Smart working: trattamento economico e fiscale

Paolo Ballanti 12/07/21
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Il “lavoro agile” o smart working è una particolare forma di svolgimento dell’attività resa in parte all’interno ed all’esterno dei locali aziendali, senza precisi vincoli di orario o luogo di esecuzione della prestazione ed oltretutto sfruttando generalmente le strumentazioni tecnologiche, come pc o smartphone.

Prima del diffondersi dell’emergenza COVID-19, il ricorso al lavoro agile era obbligatoriamente preceduto da un accordo individuale tra azienda e dipendente, che regolamentasse il lavoro da remoto.

L’esigenza di limitare i contatti tra le persone, resasi necessaria a seguito della pandemia, ha portato all’introduzione del cosiddetto “smart working semplificato”, in cui non è obbligatorio un preventivo accordo tra le parti.

La deroga, più volte prorogata, è stata da ultimo estesa sino al 31 dicembre prossimo. Di conseguenza, per tutto il 2021, l’applicazione del lavoro da remoto comporta unicamente, a carico delle aziende:

  • L’invio, attraverso la piattaforma telematica del Ministero del lavoro, dell’elenco dei lavoratori in smart working;
  • L’obbligo di informare i soggetti interessati ed il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza circa i rischi rappresentati dallo smart working in termini di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Analizziamo ora nel dettaglio il trattamento economico e fiscale riconosciuto ai lavoratori in smart working, oltre ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate (ADE) in tema di tassazione IRPEF.

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Smart working: retribuzione e tempi di lavoro

I dipendenti che svolgono l’attività in regime di lavoro agile hanno diritto ad un trattamento economico non inferiore rispetto a quello riconosciuto a coloro che svolgono le stesse mansioni in ufficio.

Di conseguenza, non può esserci alcuna penalizzazione (in termini di trattenute sullo stipendio) per coloro che lavorano da remoto.

In particolare, le ore svolte in smart working sono equiparate al lavoro ordinario, nel rispetto peraltro dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge (L. n. 66/2003) e dal contratto collettivo applicato.

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Smart working: trattamento fiscale e contributi INPS

Le retribuzioni corrisposte ai dipendenti che svolgono l’attività in lavoro agile sono da considerarsi imponibili ai fini IRPEF. Non si segnala infatti alcuna differenza rispetto alla tassazione da applicare a coloro che svolgono l’attività in presenza.

Lo stesso dicasi per l’applicazione dei contributi INPS, siano essi a carico azienda o dipendente.

I lavoratori in smart working hanno altresì diritto, in presenza dei requisiti reddituali richiesti, alle misure di favore volte a ridurre il cosiddetto “cuneo fiscale”. In particolare ci riferiamo a:

  • Trattamento integrativo pari a 1.200,00 euro complessivi annui;
  • Ulteriore detrazione.

Non solo, i redditi erogati a chi svolge l’attività in smart working vengono considerati ai fini dell’applicazione delle detrazioni fiscali per:

  • Lavoro dipendente;
  • Carichi di famiglia, ad esempio figli o coniugi a carico.

Sono inoltre riconosciute le misure contributive e fiscali di favore legate all’erogazione dei premi di produttività.

Smart working: tassazione per dipendenti residenti all’estero

L’Agenzia delle entrate ha affrontato con l’interpello numero 458 del 7 luglio 2021 la questione del trattamento fiscale da applicare ai dipendenti che, in conseguenza dell’emergenza COVID, hanno prestato attività lavorativa in Italia anziché nello stato estero dove erano stati distaccati.

Il caso affrontato dall’Agenzia riguarda una società appartenente ad un Gruppo internazionale, la quale ha erogato nel 2020 redditi da lavoro dipendente ad italiani fiscalmente residenti in Cina.

Gli stessi sono stati costretti a svolgere l’attività sul territorio italiano in regime di smart working, in quanto impossibilitati a rientrare all’estero.

Nell’affrontare la questione su quale regime fiscale applicare ai dipendenti in lavoro agile, l’Agenzia ha chiarito che:

  • Il reddito erogato per i periodi (inferiori a 184 giorni nel 2020) di lavoro agile, ai lavoratori italiani fiscalmente residenti in Cina, è da considerarsi imponibile in entrambi i paesi, con il riconoscimento di un credito d’imposta da parte dello stato cinese che risolve così il problema della doppia imposizione;
  • Al contrario, se il lavoro agile svolto in Italia ha interessato più di 184 giorni il dipendente è da considerarsi fiscalmente residente nel territorio nazionale, con determinazione del reddito secondo le modalità ordinarie, senza applicazione delle retribuzioni convenzionali.

Smart working: rimborso delle utenze

Sempre l’Agenzia entrate con la risposta ad interpello numero 314 del 30 aprile scorso, ha affrontato il quesito inoltrato da una società intenzionata a riconoscere ai lavoratori in smart working il rimborso forfettario dei costi sostenuti per:

  • Consumo di energia elettrica a seguito dell’utilizzo del pc;
  • Sfruttamento dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo).

In primo luogo, chiarisce l’ADE, le spese sostenute dal dipendente e rimborsate forfettariamente dal datore di lavoro sono da considerarsi esenti da tassazione soltanto nel caso in cui il legislatore abbia individuato un criterio volto a determinare la quota riferibile all’esclusivo interesse del datore, pertanto esclusa dall’IRPEF. In caso contrario, i costi sostenuti dal lavoratore nell’interesse dell’azienda devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili.

Con riferimento al rimborso delle utenze ai lavoratori in smart working, le somme in questione sono esenti da IRPEF se il criterio per determinare la quota dei costi sostenuti dal dipendente è basato su parametri analitici, ad esempio volti a individuare, per ogni tipologia di spesa, il risparmio giornaliero per l’azienda ed il costo sostenuto dal dipendente.

Smart working: buoni pasto

Un’ulteriore pronuncia dell’Agenzia entrate ha coinvolto il tema dell’esenzione fiscale per i buoni pasto riconosciuti ai dipendenti in smart working. In particolare, la risposta ad interpello numero 956-2631/2020 resa dalla Direzione regionale del Lazio ha chiarito che nulla cambia, in termini di tassazione, se il lavoratore svolge l’attività in ufficio o da remoto.

I buoni pasto, ricordiamolo, sono una prestazione sostitutiva del servizio di somministrazione del vitto da parte dell’azienda, esenti da IRPEF sino all’importo giornaliero di:

  • 4 euro se in formato cartaceo;
  • 8 euro per il formato elettronico.

I limiti appena citati, come affermato dall’ADE, sono indistintamente applicati ai dipendenti, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

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Paolo Ballanti

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