Modello 770/2020: prorogato al 10 dicembre 2020. Chi deve farlo e istruzioni

Per trasmettere il 770 c’è tempo fino al 10 dicembre: a stabilirlo il Decreto Ristori

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Salta la scadenza del 2 novembre per l’invio del modello 770/2020. Il Decreto Ristori, tra le altre misure confermate, ha prorogato il termine ultimo la presentazione al 10 dicembre 2020.

La stessa Agenzia, con il provvedimento del 15 gennaio 2020, ha approvato la dichiarazione unica del sostituto d’imposta 2020 (Redditi 2019) con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per la comunicazione delle ritenute operate nell’anno 2019 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta

La dichiarazione del sostituto d’imposta si compone di due parti. Vi è la Certificazione Unica (CU) che i sostituti d’imposta hanno dovuto trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso marzo (quest’anno si poteva effettuare la trasmissione entro il 30 aprile senza l’applicazione di sanzioni).

Le CU che tuttavia riguardano redditi di lavoro autonomo, e che non rientrano nella dichiarazione precompilata, possono essere trasmesse entro il termine della presentazione del modello 770.

Poi abbiamo il modello 770, con tale modello si trasmettono i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2019, i relativi versamenti, e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Modello 770/2020: chi lo utilizza 

Il 770 è utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

Deve essere infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

>> Modello 730 integrativo entro il 26 ottobre: chi deve farlo e istruzioni

Modello 770/2020: come è fatto e quadri

Nel modello vi sono tra gli altri i seguenti quadri:

  • il quadro SF relativamente ai redditi di capitale, i compensi per avviamento commerciale ed i contributi degli enti pubblici e privati;
  • il quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite oltre ai proventi delle accettazioni bancarie;
  • il quadro ST con il dettaglio di ritenute fiscali e imposte sostitutive oltre alle trattenute per assistenza fiscale;
  • il quadro SV che riguarda le trattenute per le addizionali comunali;
  • il quadro SX pe il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate;
  • il quadro SY con le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Con riferimento alla compilazione, non vi sono sostanziali novità, il 770 è un modello unificato senza quindi distinzioni, come in passato, tra modello Ordinario e Semplificato.

>> Dichiarazione redditi in ritardo o omessa: sanzioni e regolarizzazione 

Modello 770/2020: chi non deve più trasmetterlo 

Non sono più obbligati alla trasmissione del modello:

  • i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps;
  • i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative imprenditoriali di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

I dati riepilogativi delle ritenute operate, dei relativi versamenti e delle compensazioni effettuate, sono contenuti nei prospetti ST, SV e SX che costituiscono di fatto, la parte principale della dichiarazione.

Entrando nello specifico, il quadro ST è composto da quattro sezioni, la prima è dedicata alle ritenute fiscali operate su compensi erogati nel 2019, compresi quelli riconosciuti entro il 12 gennaio 2020 nonché le trattenute Irpef derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno effettuate nei primi due mesi del 2020. La seconda ospita i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionale regionale comprese quelle derivanti da assistenza fiscale. La terza è relativa alle ritenute operate sui redditi di capitale, infine la quarta sezione è relativa all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) nonché l’imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione.

Il quadro SV è relativo alle trattenute, e i versamenti a titolo di addizionali comunali all’Irpef:

  • che sono state effettuate nel 2019;
  • a titolo di acconto addizionale comunale trattenuto nel 2019 con riferimento ai redditi 2019;
  • trattenute a titolo di addizionale comunale effettuate nel 2019 a seguito di assistenza fiscale.

Non devono invece essere riportati i dati sulle addizionali trattenute nel 2020 con riferimento ai redditi 2019.

Altro quadro interessante è il quadro SX che deve riportare i dati sulle compensazioni effettuate dal sostituto d’imposta.

Modello 770/2020: la compilazione dei quadri SI e SK

Particolare attenzione va posta anche al quadro SI  dove devono essere indicati gli utili pagati nel 2019, che derivano dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili. Gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso. Nel quadro SK devono essere invece indicati:

  • i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2019, ad esclusione di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ed imposta sostitutiva;
  • i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’articolo 98 Tuir;
  • i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto;
  • i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter D.P.R. 600/1973.

Modello 770/2020: chi deve trasmetterlo 

Sono tenuti a presentare il modello 770/2020, i soggetti che nel 2019 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su: redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Tali soggetti sono:

  • le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, modificata dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori;
  • gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.

I sostituti d’imposta hanno la possibilità di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

  • Redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, già presenti nel quadro SY;
  • Locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché sia stato trasmesso, nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, sia le Comunicazioni relative alle Certificazioni  dei dati di lavoro dipendente ed assimilati, sia  le Comunicazioni relative alle Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia ove previsto la certificazione degli utili.

Modello 770/2020: come si trasmette

Il modello 770/2020, deve obbligatoriamente essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica:

  • direttamente,
  • o tramite un intermediario abilitato o tramite società appartenente al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate (la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuto ricevimento).

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa attraverso lo stesso canale, a chi ha effettuato l’invio.

Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Modello 770/2020: scadenza 

Come anticipato a inizio articolo, c’è ancora un po’ di tempo per la trasmissione del 770. La scadenza non è più il 2 novembre, ma il 10 dicembre 2020. La proroga è stata fissata dal Decreto Ristori, approdato in Gazzetta ufficiale il 29 ottobre.

L’articolo 10 del provvedimento stabilisce infatti che: “Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno di imposta 2019, e’ prorogato al 10 dicembre 2020″.

Giuseppe Moschella

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