Bonus covid 600/1.000 euro: chi ha rinnovo automatico e chi deve rifare domanda

Paolo Ballanti 22/07/20
Scarica PDF Stampa
Al fine di fronteggiare gli effetti economici del virus COVID-19 i decreti “Cura Italia” e “Rilancio” hanno previsto un’indennità una tantum a beneficio di autonomi ed altre categorie lavorative colpite da una crisi di liquidità e introiti professionali.

In particolare, il decreto “Rilancio” ha esteso al mese di maggio e incrementato per taluni soggetti (da 600 a 1.000 euro) il contributo inizialmente previsto dal “Cura Italia” per marzo e aprile.

Considerato che ad oggi è possibile inoltrare domanda all’INPS per tutte le tranche del contributo, vediamo nel dettaglio chi, tra i vecchi beneficiari, deve presentare una nuova domanda anche per maggio o semplicemente limitarsi ad attendere l’accredito delle somme.

>> Speciale Coronavirus <<

Bonus Covid 600/1.000 euro Liberi professionisti

L’indennità una tantum di 1.000 euro per il mese di maggio (per marzo e aprile è pari a 600 euro mensili) spetta ai liberi professionisti titolari di partita IVA al 19 maggio 2020. Oltre ai requisiti già previsti per il contributo di marzo e aprile (non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie né pensionati) gli interessati dovranno autocertificare una perdita del reddito nel secondo bimestre 2020 pari al 33%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’autocertificazione dei redditi viene resa in sede di invio della domanda di contributo all’INPS. L’Istituto farà successivamente le opportune verifiche con l’Agenzia delle entrate.

Bonus Covid 600/1.000 euro Co.co.co

Il bonus di 1.000 euro per il mese di maggio spetta anche ai collaboratori coordinati e continuativi:

  • Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • Non percepiscono pensione;
  • Hanno cessato involontariamente la collaborazione nel periodo 24 febbraio – 19 maggio 2020.

Il contributo è peraltro cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Agli stessi soggetti spetta il contributo di 600 euro mensili per marzo e aprile.

Bonus Covid 600/1.000 euro Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali

L’indennità di 1.000 euro (dopo i 600 euro mensili per marzo e aprile) spetta anche ai lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali che:

  • Alla data del 19 maggio 2020 non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente, di pensione o indennità di disoccupazione NASPI;
  • Abbiano cessato involontariamente il lavoro nel periodo 1º gennaio 2019 – 17 marzo 2020 con un datore di lavoro appartenente ai settori turismo e stabilimenti termali.

Lavoratori stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali

I lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali hanno diritto ad un’indennità mensile di 600 euro per marzo, aprile e maggio, a patto che:

  • Abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • Possano far valere almeno 30 giornate di lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • Assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (eccezion fatta per il lavoro intermittente) alla data di presentazione della domanda;
  • Assenza di trattamenti pensionistici alla data di presentazione della domanda.

Bonus Covid 600/1.000 euro Lavoratori dello spettacolo

I soggetti iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo hanno diritto all’indennità di 600 euro al mese per:

  • Aprile e maggio nel caso in cui abbiano versato nel Fondo spettacolo almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 e, da tale attività, hanno ottenuto un reddito non superiore a 35 mila euro;
  • Marzo, aprile e maggio, qualora abbiano versato al Fondo almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 oltre ad aver percepito redditi non eccedenti i 50 mila euro.

Si richiede inoltre l’assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/ o di un trattamento pensionistico alla data del 19 maggio 2020.

Bonus Covid 600/1.000 euro Intermittenti

Hanno diritto ad un’indennità mensile di 600 euro per marzo, aprile e maggio, i lavoratori intermittenti con:

  • Almeno 30 giornate di lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • Assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (diversi dal lavoro intermittente) alla data di presentazione della domanda di contributo;
  • Assenza di trattamenti pensionistici alla data della domanda.

Bonus Covid 600/1.000 euro Lavoratori autonomi occasionali

L’indennità di 600 euro al mese per marzo, aprile e maggio spetta ai lavoratori autonomi occasionali:

  • Non titolari di partita IVA;
  • Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • Titolari, nel periodo 1º gennaio 2019 – 22 febbraio 2020, di contratti di lavoro autonomo occasionali per i quali sono stati iscritti alla Gestione separata INPS, cui è stato versato almeno un contributo mensile;
  • Titolari di un contratto di lavoro autonomo occasionale alla data del 23 febbraio 2020;
  • Assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (eccezion fatta per il lavoro intermittente) o di trattamenti pensionistici, alla data di presentazione della domanda.

Bonus Covid 600/1.000 euro Incaricati vendite a domicilio

I lavoratori incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata (alla data del 23 febbraio 2020) e con un reddito annuo nel 2019 non superiore a 5.000 euro (derivante dall’attività in questione) hanno diritto ad un’indennità di 600 euro mensili per marzo, aprile e maggio.

Da ultimo, gli interessati non devono essere titolari di pensione.

Bonus Covid 600/1.000 euro Lavoratori somministrati

Spetta un’indennità di 600 euro mensili per marzo, aprile e maggio ai lavoratori somministrati impiegati presso imprese operanti nei settori turismo e stabilimenti termali, a patto che con tali realtà abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Rientrano nella platea dei beneficiari anche coloro che, successivamente, siano stati coinvolti presso un altro datore di lavoro con il quale il rapporto si è interrotto alla data del 19 maggio 2020.

