Sgravio contributi autonomi: da quando si applica, importi, invio domande

Paolo Ballanti 25/08/21
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Sgravio contributi autonomi, le ultime novità. Al via l’esonero parziale dei contributi per autonomi e professionisti iscritti all’INPS ed alle rispettive Casse di previdenza.

Introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) con lo scopo di contrastare gli effetti economici dell’emergenza COVID-19, lo sgravio di importo non superiore a 3 mila euro annui spetta a:

  • Artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in agricoltura iscritti all’INPS;
  • Iscritti alla Gestione separata;
  • Medici, infermieri ed altri professionisti ed operatori collocati in quiescenza, cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo per far fronte all’emergenza COVID-19;
  • Professionisti iscritti alle Casse di previdenza;

in possesso di determinati requisiti in termini di reddito e fatturato.

Le modalità operative per il riconoscimento dell’esonero sono state definite con Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia n. 82/2021 del 17 maggio scorso, seguito da numerosi messaggi e circolari INPS in particolare su procedure e tempistiche da rispettare per la presentazione delle domande.

> Esonero contributivo professionisti 2021: a chi spetta, requisiti, importi <

Vediamo nel dettaglio, alla luce dei citati chiarimenti normativi, da quando e come si potrà applicare lo sgravio contributi autonomi.

Sgravio contributi autonomi: invio domande all’INPS

Con il messaggio numero 2909 del 20 agosto scorso l’INPS ha comunicato che dal 25 agosto 2021 è possibile per cittadini ed intermediari presentare richiesta di esonero.

L’invio delle domande all’Istituto, nel rispetto della scadenza del 30 settembre 2021, interessa gli iscritti a:

  • Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Gestione separata;
  • Medici, infermieri ed altri professionisti ed operatori sanitari o socio-sanitari in quiescenza, impiegati nell’ambito dell’emergenza COVID-19 con incarichi di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa.

L’istanza, da inoltrare ad un solo ente previdenziale e per un’unica forma di previdenza obbligatoria, dev’essere trasmessa in via telematica attraverso i seguenti percorsi:

  • Per la Gestione speciale artigiani e commercianti “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti – Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020”;
  • Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri “Cassetto lavoratori autonomi agricoli – Comunicazione bidirezionale”;
  • Per gli iscritti alla Gestione separata “Cassetto previdenziale Liberi Professionisti – Domande telematiche – Esonero contributivo L. 178/2020”.

L’accesso ai servizi online del portale inps.it è naturalmente riservato a coloro che sono in possesso di credenziali PIN, SPID (di livello 2 o superiore), Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Lo status della domanda inviata potrà essere verificato dal lavoratore accedendo al proprio Cassetto previdenziale.

Sgravio contributi autonomi: domande alle Casse di previdenza

A differenza dei soggetti iscritti alle Gestioni INPS, per gli autonomi tenuti a versare i contributi alle rispettive Casse di previdenza, la scadenza per l’invio delle domande è fissata al 31 ottobre 2021.

La definizione delle modalità di presentazione delle istanze è demandata ai singoli enti. Per i Consulenti del lavoro sul portale ENPACL (enpacl.it/esonero-contributivo) è possibile inoltrare domanda di esonero dal 15 settembre al 31 ottobre 2021 in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020.

Per i Dottori commercialisti sul portale CNPADC è consentito trasmettere la domanda di esonero, attraverso il servizio online “DEC” (https://servizi.cnpadc.it).

Dal 5 agosto scorso è peraltro disponibile, per gli Avvocati, la procedura di invio delle istanze di esonero parziale attraverso l’Area riservata del portale Cassa Forense (cassaforense.it). Eventuali richieste pervenute in forma cartacea, ha comunicato l’ente, saranno ritenute inammissibili.

Sgravio contributi autonomi: importo dell’esonero

L’ammontare dell’esonero è fissato in 3 mila euro annui, riparametrati su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Lo sgravio si applica sui contributi previdenziali dovuti per il 2021, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Per gli iscritti alle Casse di previdenza l’esonero ha ad oggetto gli oneri contributivi 2021, in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, con esclusione dei contributi integrativi. L’importo effettivo dell’esonero per i liberi professionisti sarà comunque definito con un ulteriore decreto ministeriale, come vedremo meglio tra poco.

Sgravio contributi autonomi: quando si potrà applicare 

Commercianti e artigiani

Nei confronti degli iscritti alle Gestioni INPS di artigiani e commercianti, una volta accolta la domanda di sgravio, lo stesso avrà ad oggetto la prima, seconda e terza rata della tariffazione 2021, a patto che siano in scadenza entro il 31 dicembre prossimo. Sono pertanto esclusi i contributi di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021 e gli importi relativi ad annualità pregresse.

Per i commercianti non obbligati al pagamento del contributo sul reddito minimale, lo sgravio riguarda le somme complessivamente dovute all’INPS a titolo di acconto 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Gli iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura applicheranno lo sgravio sulla contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza dello stesso anno ed in scadenza entro il 31 dicembre prossimo.

Sono comprese nell’esonero la prima, seconda e terza rata 2021, con esclusione della quarta da versare non oltre il 16 gennaio 2022 nonché degli importi di competenza delle annualità pregresse.

Iscritti alla Gestione separata

Lo sgravio parziale potrà essere applicato, a beneficio degli iscritti alla Gestione separata, rispetto ai contributi dovuti in acconto per l’anno 2021, soggetti all’aliquota complessiva del 24 o del 25,98%.

Come sottolineato dall’INPS nella circolare numero 124, i contributi “oggetto di esonero sono quelli dovuti a titolo di acconto per l’anno di imposta 2021 in scadenza nel medesimo anno e calcolati sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020 – primo e secondo acconto – sempre nel limite di 3.000 euro massimo individuale”.

Iscritti alle Casse di previdenza

Nei confronti dei soggetti iscritti alle Casse di previdenza, queste ultime comunicano con cadenza mensile al Ministero del lavoro ed al Ministero dell’economia i risultati derivanti dal monitoraggio delle domande ammesse.

Con apposito decreto ministeriale, si legge nel provvedimento del 27 luglio scorso, saranno definiti “i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto”.

Sgravio contributi autonomi: indicazioni operative INPS

Con la citata circolare numero 124, nei confronti dei contribuenti iscritti alle Gestioni INPS, i quali “possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente alla pubblicazione della presente circolare, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili”.

Sempre la circolare evidenza che:

  • Sono confermati i termini di versamento dei contributi riferiti alle annualità pregresse presenti nella tariffazione 2021 per artigiani, commercianti ed autonomi in agricoltura;
  • I contributi già versati ed oggetto di esonero potranno essere chiesti in compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’Istituto entro il 31 dicembre 2021.

L’INPS comunicherà l’importo massimo accordato a ciascun richiedente, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili ed in considerazione delle domande ricevute entro il 30 settembre.

Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione 2021, si legge nella circolare, con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato “dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contributo dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. In tal caso non saranno dovuti sanzioni civili e interessi”.

Esonero parziale contributi: domande al via dal 25 agosto. beneficiari e istruzioni

Paolo Ballanti

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