Lettera di assunzione: quali sono i contenuti obbligatori

Paolo Ballanti 29/10/21
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Il contratto di lavoro rappresenta il primo vero documento che disciplina il rapporto tra azienda e neo-assunto. L’importanza della lettera di assunzione dipende dal fatto che raccoglie tutte le caratteristiche della futura prestazione, dall’orario di lavoro alla retribuzione.

Di conseguenza dev’essere prestata la massima attenzione tanto da parte del datore di lavoro (o chi per lui) che redige il contratto quanto dal dipendente chiamato ad accettare, firmando, le condizioni ivi indicate.

Analizziamo nel dettaglio quali sono i contenuti obbligatori della lettera di assunzione oltre agli errori da evitare nella redazione del contratto.

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Lettera di assunzione: natura del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro (o lettera di assunzione) è soggetto alle norme generali del Codice civile (articoli 1325 e seguenti). Lo stesso rappresenta l’incontro tra la proposta formulata dal datore di lavoro e la volontà del lavoratore, con una serie di tutele poste a garanzie di quest’ultimo, previste con la volontà di bilanciare la posizione di debolezza contrattuale.

È infatti necessario rispettare il trattamento economico minimo previsto dal CCNL applicato, fatta salva la possibilità di riconoscere condizioni migliorative, ad esempio attraverso l’inserimento di superminimi, indennità o assegni ad personam.

Esistono poi una serie di condizioni non negoziabili quali ad esempio ferie e limiti all’orario di lavoro, posti a tutela della salute psico – fisica del dipendente.

In generale, la presenza di clausole del contratto di lavoro, in contrasto con norme inderogabili di legge o del Contratto collettivo vengono automaticamente sostituite dalla condizione violata, secondo il principio della nullità parziale.

Al di là di quelle che sono le condizioni inderogabili, esistono una serie di elementi da inserire nel contratto / lettera di assunzione, che il datore di lavoro per legge è tenuto a fornire per iscritto all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

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Lettera di assunzione: contenuti obbligatori

La legge (articolo 1 comma 1 Dlgs. n. 152/1997 ed articolo 6 comma 2 Dlgs. n. 297/2002) impone al datore di lavoro (sia pubblico che privato) di fornire per iscritto il dipendente, all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio della prestazione, le seguenti informazioni:

  • Identità delle parti;
  • Luogo di lavoro;
  • Data di inizio del rapporto;
  • Eventuale periodo di prova;
  • Durata del rapporto di lavoro;
  • Inquadramento, livello, qualifica e mansioni.

In assenza di un rinvio al Contratto collettivo applicato, sarà necessario fornire nella lettera di assunzione le informazioni relative a:

  • Durata del periodo di prova;
  • Ammontare iniziale del compenso e suoi elementi costitutivi, oltre al periodo di pagamento;
  • Durata del periodo di ferie;
  • Orario di lavoro;
  • Preavviso in caso di licenziamento / dimissioni.

Lettera di assunzione: validità del contratto

Affinché il contratto di lavoro sia valido è necessario che rispetti i requisiti essenziali in termini di:

  • Consenso delle parti;
  • Causa ed oggetto;
  • Forma.

Nel caso in cui i parametri citati vengano a mancare al momento della stipula l’accordo è invalido. Al contrario, il vizio o la mancanza dei requisiti essenziali in costanza di rapporto di lavoro può determinare la cessazione del contratto (è il caso della risoluzione consensuale) o la sospensione dello stesso (come avviene per lo sciopero).

Lettera di assunzione: capacità e consenso delle parti

I soggetti stipulanti il contratto di lavoro devono possedere la capacità di:

  • Essere parte di un rapporto di lavoro;
  • Concludere un contratto di lavoro.

È altresì necessario che non sussistano vizi nella formazione del consenso.

In particolare la possibilità di compiere atti giuridici (cosiddetta capacità di agire) si acquista al compimento del diciottesimo anno di età. Il contratto stipulato da un soggetto privo della capacità di agire è annullabile. Stessa sorte in caso di vizi del consenso (errore, violenza o dolo).

L’annullabilità lascia comunque salvi gli effetti prodotti dal contratto nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

L’azione di annullamento peraltro spetta soltanto alla parte che ha espresso il consenso viziato e comunque nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni, decorrente dal giorno in cui:

  • È cessata la violenza;
  • È stato scoperto il dolo o l’errore;
  • È terminato lo stato d’interdizione / inabilitazione ovvero è stata raggiunta la maggiore età.

Lettera di assunzione: causa e oggetto del contratto

La causa si identifica con la funzione socio – economica del contratto. Questa consiste nello scambio tra prestazione di lavoro (dipendente) e retribuzione (datore di lavoro). La stessa inoltre dev’essere conforme alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume.

Sono casi di illiceità della causa:

  • Rapporto di lavoro costituito irregolarmente;
  • Rapporti di lavoro simulato con l’unico fine di garantire al lavoratore una tutela più incisiva.

A differenza della causa, l’oggetto esprime l’attività (manuale o intellettuale) che il dipendente svolge. Lo stesso dev’essere:

  • Lecito, cioè conforme alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume;
  • Possibile, tale è il caso del dipendente in possesso dei requisiti fisici richiesti;
  • Determinato o determinabile, grazie al riferimento, nel contratto di assunzione, a categoria, qualifica o mansioni.

Le conseguenze in merito a causa / oggetto sono:

  • Assenza di causa / oggetto, nullità totale del contratto, senza che questa produca alcun effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione;
  • Illiceità di causa / oggetto, ciò comporta la nullità totale del contratto, producendo effetto anche per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

L’azione di nullità, rispetto a quella di annullamento, compete a chiunque vi abbia interesse e non è soggetta a prescrizione.

Lettera di assunzione: forma scritta

La redazione scritta del contratto di lavoro è naturalmente l’opzione migliore, in quanto fornisce prova delle caratteristiche del rapporto e permette di assolvere agli obblighi di legge sopra citati.

I contratti collettivi possono da parte loro richiedere la forma scritta unicamente a fini probatori.

In assenza della lettera grava comunque sul datore di lavoro la prova del contenuto del contratto, mentre nel caso in cui il documento venga redatto spetta al lavoratore dimostrare che il contenuto è difforme da quanto riportato per iscritto.

Fanno eccezione alcune clausole, potenzialmente presenti nel contratto di assunzione, per la cui validità è obbligatoria per legge la forma scritta. I principali esempi sono:

  • Patto di prova, previsto dall’articolo 2096 Codice civile, in cui si prevede un periodo di tempo (nel rispetto della legge e del Contratto collettivo applicato) dove le parti possono sperimentare la reciproca convenienza a proseguire nel rapporto di lavoro;
  • Patto di non concorrenza, disciplinato dall’articolo 2125 Codice civile, dove azienda e lavoratore concordano, a fronte di un compenso in denaro per quest’ultimo, di limitare, in caso di cessazione del rapporto, l’attività lavorativa presso un altro datore di lavoro, tale da non essere in concorrenza con la precedente realtà.

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Paolo Ballanti

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