Assicurazione casalinghe 2020: iscrizione solo online dal 1° gennaio. Scadenze, costo, coperture

Assicurazione casalinghe: entro 31 gennaio si deve pagare il premio. Ecco come funziona la polizza contro gli infortuni domestici

Paolo Ballanti 23/01/20
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Il prossimo 31 gennaio scade il termine per pagare all’Inail il premio annuale di 24 euro per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. E non solo: dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione alla Polizza si effettua solo online.

La copertura, istituita con la legge n. 493/1999, garantisce prestazioni economiche a beneficio di coloro che svolgono in maniera abituale, esclusiva e gratuita attività in ambito domestico.

L’assicurazione è stata oggetto di importanti modifiche dalla legge di bilancio 2019 che ne ha innalzato il premio annuale ma, al tempo stesso, ampliandone la platea dei beneficiari (estesa fino ai 67 anni compiuti) e introducendo nuove prestazioni.

Vediamo nel dettaglio quella che in gergo è chiamata “assicurazione casalinghe” e cosa fare in vista della scadenza del 31 gennaio.

Assicurazione casalinghe 2020: novità e date da ricordare

Ci sono due date a gennaio da ricordare per quanto riguarda la Polizza casalinghe contro gli infortuni:

  • 1° gennaio 2020: da questa data in poi l’iscrizione e la cancellazione alla Polizza può essere effettuata esclusivamente online, attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”,
  • 31 gennaio 2020: data di scadenza del pagamento della Polizza.

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Cos’è l’Assicurazione casalinghe 2020

L’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici è destinata a coloro che in maniera abituale, esclusiva e gratuita si dedichino ai lavori domestici.

Cosa copre l’Assicurazione casalinghe 2020

La copertura INAIL opera con riferimento al cosiddetto “ambito domestico”. Questo coincide con l’abitazione e le relative pertinenze in cui risiede il nucleo familiare del soggetto assicurato oltre alle parti comuni condominiali (come scale, terrazze e androni).

Da ultimo, sono compresi anche i luoghi in cui si risiede temporaneamente durante le vacanze, purché ubicati nel territorio nazionale. Escluso invece l’infortunio in itinere.

Rientrano altresì nella tutela INAIL gli infortuni:

  • Avvenuti per piccole manutenzioni, ad esempio quelle riguardanti l’impianto idraulico o elettrico, per le quali non è richiesta una particolare preparazione tecnica;
  • Avvenuti per la presenza di animali domestici.

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Chi deve iscriversi alla Polizza casalinghe 2020

Sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni domestici coloro che:

  • Hanno un’età compresa tra i 18 e dal 1° gennaio 2019 (novità introdotta dall’ultima Legge di bilancio) 67 anni compiuti (in precedenza erano 65 anni);
  • Prestano attività di cura e assistenza in favore dei familiari e della casa;
  • Non sono soggetti ad alcun vincolo di subordinazione;
  • Prestano lavoro domestico in modo esclusivo e abituale.

All’interno dello stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone, ad esempio madre e figlio.

In base a quanto detto, si devono assicurare:

  • I soggetti in cassa integrazione, mobilità;
  • I pensionati che non abbiano compiuto i 67 anni;
  • Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • Gli studenti che dimorano in un luogo diverso da quello di residenza e si occupano dell’edificio in cui abitano;
  • Chi svolge un lavoro che non copre l’intero anno, come stagionali o dipendenti a tempo determinato.

In quest’ultimo caso, l’assicurazione copre i soli periodi in cui non si svolge attività lavorativa.

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Assicurazione casalinghe 2020: chi è escluso dall’obbligo

Sono esclusi dall’obbligo assicurativo:

  • Chi ha meno di 18 anni o più di 67 anni;
  • Chi svolge lavori socialmente utili;
  • I titolari di borsa lavoro;
  • I dipendenti part-time;
  • Gli iscritti a corsi di formazione o tirocinanti;
  • I religiosi.

Assicurazione casalinghe: novità della Legge di bilancio 2019

La penultima legge di bilancio (L. n. 145/2018) ha introdotto dal 1° gennaio 2019 una serie di modifiche. In primis l’aumento a 24 euro dell’importo annuo del premio.

