Infortunio e malattia professionale: invariati gli indennizzi per danno biologico

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Con la Circolare n. 33 del 24 novembre 2021, l’INAIL ha comunicato gli importi degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2021 per infortunio e malattia professionale, alla luce della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati stimato dall’ISTAT, di segno negativo (- 0,3%) intervenuta tra il 2019 e il 2020.

Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto della rivalutazione riferita all’anno 2020 e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con D.M. 12 luglio 2000.

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Infortunio e malattia professionale: la disciplina

Le prestazioni economiche per danno biologico sono disciplinate dal D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale all’art. 13 lo definisce come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.

In caso di danno biologico, l’INAIL eroga l’indennizzo previsto in base alle seguenti disposizioni:

  • le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica sono valutate in base alla specifica “tabella delle menomazioni” approvata con D.M. 12 luglio 2000 (ora sostituita dal D.M. n. 45 del 23 aprile 2019), comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado compreso tra il 6% e il 15% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Da notare che per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica.
  • le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.

Sul punto, il Protocollo welfare del 2007 (L. 24 dicembre 2007, n. 247) all’art. 1, c. 23 ha disposto un aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, quantificato con Decreto Interministeriale 27 marzo 2009 nella misura dell’8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Successivamente, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha previsto, in attesa della introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella “Tabella indennizzo danno biologico”, un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico. Tale rivalutazione è stata disciplinata dal D.I. del 14 febbraio 2014, che ne ha fissato i criteri e le modalità di attuazione della norma in questione e ha disposto, a decorrere dal 2014, l’aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall’INAIL ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000.

Pertanto, per espressa previsione normativa al predetto aumento si è aggiunto anche quello dell’8,68% di cui al Decreto Interministeriale 27 marzo 2009, raggiungendo la quota del 16,25%.

Infortunio e malattia professionale: rivalutazione degli importi

La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il Legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016 – a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno – gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) rispetto all’anno precedente.

Tali incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25%, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari citati in premessa, e si applicano agli indennizzi dovuti dall’INAIL ai sensi della “Tabella indennizzo” danno biologico di cui al citato D.M. 12 luglio 2000.

Infortunio e malattia professionale: nuova rivalutazione

Dunque, alla luce della nuova previsione legislativa, l’INAIL ha avviato l’iter per la rivalutazione degli importi degli indennizzi dovuti con decorrenza 1° luglio 2016 in poi.

Ora, per l’anno 2021, l’ISTAT ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2019 e il 2020 – di segno negativo (-0,03%). Sul punto, si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

Di conseguenza, il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 23 settembre 2021, n. 187, ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020.

Scarica la Circolare Inail n. 33 del 24 novembre 2021

Infortunio e malattia professionale: la nuova tabella

La nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, approvata dal D.M. n. 45 del 23 aprile 2019, e valevole per il triennio “2019-2021” è unica sia per gli uomini sia per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per:

  • classi di età;
  • grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.

Gli importi indicati nella nuova tabella risultano comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura:

  • dell’8,68 % dal 1° gennaio 2008;
  • del 7,57% dal 1° gennaio 2014 (aliquota complessiva 16,25%) da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000.

Il nuovo punto INAIL, invece, è stato rideterminato partendo dal punto base unitario annuale definito nel 2000 sulla base della “speranza di vita” desunta dalle nuove tavole di mortalità. Il valore finanziario del punto INAIL, riferito al grado ed alla classe di età iniziali, è pari ad euro 1.430,68 e cresce in misura progressiva all’aumentare del grado, prevedendo indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle tabelle del 2000 comprensive degli aumenti straordinari intervenuti.

Nel ricordare che gli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell’art. 1, co. 303, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), di seguito si riporta la nuova tabella valida per il triennio “2019-2021”.

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Daniele Bonaddio

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