Scadenze di ottobre 2020: calendario date e adempimenti fiscali

Reddito di emergenza, ripresa riscossione, versamenti Iva, Irpef, Inps, 730 integrativo, 770: ecco le scadenze del mese

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Il mese di ottobre come ormai tutti i mesi dell’anno, è anch’esso meritevole di attenzione per le scadenze e gli adempimenti fiscali che riguardano i contribuenti e le imprese. E non solo. Ottobre sarà anche un mese decisivo per quanto riguarda la domanda per il Reddito di emergenza.

Tra gli appuntamenti fiscali (e non) da segnalare in questo mese, vi è in particolare quella relativa al REM – Reddito di Emergenza -, mentre si attende la conferma della proroga relativa al versamento delle imposte sui redditi per i soggetti ISA. Nel caso specifico un emendamento al Decreto Agosto (D.L. 104/2020), prevede la possibilità di pagare saldo ed acconto di Irpef, Ires ed imposte sostitutive, entro il 30 ottobre 2020, senza sanzioni e con la maggiorazione dello 0,8%.

La conferma arriverà con la conversione in legge del citato decreto, prevista prima della metà del mese. Anche a ottobre non mancano le consuete scadenze fiscali di metà mese, alle quali si aggiunge il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre 2020. Infine non si deve dimenticare la ripresa della riscossione.

Reddito di emergenza 2020: scadenza 15 ottobre

Anche se non è una scadenza propriamente fiscale, si ritiene importante segnalare tra gli appuntamenti rilevanti di ottobre, la presentazione della domanda per il Reddito di emergenza che scade giorno 15 ottobre. La misura assistenziale introdotta dal Decreto “Rilancio”, gestita dall’INPS, è stata prorogata per un’ulteriore mensilità dal Decreto “Agosto” (n.104/2020). L’ulteriore quota mensile di REM, pari a 400 euro è riconosciuta ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore all’importo della mensilità di REM secondo i parametri fissati dal Decreto “Rilancio” (34/2020);
  • possesso dei requisiti generali per l’accesso al reddito di emergenza.

La domanda può essere presentata tramite:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • i patronati;
  • i centri di assistenza fiscale previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.

L’esito della domanda, sarà comunicato dall’INPS per SMS o email, attraverso i recapiti indicati nella domanda stessa.

Scadenze 16 ottobre: versamenti Iva, Irpef, Inps:

Dal lato delle scadenze puramente fiscali, il 16 ottobre rappresenta la data maggiormente “affollata” in quanto vi sono gli appuntamenti periodici con i versamenti relativi ad Iva, Irpef ed INPS. Inoltre vi è la scadenza per effettuare il versamento per i contribuenti con partita Iva che hanno optato per la rateizzazione.

Entro il 16 ottobre si dovrà effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate a titolo d’acconto da parte dei sostituti d’imposta in merito a:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di settembre, comprensive di addizionali comunali e regionali;
  • redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Il codice tributo da utilizzare in questo caso è 1040, indicando il periodo di competenza 09/2020.

I sostituti d’imposta potranno versare anche i contributi Inps dovuti per il mese di agosto 2020. Relativamente all’Iva, il 16 ottobre si dovrà versare il relativo versamento per il mese di settembre 2020 per i contribuenti a liquidazione Iva mensile.

Per effettuare il versamento, bisognerà utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 6009 nella sezione erario.

Scadenze 16 ottobre: ripresa attività riscossione 

Il 15 ottobre terminerà la sospensione della riscossione iniziata con il decreto “Cura Italia”, successivamente con il decreto Rilancio”, e prolungata dal Decreto “Agosto”, da parte degli agenti della riscossione. Con la sospensione riprenderanno anche le procedure cautelari ed esecutive.

I versamenti che erano stati oggetto di sospensione, potranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Ricordiamo che il Decreto “Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

In sintesi dopo il 15 ottobre verrà meno la sospensione di:

  • versamenti di entrate (tributarie e non) derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento;
  • notifiche di nuove cartelle;
  • azioni cautelari ed esecutive e altri atti di riscossione (come pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche);
  • pagamenti nelle ex zone rosse con scadenza dall’8 marzo;
  • obblighi da pignoramenti presso terzi effettuati dall’ADER prima del 19 maggio su stipendi, salari, indennità, pensioni e trattamenti assimilati;
  • rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre, con pagamenti entro novembre (per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, e per i nuovi piani con domanda entro il 15 ottobre, la decadenza si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché 5).

Scadenze 20 ottobre: imposta di bollo fattura elettronica 

Il 20 ottobre scade il termine per versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La scadenza riguarda due casi:

  • partite Iva tenute a corrispondere un importo totale di imposta di bollo inferiore a 250 euro per il primo e secondo trimestre 2020;
  • imposta di bollo dovuta per il terzo trimestre 2020.

Si ricorda che il decreto liquidità ha previsto che il pagamento può essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:

  • per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, entro la scadenza del secondo semestre se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro;
  • se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è complessivamente inferiore a 250 euro, entro la scadenza prevista per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre, ovvero entro il 20 ottobre.

Scadenze 26 ottobre: modello 730 integrativo

Il 30 settembre è scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativamente al modello 730/2020. Nel mese di ottobre ed in particolare entro il 26, è possibile presentare il modello 730 integrativo, nei casi in cui dall’elaborazione della precedente dichiarazione, si siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta, ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

Il modello 730 integrativo 2020, deve essere presentato esclusivamente tramite intermediari, e consente al contribuente di rettificare la dichiarazione dei redditi inviata entro la scadenza originaria.

La correzione del 730 con l’integrativa è possibile solo nei casi in cui si verifichi una situazione a favore del contribuente. Se invece la correzione della dichiarazione dei redditi comporta situazioni di maggior debito o minor credito per il contribuente, sarà necessario presentare il modello Redditi a correzione del modello 730, potendolo presentare entro fine novembre.

Scadenze 26 ottobre: elenchi Intrastat

Il 26 ottobre (anche se la scadenza effettiva è il 25, ma cade di domenica) scade il termine per l’invio degli elenchi Intrastat relativi ai

  • contribuenti con obbligo mensile, ovvero con operazioni effettuate nel mese per più di 50.000 euro a trimestre;
  • contribuenti con obbligo trimestrale, con operazioni che non superano la soglia dei 50.000 euro.

Non variano le modalità di presentazione, che sono telematiche, all’Agenzia delle Dogane mediante il sistema telematico doganale E.D.I. e all’Agenzia delle entrate mediante invio telematico.

Scadenze 31 ottobre: scadenza modello 770/2020

Entro il 31 ottobre (data prorogata al 2 novembre in quanto il 31 cade di sabato) bisognerà trasmettere all’Agenzia delle entrate il Modello 770. Entro tale data si potranno sanare omissioni ed errori relativamente alle Certificazioni Uniche relative al 2019.

Il modello 770/2020 (relativo all’anno d’imposta 2019), deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, comprese le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

L’invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione Unica e, se richiesto, la Certificazione degli utili nei diversi termini previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

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