Tutela lavoratori fragili, malattia e quarantena: chiarimenti Inps

Paolo Ballanti 09/08/21
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Il messaggio INPS numero 2842 dello scorso 6 agosto fornisce importanti chiarimenti in merito alla copertura economica garantita dall’Istituto per gli eventi legati al COVID-19, tra questi la tutela del lavoratori fragili, la quarantena e i periodi di malattia.

In particolare, l’INPS evidenzia i criteri ed i limiti per il riconoscimento della malattia nei casi di contagio da virus COVID-19, nonché di quarantena con sorveglianza attiva o isolamento fiduciario.

Altro tema oggetto di interesse è la tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, con diritto allo svolgimento della prestazione in regime di smart working. Disposizione, quest’ultima, recentemente prorogata al 31 ottobre 2021, eccezion fatta per l’equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza del lavoratore, a fronte dell’impossibilità nel ricorrere al lavoro da remoto (in tal caso la copertura è terminata il 30 giugno scorso).

Analizziamo nel dettaglio i chiarimenti INPS.

Lavoratori fragili 2021: smart working fino al 31 ottobre. Le novità

Tutela lavoratori fragili: assenza equiparabile a malattia fino al 30 giugno

Con riguardo alla tutela prevista per i soggetti cosiddetti “fragili”, si ricorda che il recente Decreto 23 luglio 2021 numero 105 ha prorogato al 31 ottobre prossimo il ricorso al lavoro a distanza, anche attraverso l’assegnazione di mansioni differenti, comprese nella stessa categoria o area di inquadramento, nonché lo svolgimento di attività di formazione professionale (eventualmente da remoto).

Fino al 30 giugno 2021, i periodi di assenza dal lavoro, a fronte dell’impossibilità di rendere la prestazione in regime di smart working, erano equiparati al ricovero ospedaliero, con il conseguente trattamento economico a carico dell’INPS, compresa l’esclusione dal conteggio ai fini del superamento del periodo di comporto.

Sul punto, il messaggio dell’Istituto ricorda che si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione di malattia:

  • Per l’anno 2020 nei limiti delle risorse già citate (663,1 milioni di euro);
  • Per l’anno 2021, nel rispetto dello stanziamento di 282,1 milioni di euro, per i soli eventi verificatisi fino al 30 giugno 2021.

Per lavoratori “fragili” si intendono coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico – legali, attestante una condizione di rischio a causa di:

  • Immunodepressione;
  • Esiti di patologie oncologiche;
  • Svolgimento di terapie salvavita;

oltre ai portatori di handicap grave.

Quarantena: regolarizzati i certificati di malattia

In base a quanto disposto dal Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020) all’articolo 26 comma 1 i periodi di quarantena:

  • Sorveglianza attiva;
  • In permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

sono:

  • Equiparati alla malattia ai fini del relativo trattamento economico;
  • Esclusi dal conteggio relativo al limite per la conservazione del posto di lavoro (cosiddetto “periodo di comporto”).

Sempre l’articolo 26 (comma 3) impone al medico curante di redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha disposto la quarantena.

Nel messaggio 2842 l’INPS comunica di aver ricevuto indicazioni circa la validità, per l’anno 2020, dei certificati di quarantena con isolamento fiduciario redatti dai medici curanti, anche nei casi in cui, si legge nel testo, non sia “stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica”.

Di conseguenza, le sedi territoriali dell’Istituto hanno avviato le attività necessarie per regolarizzare i certificati di malattia per quarantena, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento emesso dall’autorità sanitaria pubblica.

Il riconoscimento della tutela economica per gli eventi collocatisi nel 2020 sarà tuttavia condizionato al rispetto di un limite di spesa pari a 663,1 milioni di euro.

Per il 2021, non essendo stati previsti appositi fondi, l’INPS (salvo ulteriori novità normative), si legge nel messaggio, non “potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso”.

Smart working semplificato fino al 31 dicembre

Si rammenta che a causa del protrarsi dell’emergenza COVID-19, il ricorso al lavoro agile in modalità “semplificata” (in assenza cioè di un apposito accordo individuale tra azienda e dipendente) è stato esteso sino al 31 dicembre 2021.

Unici adempimenti richiesti alle aziende sono:

  • Invio al Ministero del lavoro, attraverso l’apposita piattaforma telematica, dei dati identificativi dei lavoratori in smart working, del periodo di lavoro agile nonché la copertura assicurativa INAIL applicata;
  • Consegna al dipendente interessato ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (i quali dovranno restituirla firmata) dell’informativa sui rischi per la salute e la sicurezza, legati alla prestazione da remoto.

Smart working semplificato fino al 31 dicembre: come attivarlo

Riconoscimento malattia da COVID-19

Sempre il messaggio INPS numero 2842 affronta il tema della copertura economica per gli eventi di malattia conclamata da COVID-19.

Sul punto, il citato articolo 26 del Decreto “Cura Italia” al comma 6 dispone che: “Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica”.

A differenza di quanto evidenziato per quarantena e tutela dei lavoratori “fragili”, nei casi di malattia COVID l’INPS comunica che “le indicazioni ricevute da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizzano l’Istituto a procedere al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione”.

Leggi anche “Assenze per malattia: come cambia lo stipendio”

Tutela lavoratori fragili e quarantena: copertura previdenziale

Eccezion fatta per gli appena citati casi di malattia, nell’estratto conto contributivo del dipendente la copertura previdenziale degli eventi legati al COVID-19 sarà garantita, nei limiti delle risorse pubbliche:

  • Nell’anno 2020 per i codici evento “MV6” (quarantena) ed “MV7” (tutela dei lavoratori “fragili”);
  • Sino al 30 giugno 2021 per il solo codice “MV7”.

Eventuali prestazioni di malattia a carico INPS, anticipate dal datore di lavoro in busta paga e non spettanti, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto, oltre all’aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei dipendenti interessati.

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Paolo Ballanti

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