L’aumento è legato alle altre novità vigenti sempre dal 1° gennaio 2019:

  • Estensione della platea dei beneficiari, che ora copre i soggetti tra i 18 e i 67 anni anziché quelli fino ai 65;
  • Abbassamento del grado di invalidità necessario per la rendita INAIL, passato dal 27 al 16%;
  • Introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro quando l’inabilità è compresa tra il 6 e il 15%;
  • Riconoscimento di un assegno integrativo per l’assistenza personale ai titolari di rendita che si trovano in condizioni menomative e che necessitano di un aiuto quotidiano.

Polizza casalinghe: pagamento del premio per chi è già iscritto

Il premio annuale fissato dall’ultima legge di bilancio è pari a 24 euro da versare entro il 31 gennaio. Le persone già iscritte hanno ricevuto entro la fine del 2019, una comunicazione INAIL con l’avviso di pagamento PA precompilato con i dati anagrafici. Il pagamento assicura la copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2020, anche se nel frattempo la persona compie 67 anni.

Il premio può essere versato:

  • Online utilizzando il sistema pagoPA sul sito dell’INAIL, di Poste Italiane o di altri soggetti abilitati (la lista è disponibile all’indirizzo pagopa.gov.it);
  • Recandosi presso gli uffici di Poste Italiane ovvero banche, ricevitorie, bancomat, tabaccai e supermercati abilitati, utilizzando carte di pagamento o contanti.

Il link per pagare direttamente sul sito INAIL è: https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do.

Dal 1° gennaio 2020, i soggetti che hanno diritto all’esonero dal pagamento del premio devono inviare la domanda attestante il possesso dei requisiti reddituali esclusivamente online (sia in caso di prima iscrizione che rinnovo) avvalendosi del servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

Assicurazione casalinghe 2020: come funzionano le nuove iscrizioni

L’obbligo di attivare l’assicurazione INAIL sorge nel momento in cui la persona matura i requisiti assicurativi (si dedica in maniera abituale ed esclusiva alla cura della casa e dei familiari senza alcun vincolo di subordinazione ed ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni).

I soggetti interessati devono:

  • Iscriversi almeno due giorni prima della maturazione dei requisiti assicurativi;
  • Pagare il premio in un’unica soluzione entro dieci giorni dalla maturazione dei requisiti.

L’iscrizione si perfeziona con il pagamento del premio.

Dal 1° gennaio 2020, le domande di iscrizione possono essere presentate esclusivamente online sul portale INAIL, utilizzando il servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” (necessarie le credenziali dispositive).

Come per l’iscrizione, anche il premio può essere pagato online utilizzando il link al sistema pagoPA.

Assicurazione casalinghe: chi non deve pagare il premio

Non sono tenuti a pagare il premio assicurativo coloro che rispettano determinate soglie reddituali:

  • Reddito personale lordo non superiore a 4.648,11 euro annui;
  • Reddito del nucleo familiare cui appartengono non superiore a 9.296,22 euro annui.

Per verificare il rispetto dei limiti si deve assumere a riferimento il reddito complessivo Irpef dell’anno precedente quello in cui viene presentata la dichiarazione sostitutiva, necessaria per attestare il possesso dei requisiti per l’esonero dal pagamento del premio.

Polizza casalinghe 2020: cosa offre

Le prestazioni garantite dall’INAIL sono:

  • Rendita diretta, se dall’infortunio deriva un’invalidità permanente pari o superiore al 27% (infortuni occorsi dal 1° gennaio 2007) ovvero pari o superiore al 16% (infortuni occorsi dal 1° gennaio 2019);
  • Rendita ai superstiti, se l’infortunio causa direttamente o indirettamente la morte dell’assicurato;
  • Assegno una tantum per infortunio mortale, dal 1° luglio 2018 pari a 2.160,00 euro innalzato a 10.000,00 euro dal 1° gennaio 2019;
  • Prestazione una tantum per gli eventi mortali verificatisi dal 1° gennaio 2007 a carico del “Fondo vittime gravi infortuni”, determinata in base al numero dei superstiti e fissata annualmente con decreto ministeriale, per il 2019 va da un minimo di 3.700 euro in caso di unico superstite ad un massimo di 14.200 euro se sono presenti più di tre superstiti (prevista anche la possibilità di beneficiare di un’anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità);
  • Prestazione una tantum per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 pari a 300,00 euro qualora ne derivi un’inabilità compresa tra il 6% e il 15%;
  • Assegno per l’assistenza personale continuativa, dal 1° luglio 2019 pari ad euro 545,02.

Paolo Ballanti

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