Infortunio sul lavoro, indennità una tantum: i nuovi scaglioni 2020, aumenti e istruzioni

Paolo Ballanti 06/10/20
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Il Decreto del Ministero del lavoro n. 65 dell’11 giugno 2020 pubblicato lo scorso 25 settembre ha ridefinito gli importi dell’assegno una tantum spettante per gli infortuni mortali verificatisi nel 2020.

L’assegno, introdotto dal 1° gennaio 2007, viene erogato dall’INAIL in misura differente in base al numero dei superstiti, da un minimo di 4.000 ad un massimo di 15.500 euro. Importi aumentati rispetto all’anno precedente dove la forbice si collocava tra 3.700 e 14.200 euro.

La prestazione è a carico del “Fondo gravi infortuni” il quale si preoccupa altresì di corrispondere l’anticipazione della rendita ai superstiti.

L’assegno una tantum è da richiedere all’INAIL, che lo corrisponderà in parti uguali ai superstiti. Primi beneficiari coniuge e figli. In mancanza di questi il diritto passa a genitori o fratelli / sorelle.

Analizziamo nel dettaglio il decreto ministeriale e le caratteristiche della prestazione.

Infortunio sul lavoro: aumenta l’indennità una tantum

L’importo dell’assegno è determinato annualmente dal Ministero del lavoro con apposito decreto, in ragione delle risorse del Fondo e dell’andamento infortunistico previsionale elaborato dall’INAIL.

Per gli eventi verificatisi nel 2019, l’importo del contributo (fissato con Decreto ministeriale n. 51/2019) era pari a:

  • 700,00 euro in presenza di un unico superstite;
  • 700,00 euro complessivi in presenza di due superstiti;
  • 700,00 euro complessivi in presenza di tre superstiti;
  • 200,00 euro complessivi se il nucleo familiare comprende più di tre superstiti.

Infortunio sul lavoro: nuovi scaglioni 2020 indennità una tantum 

Per gli eventi verificatisi nel 2020 gli importi dell’assegno sono in aumento rispetto a quelli dell’anno precedente, in ragione di una maggiore dotazione del Fondo gravi infortuni pari a 6.914.177,00 euro (contro i 4.479.421,00 euro dell’anno 2019 e i 3.995.241,00 euro del 2018).

In base al numero dei superstiti, le somme spettanti all’intero nucleo sono pari a:

  • Presenza di un solo superstite, importo pari ad euro 4 mila;
  • Due superstiti, contributo di euro 8 mila;
  • Tre superstiti, contributo pari ad euro 12 mila;
  • 500,00 euro per i nuclei con più di tre superstiti.

Infortunio sul lavoro: cos’è l’indennità una tantum

La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) ha istituito il “Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di infortuni sul lavoro” con l’obiettivo di fornire aiuto economico ai superstiti.

Con Decreto del Ministero del Lavoro del 19 novembre 2008 sono stati definiti gli aspetti operativi del Fondo, attivo a seguito di decesso del lavoratore (assicurato o meno presso l’INAIL), causa infortunio verificatosi a decorrere dal 1º gennaio 2007. Esclusi invece i casi di morte avvenuta nel 2007 ma causati da infortuni verificatisi nel 2006 o in anni precedenti.

Oltre all’assegno una tantum, il Fondo riconosce una prestazione economica a titolo di anticipazione della rendita ai superstiti.

Il contributo è pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge, equivalenti a 4.138,59 euro complessivi.

>> Infortunio sul lavoro: come denunciarlo e cosa paga l’Inail 

Infortunio sul lavoro: chi ha diritto all’indennità una tantum

L’assegno una tantum spetta al coniuge / soggetto unito civilmente ed ai figli:

  • Naturali o adottivi fino al diciottesimo anno di età;
  • Figli fino a ventuno anni, se studenti di una scuola media superiore o professionale a carico del deceduto e senza un’occupazione retribuita;
  • Figli fino a ventisei anni, studenti universitari, a carico del deceduto e senza un lavoro retribuito;
  • Figli maggiorenni inabili al lavoro.

In mancanza dei soggetti citati (coniuge e figli), il diritto si trasferisce ai genitori (naturali / adottivi) o a fratelli e sorelle. In particolare:

  • Genitori a carico del deceduto;
  • Fratelli e sorelle, a carico del deceduto e con lo stesso conviventi.

Infortunio sul lavoro: come richiedere l’indennità una tantum 

Per ottenere la prestazione è necessario inoltrare richiesta (entro quaranta giorni dall’evento) alla sede INAIL competente in base al domicilio del lavoratore deceduto, presentandosi direttamente presso gli uffici ovvero, in alternativa, inviando la domanda tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC). È altresì possibile avvalersi dell’assistenza dei patronati nell’invio dell’istanza.

L’istanza (che potrà essere presentata anche da uno solo dei superstiti previa delega degli altri) dovrà riportare:

  • Indicazione di tutti i superstiti aventi diritto;
  • Estremi per il pagamento;
  • Delega da parte degli altri superstiti maggiorenni ovvero quando siano presenti più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei diversi.

>> Infortunio Inail: entro quando arriva il risarcimento

Infortunio sul lavoro: come viene pagata l’indennità una tantum 

Le somme vengono corrisposte ai beneficiari superstiti a mezzo:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Accredito su libretto postale nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
  • Accredito su carta prepagata dotata di IBAN;
  • In presenza di importi non superiori a mille euro è ammesso l’utilizzo del vaglia postale non trasferibile intestato al beneficiario ovvero pagamento in contanti presso sportello bancario o postale.

In presenza di più superstiti, le somme vengono corrisposte in parti uguali.

L’assegno una tantum è esente da qualsiasi trattenuta per contributi INPS o tassazione IRPEF. Gli importi sono pertanto da considerarsi netti.

Scarica qui il Decreto ministeriale 

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