Reddito di cittadinanza in scadenza: ultima tranche, come non perderlo, rinnovo

Quella di settembre sarà l’ultima tranche. Chi vuole continuare a percepire Rdc e Pdc dovrà fare domanda di rinnovo

Paolo Ballanti 18/09/20
Scarica PDF Stampa
Un importante appuntamento è in arrivo per i pionieri e primi beneficiari del Reddito di cittadinanza da aprile 2019: a settembre terminano i 18 medi di durata del sussidio. Riceveranno quindi questo mese l’ultima tranche, dopodiché cosa succede? Niente paura. Si potrà rinnovare la domanda per ulteriori 18 mesi dalla scadenza, attendendo però il mese di sospensione prima del rinnovo, previsto dalla legge.

Di conseguenza, le domande per la seconda tranche potranno essere inoltrate soltanto a decorrere da ottobre 2020, per percepire il Rdc dal mese di novembre 2020. Discorso diverso per i beneficiari la Pensione di cittadinanza: nei loro confronti non opera il mese di sospensione e può esserci pertanto continuità nell’erogazione degli importi.

Reddito di cittadinanza 2020: ultimo pagamento

Per coloro che hanno ricevuto il primo accredito del sussidio da aprile 2019 la quota di settembre 2020 (in pagamento entro il 27 settembre) rappresenterà, salvo rinnovo, l’ultimo importo ricevuto a titolo di Reddito di cittadinanza.

Le famiglie che continuano a possedere i requisiti necessari per beneficiare del Reddito di cittadinanza dovranno preoccuparsi di presentare una nuova domanda, se vogliono continuare a percepire il sussidio economico per altri 18 mesi.

Reddito di cittadinanza in scadenza: quando fare domanda di rinnovo

Come anticipato, la prima tranche di Reddito ha una durata massima di 18 mesi, rinnovabili dopo la sospensione di un mese. Di conseguenza i primi destinatari potranno presentare le istanze di rinnovo soltanto da ottobre per percepire la prima mensilità da novembre 2020. Le procedure da seguire saranno identiche a quelle della prima richiesta.

Pensione di cittadinanza in scadenza: quando fare domanda di rinnovo

Per la Pensione di cittadinanza il discorso è diverso. Questo sussidio, per chi non è più in condizione lavorativa, può essere rinnovato automaticamente senza dover rispettare la sospensione di un mese.

Da ultimo, i soggetti interessati da un provvedimento sanzionatorio che determini la decadenza dal sussidio potranno inoltrare una nuova richiesta decorsi diciotto mesi dalla decadenza / revoca, ridotti a sei per i nuclei in cui sono presenti minorenni o disabili.

Reddito di cittadinanza: come fare domanda di rinnovo

Come anticipato, per ottenere il rinnovo del RdC è necessario seguire la stessa procedura applicata in sede di prima richiesta. La domanda può essere presentata:

  • online sul portale redditodicittadinanza.gov.it alla sezione “Richiedi o accedi” (necessario possedere le credenziali SPID);
  • presso CAF o uffici postali (questi ultimi si occuperanno delle domande di RdC dopo il quinto giorno di ciascun mese).

Sul portale redditodicittadinanza.gov.it è disponibile un fac-simile di domanda da precompilare, così da velocizzare i tempi di trasmissione delle richieste da parte di CAF o uffici postali.

Le domande vengono inoltrate all’INPS entro i successivi dieci giorni lavorativi. Una volta in possesso delle informazioni l’Istituto di previdenza le verifica entro cinque giorni. In caso di esito positivo dell’istruttoria il sussidio viene erogato a mezzo ricarica della Carta RdC, strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste Italiane.

>> Reddito di cittadinanza 2020: guida completa al sussidio

Reddito di cittadinanza: cosa cambia e nuove regole

In caso di rinnovo l’impianto del Reddito resta immutato in termini di requisiti, obblighi e limitazioni imposte ai nuclei familiari che lo percepiscono, eccezion fatta per l’accettazione di offerte di lavoro congrue.

In sede di prima richiesta del sussidio ai componenti il nucleo familiare beneficiario che sottoscrivono il Patto per il lavoro è fatto obbligo, pena la decadenza dal Reddito, di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue. In caso di rinnovo, al contrario, si perde il RdC a fronte della mancata accettazione di una offerta di lavoro.