Bonus Covid 600/1.000 euro: chi ha rinnovo automatico e chi deve rifare domanda

Vediamo nel dettaglio quali soggetti, per ottenere l’indennità una tantum di maggio, sono tenuti a presentare una nuova domanda e chi invece beneficia del rinnovo automatico:

  • i liberi professionisti ed i partecipanti a studi associati o società semplici devono inoltrare una nuova domanda di contributo;
  • collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, sono tenuti a presentare una nuova domanda solo se non hanno già beneficiato dell’indennità per marzo e aprile;
  • unica domanda per marzo, aprile e maggio da parte dei lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito derivante da tale attività non superiore a 50 mila euro presentano una nuova domanda per il mese di maggio se non l’hanno già presentata per marzo;
  • unica domanda per aprile e maggio da parte dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito derivante da tale attività non superiore a 35 mila euro;
  • lavoratori intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio e titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale presentano una domanda unica per marzo, aprile e maggio;
  • ilavoratori somministrati impiegati presso imprese che operano nei settori turismo e stabilimenti termali presentano un’unica domanda per marzo, aprile e maggio.

Bonus Covid 600/1.000 euro: Irpef e cumulabilità 

L’indennità non concorre alla formazione dell’imponibile fiscale su cui viene calcolata la tassazione per IRPEF, addizionali regionali e comunali.

Inoltre, la somma percepita non rileva ai fini contributivi (nessuna trattenuta INPS) o pensionistici. Nel corso del periodo di fruizione non spetta peraltro l’assegno per il nucleo familiare.

È opportuno precisare che le indennità non sono cumulabili tra loro e altresì con:

  • Reddito di emergenza;
  • Indennità lavoratori domestici;
  • Indennità lavoratori sportivi;
  • Reddito di cittadinanza (tuttavia con un sussidio di 500 euro ed un’indennità COVID-19 di 500 euro, il RdC viene aumentato fino a 1.000 euro).

Come già anticipato sopra, il contributo è cumulabile con:

  • Assegno ordinario di invalidità;
  • Indennità di disoccupazione NASPI (eccezion fatta per i lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali) e disoccupazione agricola;
  • Indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • Compensi per tirocini e stage;
  • Borse di studio;
  • Lavoro occasionale nei limiti di 5.000 euro (limitatamente a liberi professionisti, co.co.co, lavoratori stagionali e dello spettacolo).

Bonus Covid 600/1.000 euro: come fare domanda

Le domande per l’indennità COVID-19 devono essere presentate sul portale telematico INPS o chiamando il Contact center dell’Istituto, per i soggetti che sono muniti delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS.

Coloro che sono privi delle utenze richieste, è possibile rivolgersi ai patronati.

I soggetti che hanno già presentato richiesta di contributo per i mesi precedenti non dovranno inoltrarla anche per il mese di maggio (eccezion fatta per i liberi professionisti). In questi casi, infatti, l’INPS rinnova automaticamente il bonus.

Può interessarti anche:

Quadro sinottico Decreti Covid-19 – eBook

Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”, questi i nomi con cui sono stati battezzati i tre provvedimenti principali, tralasciando i vari Dpcm, assunti dal Governo, nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19.In realtà, nonostante le diverse terminologie, tutti i tre decreti contengono misure dirette a fronteggiare l’emergenza, con disposizioni per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ma giudicate insufficienti a contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell’epidemia;  l’appunto viene rivolto soprattutto, in una visione strutturale e strategica, al decreto Rilancio. I decreti sono inoltre accomunati:- dall’incertezza del percorso di conversione in legge: fin dai giorni successivi alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è prodotto un flusso di emendamenti che ha dato un senso di provvisorietà alle disposizioni appena emanate. Alla data di stampa del presente ebook è in corso di conversione il decreto di Rilancio con previsione di rilevati modifiche;- dall’inefficacia di molte misure in assenza dei relativi provvedimenti attuativi. Sono 165 i decreti attuativi previsti e ad oggi ne risultano emanati circa il 20%;- dalla tecnica redazionale che rende la lettura un percorso ad ostacoli tra incroci, rimandi, eccezioni, esclusioni, richiami a catena a normative nazionali ed europee, con termini non sempre coerenti e provvedimenti che si sovrappongono; – dal moltiplicarsi di circolari, comunicati e messaggi di Agenzia entrate, Inps e associazioni di riferimento (ABI, Confindustria, ecc.), spesso necessarie, ma che hanno richiesto un’incessante attenzione.In questo contesto, studio verna ha ritenuto utile produrre delle tabelle di sintesi che potessero essere d’ausilio per avere un quadro d’insieme, semplificare la comprensione delle diverse misure ed individuare, da parte dei vari operatori, i provvedimenti di specifico interesse, pur essendo il percorso legislativo, attuativo ed interpretativo, ancora ancora tutt’altro che concluso.In questa seconda edizione, sono evidenziate in rosso le modifiche intervenute per effetto principalmente della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto Rilancio, nonché dei diversi provvedimenti attuativi e della prassi ufficiale.Studio Verna Società ProfessionaleLo Studio Verna Società Professionale, costituitasi nel 1973, è la più antica società semplice professionale ed offre consulenza ed assistenza economico-giuridica a Milano, con studi anche a Roma e Busto Arsizio. Persegue una politica di qualità fondata su etica, competenza e specializzazione. I suoi soci hanno pubblicato oltre un centinaio di libri ed articoli in materia contabile, societaria, concorsuale e tributaria, oltre un manuale di gestione della qualità per studi professionali.

Studio Verna Società Professionale | 2020 Maggioli Editore

16.90 €  14.37 €

COVID-19: le novità sul lavoro

A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Rocchina Staiano | 2020 Maggioli Editore

8.90 €  7.57 €

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento