Reddito di libertà: chiarimenti Inps sulle domande respinte

Paolo Ballanti 07/12/21
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Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio scorso il DPCM che istituisce il Reddito di libertà, un contributo di 400 euro mensili con lo scopo di favorire l’indipendenza economica e l’autonomia delle donne vittime di violenza in condizioni di povertà.

Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri, datato 17 dicembre 2020, attua le misure previste dal D.l. “Rilancio” (Decreto legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020), con cui sono stati riconosciuti tre milioni di euro di risorse aggiuntive a beneficio del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, nell’ambito del già attivo “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” creato presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

Il sussidio spetterà, previa domanda da inoltrare all’INPS, secondo le modalità definite dallo stesso Istituto, nel rispetto delle risorse attribuite a ciascuna Regione / Provincia autonoma.

L’importo, erogato per dodici mensilità, sarà peraltro compatibile con il Reddito di cittadinanza.

Mentre con la Circolare INPS numero 166 dell’8 novembre 2021 sono arrivate finalmente le istruzioni sulla trasmissione delle domande e le modalità di pagamento, il Messaggio Inps numero 4352 del 7 dicembre 2021 fornisce alcuni chiarimenti circa le domande non accolte per insufficienza di budget.

Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere sul Reddito di Libertà, anche alla luce degli ultimi chiarimenti dell’Istituto.

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Reddito di libertà nel Decreto “Rilancio”

Il DPCM del 17 dicembre attua le misure previste dal cosiddetto Decreto “Rilancio” (D.l. n. 34/2020) con cui, allo scopo di:

  • Contenere gli effetti economici dell’emergenza COVID-19, in particolare nei confronti delle donne in condizione di maggior vulnerabilità;
  • Favorire (grazie all’indipendenza economica) percorsi di autonomia ed emancipazione delle donne vittime di violenza in condizioni di povertà;

l’articolo 105-bis del citato Decreto ha incrementato per l’anno 2020, in misura pari a tre milioni di euro, le risorse a disposizione del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

Sempre ai sensi del D.l. “Rilancio”, l’utilizzo dei fondi aggiuntivi sottostava a criteri definiti con Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (DPCM), su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A questo scopo risponde il DPCM del 17 dicembre scorso.

Scarica il testo del DPCM 17 dicembre 2020

Reddito di libertà: destinatarie e importo

I tre milioni di euro di risorse attribuite dal Decreto “Rilancio”, sono destinate a finanziare il cosiddetto “Reddito di libertà”, contributo fissato in 400 euro mensili pro capite, erogato per dodici mensilità a beneficio di donne nelle seguenti condizioni:

  • Vittime di violenza;
  • Sole o con figli minori;
  • Seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nell’ambito dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

Come si legge nel DPCM, scopo del Reddito di libertà è sostenere “prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei / delle figli / figlie minori”.

Reddito di libertà: domanda

Il sussidio, determinato a sostenere l’autonomia delle donne, è riconosciuto previa istanza all’INPS dell’interessata, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento.

Non potrà essere accolta più di una domanda relativa alla medesima beneficiaria, presentata nella stessa o in altra regione.

Alla richiesta (predisposta su di un apposito modello INPS di autocertificazione) dovrà essere allegata la:

  • Dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha in carico l’interessata, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
  • Dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, atta a rilevare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

La Circolare Inps numero 166 dell’8 novembre 2021 specifica che la domanda deve essere presentata “dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza“.

Sarà quindi un operatore del Comune di residenza a inoltrare la domanda attraverso un’apposita piattaforma di collegamento tra Comuni e Istituto. Il rilascio del servizio verrà comunicato con un successivo messaggio da parte dell’Inps.

Reddito di libertà: pagamento

In fase di presentazione della domanda si dovrà indicare anche la modalità di pagamento. In particolare, il pagamento avverrà mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici. Si potranno quindi indicare:

  • conto corrente,
  • libretto di risparmio,
  • carta prepagata (con IBAN abilitato a ricevere bonifici).

La Circolare specifica inoltre che “In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo “Identificazione finanziaria Area SEPA”, reperibile sul sito istituzionale dell’INPS, timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.”

Il pagamento sarà erogato utilizzando la data di ricezione delle domande come criterio di priorità, ed entro il limite delle risorse pubbliche assegnate a ciascuna regione.

In presenza di motivi ostativi, l’ente previdenziale si riserva di procedere alla revoca del contributo erogato.

Scarica il testo della Circolare Inps numero 166

Reddito di libertà: domande non accolte per insufficienza di budget

La Circolare numero 166 ha disposto che al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate. Sulla questione l’Istituto è nuovamente intervenuto con il Messaggio Inps numero 4352 del 7 dicembre 2021, rettificando quanto previsto dalla suddetta circolare.

L’istituto quindi precisa che le domande non accolte per insufficienza di budget non saranno definitivamente scartate alla fine dell’anno ma, in caso di ulteriori finanziamenti del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” nel corso dell’anno 2022, tali domande conserveranno la loro validità ai fini dell’accesso alle risorse e potranno essere istruite e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L’eventuale accoglimento verrà comunicato alle interessate attraverso i dati di contatto riportati in fase di presentazione della domanda, quindi e-mail o cellulare. Tuttavia, come abbiamo visto, tutto è subordinato a un eventuale rifinanziamento del fondo. Resta quindi l’incertezza.

Reddito di libertà: compatibilità con altri aiuti

Come espressamente sottolineato all’articolo 3 comma 5, i 400 euro di sussidio non sono incompatibili con “altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza”.

Reddito di Cittadinanza, una carta per ogni componente del nucleo: come funziona

Reddito di libertà: risorse alle Regioni

I tre milioni di euro destinati a finanziarie il Reddito di libertà saranno ripartiti tra Regioni e Province autonome in base ai dati ISTAT al 1° gennaio 2020, riferiti alla popolazione femminile residente in ciascun comune, appartenente alla fascia di età 18 – 67 anni.

Al DPCM è allegata la tabella 1, in cui si evidenzia per ciascuna Regione e Provincia Autonoma:

  • Numero di maschi fascia di età 18 – 67 anni;
  • Numero di femmine fascia di età 18 – 67 anni;
  • Totale maschi e femmine;
  • Incidenza della popolazione femminile sul totale;
  • Ammontare delle risorse pubbliche destinate.

In base all’incidenza della popolazione femminile, le quote maggiori andranno a:

  • Lombardia per 491.595,00 euro;
  • Campania euro 345.087,00;
  • Lazio euro 277.928,00;
  • Sicilia euro 274.320,00;
  • Veneto euro 238.055,00.

Chiudono la lista Molise (14.175,00 euro) e Valle d’Aosta (6.014,00 euro).

È fatta salva la possibilità, per le singole regioni, di incrementare le risorse a disposizione di ciascuna di esse, trasferendole direttamente all’INPS.

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Paolo Ballanti

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