Si considerano “congrue” le offerte di lavoro:

  • Nei primi dodici mesi di godimento del Reddito le offerte in cui il luogo di lavoro è collocato a non più di cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o raggiungibile in un tempo massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, distanze elevate a duecentocinquanta chilometri in caso di seconda offerta ed all’intero territorio nazionale in caso di terza offerta;
  • Una volta trascorsi dodici mesi di fruizione, è congrua l’offerta entro duecentocinquanta chilometri dalla residenza (sia che si tratti di prima che di seconda offerta) o che interessi l’intero territorio nazionale (terza offerta);
  • In caso di rinnovo già la prima offerta è ritenuta congrua a prescindere dalla collocazione sul territorio italiano.

>> Pensione di cittadinanza 2020: guida completa al sussidio 

Reddito di cittadinanza: decadenza

Il diritto al RdC si perde nel caso in cui vengano meno i requisiti di spettanza, distinti in requisiti di cittadinanza ed economici.

Con riguardo al primo aspetto, il Reddito può essere richiesto da i cittadini maggiorenni residenti in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa:

  • Italiani o comunitari;
  • In possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Cittadini di paesi extra UE familiari di cittadino italiano o comunitario;
  • Titolare di protezione internazionale.

Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve possedere:

  • Un ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • Valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30.000,00 euro;
  • Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro, incrementato in base al numero dei componenti il nucleo;
  • Reddito familiare non eccedente i 6 mila euro annui da riproporzionare in ragione della composizione del nucleo familiare;
  • Nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata oltre i 250 cc immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la richiesta;
  • Nessun familiare deve possedere navi o imbarcazioni da diporto.

Reddito di cittadinanza: sanzioni

Si perde il diritto a percepire il Reddito nei casi in cui un componente il nucleo familiare:

  • Non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • Non sottoscriva il Patto per il lavoro o quello per l’inclusione sociale;
  • Senza giustificato motivo non partecipi alle iniziative di carattere formativo o riqualificazione;
  • Non partecipi ai progetti utili alla collettività istituiti dal comune;
  • Non accetti almeno una delle tre offerte di lavoro congrue ovvero in caso di rinnovo non accetti la prima offerta congrua;
  • Non comunichi la variazione della propria situazione occupazionale;
  • Ottenga un beneficio economico maggiore grazie a dichiarazioni mendaci;
  • Non presenti una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • Si presta a svolgere attività lavorativa in nero.

Oltre alla decadenza dal beneficio, sono previste conseguenze penali (ed il recupero di quanto indebitamente percepito) in caso di:

  • Presentazione di documenti o dichiarazioni false o attestanti cose non vere ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni;
  • Rischiano la reclusione da uno a tre anni coloro che non comunicano le variazioni di reddito o patrimonio ovvero altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del sussidio.

Possono interessarti:

