Bonus centri estivi 2021: a chi spetta, importi, come richiederlo entro il 15 luglio

Elena Bucci 29/06/21
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Buone notizie per le giovani famiglie con figli conviventi minori di anni 14: l’Inps ha rilasciato nuove indicazioni circa i requisiti, le modalità per fare domanda e le incompatibilità del Bonus centri estivi 2021. L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, modificato in sede di conversione dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, prevede infatti al comma 6 la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, per i genitori di figli conviventi.

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Vediamo ora nel dettaglio chi potrà beneficiare del Bonus e con quali requisiti, come fare domanda e gli importi a disposizione.

Bonus centri estivi 2021: come funziona

Il Bonus centri estivi 2021 è stato introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021 come misura urgente per il sostegno dei lavoratori con figli minori di 14 anni oppure affetti da grave disabilità che abbiano fruito dei servizi dei centri estivi.

Come recita il comma 6 dell’Articolo 2: “Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione (dei figli) ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Ai sensi del medesimo comma, il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente. Inoltre, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a differenza del bonus baby-sitting, viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei seguenti casi:

  • di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza,
  • della durata dell’infezione da SARS-CoV-2,
  • della quarantena del figlio disposta dall’ASL.

Bonus centri estivi 2021: a chi spetta

Il Bonus centri estivi 2021 riguarda le seguenti tipologie di lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

I benefici spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14 o di figli disabili in situazione di gravità accertata, a prescindere dall’età del figlio.

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Bonus centri estivi 2021: come richiederlo

Con il Messaggio 2433 del 28 giugno, l’Inps informa che la domanda per il Bonus centri estivi 2021 potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

  • APPLICAZIONE WEB – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;
  • PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

I cittadini che intendano presentare domanda attraverso l’applicazione web possono accedere al servizio autenticandosi tramite:

  • SPID almeno di livello 2,
  • Carta di identità elettronica (CIE),
  • Carta nazionale dei servizi (CNS),
  • PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020.

E’ possibile allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente, che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021. Nella richiesta dovrà essere anche indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Centri diurni estivi (LA5);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Bonus centri estivi 2021: importi

L’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo sostenuto per la partecipazione a un centro estivo diurno in Italia, nelle mensilità da giugno a settembre che va da:

  • un minimo di 5 giorni (una settimana);
  • un massimo di 20 giorni (4 settimane).

Il Bonus centri estivi 2021 prevede quindi un importo massimo settimanale pari a 100 euro per un massimo di quattro settimane, e potrà essere accreditato direttamente al richiedente.

Secondo il bando Inps rilasciato il 25 maggio 2021 per il Bonus centri estivi: “il valore del contributo erogabile in favore del beneficiario è determinato in misura percentuale sull’importo più basso tra il contributo massimo erogabile (pari a € 100,00 a settimana) e il costo settimanale del centro estivo, a carico del richiedente, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.” Come indicato nella seguente tabella:

VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA PERCENTUALE DI RICONOSCIMENTO RISPETTO AL VALORE MASSIMO EROGABILE
fino a € 8.000,00 100%
da € 8.000,01 a € 24.000,00 95%
da € 24.000,01 a € 32.000,00 90%
da € 32.000,01 ad € 56.000,00 85%
superiore a € 56.000,00 euro (o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso) 80%

 

Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante:

  • accredito su conto corrente bancario o postale,
  • accredito su libretto postale,
  • carta prepagata con IBAN,
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

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Bonus centri estivi 2021: incompatibilità

Il Bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo, e può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.

Si ricorda che questo bonus è incompatibile anche con la fruizione del Bonus asilo nido.

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Elena Bucci

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