Pensioni: rinuncia alle detrazioni d’imposta e Irpef. Istruzioni e date utili

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Importante adempimento per i pensionati che non raggiungono la “tax area”, ossia l’importo annuo di 8.174 euro. Questi ultimi, infatti, possono chiedere all’INPS – mediante apposita domanda telematica – di rinunciare parzialmente o totalmente alle detrazioni Irpef sulle pensioni. Si ricorda, al riguardo, che non soltanto i lavoratori subordinati o autonomi sono soggetti all’applicazione dell’imposta sui redditi, ma anche i pensionati sui redditi percepiti. L’INPS, pertanto, applica l’Irpef indistintamente mese per mese sul cedolino pensionistico. Questo perché l’Istituto Previdenziale non è assolutamente a conoscenza dell’intera situazione reddituale del pensionato, e quindi se superi o meno la predetta soglia. Quindi, per tutti i pensionati che rientrino nella cd. “no tax area”, affinché non vengano ulteriormente penalizzati mediante l’applicazione dell’Irpef sul trattamento pensionistico percepito, il Fisco li esonera dal pagamento delle imposte.

L’esonero, però, come accennato non è automatico da parte dell’INPS. Infatti è necessario che il pensionato stesso, il quale è già a conoscenza da una prima stima di non superare i 8.174 euro annuali, faccia specifica domanda telematica all’INPS. Nell’istanza deve essere indicato che il contribuente rinunci alle detrazioni prevista dall’art. 13 del TUIR (Dpr. n. 917/1986), al fine di non subire l’applicazione dell’Irpef sul cedolino pensionistico, disponendo mensilmente di maggiore liquidità.

Tale adempimento, nello specifico, può essere effettuato a decorrere dal 15 ottobre 2021, così come illustrato dall’INPS con il Messaggio n. 3404 dell’8 ottobre 2021. Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come funziona la rinuncia di detrazione 2022 per i pensionati all’interno della “no tax area”.

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Pensioni: comunicazione per la rinuncia alle detrazioni

La vicenda in merito all’obbligo o meno di inviare apposita comunicazione annuale circa la rinuncia in tutto o in parte della detrazione, è stata affrontata dall’INPS con il Messaggio n. 5089 del 20 dicembre 2017.

In questo documento di prassi, l’INPS ha avuto modo di specificare che le detrazioni, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato.

Tuttavia, laddove il contribuente abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.

Quindi, considerato che il riconoscimento della detrazione costituisce un diritto per il contribuente e un correlativo obbligo per il sostituto di imposta, i beneficiari di prestazioni interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.

Analoga comunicazione può essere fatta per i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito.

Pensioni: gli scaglioni Irpef

Come precisato in premessa, i pensionati sono soggetti agli scaglioni Irpef di cui all’art. 11 del Tuir. In particolare, l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • da 0 a 8.174 euro: no tax area;
  • da 8.126 euro a 15.000 euro: 23%;
  • da 15.001 euro a 28.000 euro: 27% (della parte eccedente i 15.000 euro) alla quale si aggiungono 3.450 euro, ovvero il 23% di 15.000 euro;
  • da 28.001 euro a 55.000 euro: 38% (della parte eccedente i 28.000 euro) più 6.960 euro (l’imposta dovuta per il reddito fino a 28.000 euro);
  • da 55.001 euro a 75.000 euro: 41% (della parte eccedente i 55.000 euro) più 17.220 euro (imposta dovuta per il reddito fino a 55.000 euro);
  • oltre i 75.000 euro: 43% (della parte che supera i 75mila euro) alla quale si aggiungono 25.420 euro (imposta dovuta per il reddito che non oltrepassa questa soglia).

Le detrazioni, quindi, diminuiscono l’imposta lorda Irpef da pagare mensilmente, calcolata dall’imponibile lordo della pensione per l’aliquota Irpef corrispondente, in relazione ai suddetti scaglioni di reddito.

Pensioni: come fare domanda per la rinuncia alle detrazioni

Con il Messaggio n. 3404 dell’8 ottobre 2021, l’INPS ha specificato che – a partire dal 15 ottobre 2021 – è possibile:

  • chiedere la rinuncia parziale o totale delle detrazioni d’imposta per reddito;
  • chiedere l’applicazione di un’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito.

A tal fine, occorre accedere sul sito INPS nella sezione “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” e compilare l’apposita dichiarazione online.

Qualora si intendesse richiedere l’applicazione di un’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito e/o il non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno, per ciascun periodo d’imposta.

In particolare, il servizio telematico permette:

  • la consultazione dell’ultima dichiarazione in corso di validità;
  • la conferma o modifica dei dati in possesso dall’INPS;
  • l’inserimento di una nuova dichiarazione per l’anno corrente e per quello successivo.

In assenza di tali richieste, l’Istituto procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.

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Daniele Bonaddio

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