Reddito di cittadinanza

L’introduzione del Reddito di Cittadinanza ha dato corpo e struttura alla svolta intrapresa dal nostro Paese nelle politiche di contrasto alla povertà avvenuta con l’avvio del Reddito di Inclusione. Più che di una svolta, si è trattato di una vera e propria rivoluzione epocale, paragonabile alla creazione del Servizio Sanitario Nazionale e alla chiusura dei manicomi. Una rivoluzione frutto di un lungo percorso di sperimentazioni e battute di arresto che ha visto protagonisti governi di diverso colore negli ultimi venti anni, e che si inserisce in un contesto culturale, quello italiano, ancora molto legato all’idea di aiuto come di una mera erogazione monetaria dallo Stato e ancora poco preparato, forse, alle logiche del “contrasto alla povertà”, della “condizionalità”e della “inclusione attiva”.Sulla nuova misura è stato detto tutto e il contrario di tutto, da politici, giornalisti, opinionisti, esperti, generando confusione non solo tra i cittadini, ma anche tra gli stessi tecnici e tra gli operatori.La finalità di questo manuale è illustrare e spiegare la nuova misura nella sua globalità, sistematizzando in chiave tecnico/professionale tutte le informazioni e le conoscenze necessarie per una corretta interpretazione dell’impianto stabile e della struttura normativa di riferimento, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte e alle ricadute operative e organizzative sui territori e gli Enti locali, pubblici e privati: questo è infatti il taglio che ha guidato l’esposizione dei vari argomenti, anche quelli all’apparenza solo di stretto interesse degli utenti finali. Più nello specifico, l’obiettivo degli autori è fornire agli operatori della formazione professionale, dei servizi di orientamento, delle agenzie per il lavoro, dei servizi sociali e dell’assistenza alle persone in condizione di svantaggio sociale, tutti gli strumenti di base per una piena comprensione dei dispositivi normativi connessi ad ampio raggio al Reddito di Cittadinanza. Nicoletta Baracchini Giurista esperta di legislazione sociale e sanitaria. Consulente ANCI in materia di ISEE e componente del gruppo ministeriale sull’attuazione dell’ISEE. Collabora con Regioni ed Enti locali per le normative in materia di organizzazione, regolamentazione e valutazione di servizi pubblici. Emilio Gregori Partner e senior consultant di Synergia e docente di Statistica presso l’Università L. Bocconi di Milano. Si occupa di analisi di sistema per i servizi sociali; svolge consulenza e attività di formazione relativamente alla programmazione e pianificazione territoriale delle politiche sociali e delle misure di contrasto alla povertà. Giovanni Viganò Partner e senior consultant di Synergia e docente di Metodi Quantitativi per le Scienze Sociali presso l’Università L. Bocconi di Milano. Esperto nella progettazione e implementazione di Sistemi Informativi Sociali, è stato consulente esperto per conto del Formez del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle aree di Lavoro Comune con INPS e Regioni per l’implementazione del SIUSS.    

Nicoletta Baracchini – Emilio Gregori – Giovanni V | 2019 Maggioli Editore

29.00 €  27.55 €

Quadro sinottico Decreti Covid-19 – eBook

Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”, questi i nomi con cui sono stati battezzati i tre provvedimenti principali, tralasciando i vari Dpcm, assunti dal Governo, nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19.In realtà, nonostante le diverse terminologie, tutti i tre decreti contengono misure dirette a fronteggiare l’emergenza, con disposizioni per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ma giudicate insufficienti a contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell’epidemia;  l’appunto viene rivolto soprattutto, in una visione strutturale e strategica, al decreto Rilancio. I decreti sono inoltre accomunati:- dall’incertezza del percorso di conversione in legge: fin dai giorni successivi alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è prodotto un flusso di emendamenti che ha dato un senso di provvisorietà alle disposizioni appena emanate. Alla data di stampa del presente ebook è in corso di conversione il decreto di Rilancio con previsione di rilevati modifiche;- dall’inefficacia di molte misure in assenza dei relativi provvedimenti attuativi. Sono 165 i decreti attuativi previsti e ad oggi ne risultano emanati circa il 20%;- dalla tecnica redazionale che rende la lettura un percorso ad ostacoli tra incroci, rimandi, eccezioni, esclusioni, richiami a catena a normative nazionali ed europee, con termini non sempre coerenti e provvedimenti che si sovrappongono; – dal moltiplicarsi di circolari, comunicati e messaggi di Agenzia entrate, Inps e associazioni di riferimento (ABI, Confindustria, ecc.), spesso necessarie, ma che hanno richiesto un’incessante attenzione.In questo contesto, studio verna ha ritenuto utile produrre delle tabelle di sintesi che potessero essere d’ausilio per avere un quadro d’insieme, semplificare la comprensione delle diverse misure ed individuare, da parte dei vari operatori, i provvedimenti di specifico interesse, pur essendo il percorso legislativo, attuativo ed interpretativo, ancora ancora tutt’altro che concluso.In questa seconda edizione, sono evidenziate in rosso le modifiche intervenute per effetto principalmente della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto Rilancio, nonché dei diversi provvedimenti attuativi e della prassi ufficiale.Studio Verna Società ProfessionaleLo Studio Verna Società Professionale, costituitasi nel 1973, è la più antica società semplice professionale ed offre consulenza ed assistenza economico-giuridica a Milano, con studi anche a Roma e Busto Arsizio. Persegue una politica di qualità fondata su etica, competenza e specializzazione. I suoi soci hanno pubblicato oltre un centinaio di libri ed articoli in materia contabile, societaria, concorsuale e tributaria, oltre un manuale di gestione della qualità per studi professionali.

Studio Verna Società Professionale | 2020 Maggioli Editore

16.90 €  14.37 €

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento