Partite Iva, interruzione contratti di lavoro durante il Coronavirus: cosa dice la legge e tutele previste

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Durante i giorni di emergenza sanitaria, molto si è parlato delle tutele da garantire ai lavoratori dipendenti, quali la cassa integrazione guadagni ordinaria, l’assegno ordinario, piuttosto che la cassa integrazione guadagni in deroga. Ma quali sono le conseguenze, invece, dei lavoratori autonomi con partite iva?

La maggior parte dei prestatori di lavoro si sono visti improvvisamente annullare le commesse a causa del Coronavirus, senza poter appoggiarsi a alcun trattamento di integrazione salariale. La differenza delle tutele rispetto ai lavoratori dipendenti è evidente: a partire dalla malattia per quarantena obbligatoria, fino agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In generale, quindi, nei rapporti di lavoro autonomo il rischio grava sul lavoratore, compreso quello di non poter svolgere la prestazione per cause che lo riguardino, tra cui la malattia.

Il cd. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”, però, ha rafforzato alcune tutele in favore di tali soggetti. Ad esempio, la normativa richiamata dispone che la malattia del lavoratore autonomo che presta un’attività continuativa non determina l’estinzione del rapporto, la cui esecuzione può essere sospesa su richiesta del lavoratore, senza diritto al corrispettivo e al massimo per 150 giorni, salvo che il committente provi di non avere interesse alla continuazione del rapporto.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio le tutele per le partita Iva in caso di interruzione senza preavviso dei contratti di lavoro durante il Coronavirus.

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Partite Iva: sospensione della prestazione

L’impossibilità di svolgere il lavoro per effetto dei provvedimenti restrittivi del Governo è un rischio a carico del lavoratore autonomo. In questi casi, occorre chiedersi se l’eventuale sospensione delle attività del committente possa legittimare la sospensione del rapporto e con quali conseguenze sul piano del compenso.

In tal caso, occorre distinguere diverse possibili ipotesi:

  • se la prestazione può essere svolta a distanza, non può parlarsi di impossibilità oggettiva. Quindi, la prestazione potrà essere resa con diritto al corrispettivo;
  • se la prestazione non può essere svolta a distanza ma richiede la presenza in azienda ed essa è impraticabile, occorre verificare se ci si trova in un’ipotesi di impossibilità oggettiva. Laddove si avrà sospensione di entrambe le obbligazioni, oppure se la sospensione sia imputabile al committente (che decida unilateralmente di sospendere le attività senza esservi tenuto), nel qual caso il prestatore avrà diritto al compenso.

In definitiva, al di là dell’impossibilità della prestazione il recesso in anticipo comporterà l’obbligo di risarcire il lavoratore del mancato guadagno sino alla scadenza del contratto. Nei rapporti subordinati, invece, si ricorda che le dimissioni possono avvenire solo con congruo preavviso.

Partite Iva: sospensione parziale della prestazione

E se la prestazione diviene esclusivamente parzialmente impossibile? In quest’ultimo caso, trova applicazione la disciplina codicistica in materia di impossibilità parziale (art. 1464 cod. civ.). In altri termini, le parti potranno convenire una riduzione della prestazione e del corrispettivo, mentre il committente potrà recedere dal contratto solo se non vi è alcun interesse all’adempimento parziale.

In ogni caso, i principi di “correttezza” e “buona fede” impongono a tutte le parti approcci cautelativi e volti a consentire, magari previa rinegoziazione, la conservazione del rapporto negoziale.

Partite Iva: prestazione impossibile per cause inerenti il prestatore

Altra causa che può comportare l’impossibilità della prestazione concordata è quella relativa alle conseguenze dell’impossibilità di rendere la prestazione per cause inerenti il prestatore, come ad esempio una condizione di malattia.

Va da sé che in questo caso il rischio grava sul lavoratore, il quale non potrà rivendicare il diritto al compenso né di forme di tutela indennitaria, salvi i casi limite previsti dai rispettivi ordinamenti previdenziali.

L’unica tutela, in questo frangente, è rappresentata dall’art. 14 della L. n. 81/2017, che prevede che la malattia del lavoratore autonomo che presti la propria attività per il committente in via continuativa non comporta l’estinzione del rapporto, la cui esecuzione può essere sospesa su richiesta del lavoratore, senza diritto al corrispettivo e per un periodo non superiore a 150 giorni, salvo che il committente non provi di non avere interesse alla permanenza del rapporto.

Partite Iva e bonus 600 euro: novità Decreto Rilancio

I recenti decreti emanati dal Governo hanno fornito comunque una tutela minima per i lavoratori del settore autonomo.

Il sostegno al reddito principale è rappresentato dal cd. “bonus 600 euro” introdotto dal “Decreto Cura Italia” per una pluralità di lavoratori autonomi con partita Iva, inclusi coloro che sono iscritti a Casse previdenziali ordinistici.

In particolare, possono accedervi:

  • i liberi professionisti e co.co.co.;
  • gli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago;
  • i lavoratori stagionali;
  • i lavoratori agricoli;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Il “Decreto Rilancio” ha previsto una proroga del bonus anche per il mese di aprile. Mentre per il mese di maggio l’assegno salirà a 1.000 euro solo per comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Rientrano nel “bonus 600 euro”, per i mesi di aprile e maggio, anche:

  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • i lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.
  • gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Daniele Bonaddio

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