Buoni pasto e smart working: confermata l’esenzione fiscale

Paolo Ballanti 18/02/21
Scarica PDF Stampa
I buoni pasto riconosciuti ai dipendenti in smart working godono dell’esenzione fiscale sino a 4 euro al giorno se cartacei o 8 euro se elettronici. Questo il parere dell’Agenzia entrate contenuto nella risposta ad interpello numero 956-2631/2020 resa dalla Direzione regionale del Lazio.

Con il documento in parola, l’ente ha sostanzialmente affermato che nulla cambia, ai fini della tassazione fiscale, se il dipendente che beneficia dei buoni pasto rende la prestazione in ufficio o in smart working.

I buoni pasto sono infatti, ricorda l’Agenzia, una prestazione sostitutiva del servizio di somministrazione del vitto da parte dell’azienda, non condizionato dall’orario di lavoro o dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Un chiarimento, quello della Direzione regionale del Lazio, che assume particolare importanza visto il massiccio ricorso al lavoro agile dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Analizziamo nel dettaglio i chiarimenti dell’Agenzia entrate.

Smart working 2021: diritti e doveri dei lavoratori

Buoni pasto e smart working: il quesito proposto all’Agenzia delle entrate

La risposta ad interpello da parte dell’Agenzia entrate nasce dal quesito inoltrato da un ente bilaterale circa l’assoggettamento ad IRPEF dei buoni pasto riconosciuti ai lavoratori che prestano l’attività in regime di smart working.

Nel caso in cui si ammetta la rilevanza fiscale dei buoni pasto, il soggetto istante chiede se l’azienda sia tenuta o meno ad operare le necessarie ritenute a titolo di acconto in qualità di sostituto d’imposta, come avviene normalmente con riferimento alle trattenute IRPEF sulla retribuzione.

Buoni pasto e smart working: la soluzione proposta

L’ente che ha presentato l’interpello propone come soluzione quella della non rilevanza ai fini fiscali dei buoni pasto, sulla scorta di:

  • Articolo 6 comma 3 del Decreto legge numero 333 del 1992 in cui si esclude che i buoni pasto rappresentino una parte della retribuzione del dipendente, salvo che i contratti o gli accordi collettivi (anche aziendali) dispongano diversamente;
  • Sentenza della Corte di Cassazione numero 20087 del 21 luglio 2008 in cui si afferma, si legge nel testo, che i buoni pasto costituiscono “un’agevolazione di carattere assistenziale anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa”.

Di conseguenza, in mancanza di una specifica previsione contrattuale che qualifichi i ticket come parte della retribuzione, gli stessi non hanno alcuna rilevanza fiscale, entro determinati limiti di importo. Nulla cambia se i lavoratori destinatari prestano l’attività in sede o in regime di smart working.

Buoni pasto e smart working: detassazione delle erogazioni alimentari

Nel rispondere al quesito, l’Agenzia entrate ricorda che ai sensi dell’articolo 51 comma 2, lettera c) del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi):

  • Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro ovvero le mese organizzate dall’azienda o gestite da terzi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente;
  • Gli importi erogati a titolo di indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino servizi di ristorazione sono esenti da imposte fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro;
  • Da ultimo, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (i buoni pasto quindi) sono esenti da IRPEF sino all’importo giornaliero di 4 euro se in formato cartaceo, limite elevato a 8 euro in formato elettronico.

Alla base di questa disciplina di favore vi è l’intento del legislatore di escludere da tassazione le erogazioni ai lavoratori, connesse alla necessità aziendale di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro consuma il pasto.

Buoni pasto e smart working: utilizzo dei buoni 

Come anticipato, ai sensi del TUIR, i buoni pasto godono di un’esenzione parziale da IRPEF e, peraltro, anche da trattenute INPS.

Sull’utilizzo dei buoni pasto si è pronunciato il Decreto MISE numero 122 del 7 giugno 2017, il quale ha previsto che:

  • I buoni pasto permettono di ricevere un servizio sostitutivo di mensa pari all’intero valore facciale;
  • Sono utilizzabili negli esercizi convenzionati (questi ultimi potranno dimostrare la somministrazione di vitto alla società che emette il ticket);
  • I buoni pasto sono rivolti ai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, anche laddove l’orario di lavoro non preveda una pausa pranzo;
  • I ticket non sono cumulabili oltre il limite di otto;
  • I buoni pasto non possono essere commercializzati né convertiti in denaro, utilizzabili peraltro solo dal titolare.

In base a quanto premesso, afferma l’Agenzia, il regime di parziale esenzione dei buoni opera indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Buoni pasto e smart working: la disciplina per il lavoro agile

Sul tema oggetto dell’interpello, l’ente afferma che la disciplina fiscale di favore riconosciuta ai buoni pasto, non essendo in alcun modo condizionata dall’orario o dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, non viene meno nei casi di prestazione resa nelle forme del lavoro agile.

Pertanto, anche il riconoscimento dei ticket ai dipendenti in smart working gode dell’esenzione dalle trattenute fiscali sino a 4 euro giornalieri (se i buoni sono in formato cartaceo) ovvero 8 euro (per i supporti elettronici).

Buoni pasto e smart working: il lavoro agile ai tempi del Covid-19

Nell’ottica di limitare i contatti tra le persone e di conseguenza il diffondersi del virus COVID-19, è attualmente in vigore una disciplina di favore per il ricorso allo smart working. Sino al 31 marzo prossimo, infatti, i dipendenti possono svolgere l’attività nelle forme del lavoro agile senza necessariamente stipulare un apposito accordo scritto con l’azienda.

Unico adempimento in capo al datore di lavoro è l’invio di una comunicazione telematica (anche massiva) al Ministero del lavoro contenente gli estremi dei dipendenti in smart working ed il periodo (dal – al) interessato dal lavoro agile. A ciò si aggiunge la consegna di un’informativa al dipendente “smart worker” ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa i rischi per la salute e la sicurezza determinati dal “lavoro da casa”.

Comunicazione e denuncia infortunio INAIL: procedura online estesa a riders e lavoratori agili

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento