavoro (tramite un medico incaricato);
  • Alla compilazione ed alla trasmissione del certificato all’INPS.

Malattia all’estero: Paesi extra UE convenzionati con l’Italia

Per coloro che si ammalano in Paesi con cui l’Italia ha stretto accordi / convenzioni bilaterali è comunque necessario farsi rilasciare la certificazione di malattia attestante l’incapacità al lavoro.

Relativamente ai dati contenuti nei certificati ed alle modalità di trasmissione si applica quanto già descritto per le malattie in Paesi UE.

Il procedimento di legalizzazione dei certificati non è richiesto per gli Stati che, con l’Italia o l’Unione Europea, hanno stretto accordi o convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, si citano ad esempio:

  • Argentina;
  • Bosnia – Erzegovina;
  • Brasile;
  • Jersey e Isole del Canale;
  • Macedonia;
  • Montenegro;
  • Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino;
  • Serbia;
  • Tunisia;
  • Uruguay;
  • Venezuela.

Tanto per i Paesi in elenco quanto per altri non riportati è necessario che il documento stipulato con Italia / UE indichi espressamente che le certificazioni di malattia rilasciate dall’autorità locale competente siano esenti da legalizzazione.

Malattia all’estero: Paesi extra UE non convenzionati con l’Italia

In caso di malattia sorta in Paesi extra UE non convenzionati con l’Italia valgono le stesse regole in materia di dati e modalità di trasmissione del certificato di malattia, indicate poc’anzi per chi soggiorna in Stati membri dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda poi il riconoscimento dell’indennità economica di malattia, questo avviene soltanto previa presentazione alla sede INPS territorialmente competente della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.

Qualora il dipendente rientri in Italia senza il documento legalizzato, la procedura di regolarizzazione dell’Istituto potrà avvenire anche in un momento successivo nel rispetto comunque del termine prescrizionale di un anno.

Eccezion fatta per i Paesi UE o convenzionati con l’Italia, la legalizzazione non è richiesta per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, il cui elenco completo è disponibile nel documento “Guida sulla certificazione di malattia all’estero” scaricabile in pdf dal sito istituzionale Inps.

Sebbene non sia richiesta la legalizzazione per i certificati rilasciati dai Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja è comunque necessario che gli stessi rechino “l’Apostille”, una sorta di legalizzazione semplice che certifica in questo modo:

  • Veridicità della firma;
  • Qualità del firmatario;
  • Autenticità del sigillo o del timbro apposto.

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Malattia all’estero: legalizzazione certificati

Con il termine “legalizzazione” si intende il procedimento che permette di attestare, a mezzo timbro, che un documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto e rilasciato il certificato / attestato di malattia. A tal proposito non è sufficiente la sola attestazione:

  • Dell’autenticità della firma apposta dal traduttore abilitato;
  • Della conformità della traduzione all’originale.

Malattia all’estero: controlli

Chi si ammala all’estero è comunque tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità valevoli per gli eventi di malattia verificatisi in Italia, nello specifico:

  • Dalle 10 alle 12 (per i dipendenti pubblici dalle 9 alle 13);
  • Dalle 17 alle 19 (per i dipendenti pubblici dalle 15 alle 18);

compresi sabati, domeniche e giorni festivi.

Per quanto riguarda i controlli medici è opportuno distinguere tra:

  • Paesi UE o convenzionati con l’Italia, in tal caso il certificato si presume veritiero e il dipendente non è tenuto a produrre documenti ulteriori;
  • Paesi extra UE non convenzionati, su richiesta dell’INPS o del datore di lavoro l’autorità diplomatica o consolare è competente a verificare, tramite un medico di fiducia, l’esattezza di prognosi e diagnosi.

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Paolo Ballanti

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