Bonus sanificazione e Dpi: come funziona e quali attività ne danno diritto

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Emergenza Covid: bonus sanificazione e Dpi. Superata la fase acuta dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, l’Italia si sta preparando per ripartire in sicurezza. Dopo l’apertura riservata solamente ad alcuni settori d’attività, come ad esempio il commercio all’ingrosso, già da qualche giorno ormai anche bar, ristoranti, parrucchieri, ecc. hanno riaperto per cercare di risollevarsi dalla crisi economica.

La ripartenza, però, come più e più volte affermato dalle forze politiche di maggioranza, nonché dal presidente del Consiglio del Ministri, deve avvenire in sicurezza adottando le giuste precauzioni per evitare che il virus si diffonda.

Innanzitutto, per effetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura di cui all’art. 1, co. 1, n. 9) del Dpcm 11 marzo 2020, il Governo ha reso necessario sanificare gli ambienti di lavoro alla riapertura. Inoltre è necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale (Dpi) nelle attività lavorative in cui non è possibile mantenere una distanza sociale di almeno 1 metro.

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Per il commerciante, adottare tutte le precauzioni prescritte dal predetto Protocollo, rappresenta un costo importante. A tal fine, quindi, il Governo ha inserito all’interno del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) delle misure di aiuto per favorire la riapertura. Naturalmente si tratta solamente di aiuti economici di modesta entità che non vanno a coprire gli interi costi da sostenere. Infatti, le agevolazioni sono riconosciute a titolo di credito d’imposta in misura pari al 60%.

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Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come funzionano il bonus sanificazione e Dpi e quali sono le attività ne hanno diritto.

Bonus Dpi: importo e come funziona

Come appena specificato, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, hanno l’obbligo di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

L’art. 120 del D.L. n. 34/2020, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di tali misure, ha riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito d’imposta può essere utilizzato anche per:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile anche con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti. La fruizione è ammessa fino a 10 anni esclusivamente in compensazione. Inoltre è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente:

  • villaggi turistici;
  • organizzazioni di convegni e fiere
  • bar;
  • ristoranti;
  • alberghi;
  • attività di musei;
  • teatri;
  • stabilimenti termali;
  • cinema.

Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il “Decreto Rilancio” prevede che con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato.

Bonus sanificazione: importo e funziona 

L’art. 125 del D.L. n. 34/2020 riconosce un credito d’imposta finalizzato a incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19.

L’agevolazione può essere utilizzata dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché in favore di tutti gli altri enti di natura privata (quali, ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria).

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, fino al 31 dicembre 2020, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Come funziona il credito d’imposta 

Il credito d’imposta può essere utilizzato in due modi:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto;
  • in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso.

Il credito riconosciuto, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Infine, specifica la norma, è rinviato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del “Decreto Rilancio”, l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

 

Daniele Bonaddio

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