Bonus babysitter: come viene pagato e istruzioni operative

Paolo Ballanti 16/04/21
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La circolare INPS numero 58 del 14 aprile 2021 fornisce le istruzioni per la richiesta e il pagamento del bonus babysitter previsto dall’articolo 2 comma 6 del Decreto legge numero 30 del 13 marzo 2021.

La misura ha lo scopo di accreditare ai genitori di figli conviventi minori di quattordici anni, un sussidio pari a 100,00 euro settimanali, da utilizzare per compensare le prestazioni di baby-sitting rese dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Le somme saranno erogate al beneficiario attraverso il “Libretto di famiglia”, strumento necessario per compensare le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Il bonus, spettante per una serie di eventi che interessano il figlio convivente, è riservato a talune categorie lavorative previa trasmissione delle istanze sul portale telematico INPS o avvalendosi degli enti di patronato.

Analizziamo la disciplina nel dettaglio.

Bonus baby sitter 2021: tutte le novità

Bonus babysitter: pagamento tramite Libretto di famiglia

Gli importi riconosciuti al genitore a titolo di bonus, dovranno essere utilizzati per remunerare le prestazioni di baby-sitting, rese dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

A tal proposito, il compenso al baby-sitter sarà corrisposto attraverso il cosiddetto “Libretto di famiglia”, portafoglio elettronico istituito dall’INPS per il pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Di conseguenza, genitore e prestatore dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali presente sul sito www.inps.it. A seguire, una volta presentata la domanda di bonus, il genitore, a seguito dell’accoglimento dell’INPS, effettuerà l’appropriazione delle somme. In questo modo il bonus viene accreditato sul Libretto di famiglia, da utilizzare per remunerare in tutto o in parte le prestazioni di baby-sitting.

Come precisa la circolare INPS, le attività del baby-sitter, rese dal 1º gennaio al 30 giugno 2021, saranno rendicontate dal genitore (attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali) entro il 30 settembre 2021.

Da ultimo, l’ente di previdenza ricorda che il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. A tal proposito rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.

Bonus babysitter: importo

Il bonus baby-sitter previsto dal Decreto numero 30 è riconosciuto in misura pari a 100,00 euro settimanali, complessivi, con riferimento a tutti i minori presenti nel nucleo familiare.

Questo significa che in presenza di due o più figli dovranno essere presentate tante domande quanti sono i soggetti minori di quattordici anni, pur nel rispetto dell’importo complessivo di 100,00 euro settimanali.

Bonus babysitter: destinatari

Ai sensi dell’articolo 2 comma 6 del Decreto numero 30 il bonus è riservato ai genitori di figli conviventi minori di quattordici anni, appartenenti alle seguenti categorie lavorative:

  • Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • Lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • Lavoratori autonomi iscritti alle rispettive casse di previdenza;
  • Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
  • Personale del settore sanitario pubblico e privato accreditato.

Con riferimento ai soggetti di cui all’ultimo punto citato, la misura spetta a:

  • Medici;
  • Infermieri;
  • Tecnici di laboratorio biomedico;
  • Tecnici di radiologia medica;
  • Operatori sociosanitari.

Sono inoltre compresi nella platea dei beneficiari, precisa la circolare:

  • Medici di base e pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL;
  • Ostetrici, soccorritori, autisti, medici e personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118, operanti in regime di convenzione con le ASL.

Bonus babysitter: iscritti alla Gestione separata e autonomi

Con esclusivo riferimento agli iscritti alla Gestione separata e autonomi, l’INPS precisa che rientrano tra gli aventi diritto al bonus, i soggetti:

  • Parasubordinati;
  • Liberi professionisti;
  • Iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

I soggetti appena citati non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esempio come pensionati o lavoratori dipendenti.

Da ultimo, se l’interessato risulta iscritto sia alla Gestione separata che alle assicurazioni speciali INPS ovvero alle casse di previdenza, il beneficio, precisa la circolare, verrà riconosciuto nella gestione speciale autonoma.

Si pensi al caso di Caio, amministratore di società (in quanto tale iscritto alla Gestione separata) e commerciante. Il bonus spetterà a carico della gestione speciale commercianti.

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Bonus babysitter: eventi dal 1º gennaio al 30 giugno

La circolare INPS precisa che il bonus spetta per gli eventi di:

  • Sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • Infezione da virus COVID-19;
  • Quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente;

riguardanti il figlio convivente minore di 14 anni, verificatisi dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

In caso di richiesta del bonus a seguito di sospensione dell’attività didattica in presenza dovranno essere indicati, in sede di invio della domanda all’INPS, i seguenti dati relativi all’istituto scolastico:

  • Codice meccanografico della scuola;
  • Nome dell’istituto e partita IVA;
  • Classe frequentata e tipologia di scuola.

L’esigenza di riportare i riferimenti appena citati nasce dalla necessità dell’Istituto di effettuare le verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato dai genitori.

Bonus babysitter: incompatibilità

Il Decreto numero 30 precisa che per i giorni in cui un genitore presta l’attività in smart working, fruisce del congedo straordinario al 50%, non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non ha diritto al bonus baby-sitter.

Pertanto, sottolinea la circolare, il sussidio può essere riconosciuto, alternativamente, a entrambi i genitori a patto che nelle stesse giornate della settimana non ricorra una delle seguenti condizioni:

  • Prestazione lavorativa svolta in smart working;
  • I genitori siano destinatari del congedo straordinario riconosciuto dall’INPS (ai sensi del medesimo Decreto numero 30);
  • L’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa, è sospeso dal lavoro ovvero beneficiario di altri strumenti di sostegno del reddito.

Bonus babysitter: congedo straordinario

La circolare numero 58 precisa che, essendo il bonus baby-sitter alternativo al congedo straordinario COVID-19 non è possibile:

  • Rinunciare alle giornate di congedo straordinario effettivamente fruite;
  • Annullare, una volta richiesta, la conversione dei periodi di congedo parentale in congedo COVID-19 e il prolungamento dello stesso congedo parentale in congedo straordinario.

Bonus babysitter: domanda

Per accedere alla misura in parola, i genitori dovranno inoltrare apposita istanza, attraverso i seguenti canali:

  • Portale telematico Inps accedendo al servizio Bonus servizi di baby sitting D.L.30/2021;
  • Enti di patronato.

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Paolo Ballanti

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