Disoccupazione Naspi 2019: come funziona in caso di lavoro intermittente

Paolo Ballanti 07/11/19
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L’indennità di disoccupazione è quella prestazione INPS che ha lo scopo di sostenere economicamente i dipendenti che hanno perso il lavoro.

Per accedervi è necessario rispettare precisi requisiti legati ai contributi versati e al motivo che ha determinato la disoccupazione.

Considerato che la Naspi può avere una durata rilevante (comunque non superiore ai 24 mesi) esiste la concreta possibilità che il disoccupato si rioccupi con contratto di lavoro intermittente?

Analizziamo la questione nel dettaglio partendo dai requisiti per accedere alla prestazione.

Indennità di Disoccupazione Naspi: quali requisiti

Per aver diritto alla Naspi è indispensabile:

  • Essere in stato di disoccupazione;
  • Aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

> Naspi 2019: calcolo, importo massimo, durata e decorrenza <

Disoccupazione Naspi in caso di dimissioni volontarie 

La disoccupazione dev’essere involontaria pertanto non legata ad alcun atto del dipendente volto a interrompere il rapporto, con esclusione quindi delle dimissioni, eccezion fatta per quelle per giusta causa. Come tali si intendono le dimissioni determinate da:

  • Mancato pagamento dello stipendio;
  • Molestie sessuali sul luogo di lavoro;
  • Mobbing;
  • Mansioni modificate in senso peggiorativo;
  • Variazioni rilevanti delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;
  • Spostamento del dipendente ad altra sede senza che ciò sia motivato da ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • Comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Hanno inoltre potenzialmente diritto alla Naspi (se ricorrono anche gli altri requisiti) coloro che perdono il lavoro a seguito di:

  • Licenziamento disciplinare;
  • Risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta ovvero in ragione del rifiuto del dipendente al trasferimento ad altra sede purché distante più di 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • Dimissioni nel periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento di un anno di età del bambino).

> Indennità di disoccupazione Naspi: tutti gli obblighi e le sanzioni <

Quanto dura l’indennità di disoccupazione Naspi

L’indennità spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati versati contributi nei 4 anni precedenti la data di cessazione del rapporto.

La durata non può comunque eccedere i 24 mesi.

Come viene pagata la disoccupazione Naspi

E’ l’INPS ad erogare direttamente la NASPI con cadenza mensile utilizzando il metodo di pagamento scelto dal beneficiario e indicato nel modello SR163.

Questo può consistere in:

  • Bonifico domiciliato presso gli uffici postali;
  • Conto corrente bancario;
  • Conto corrente postale;
  • Libretto postale;
  • Carta prepagata dotata di coordinate Iban.

Naspi e lavoro intermittente: compatibilità

Nei casi in cui il percettore di NASPI venga assunto con contratto di lavoro subordinato è opportuno distinguere i rapporti di lavoro da cui derivi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro) rispetto ai casi in cui lo stesso è pari o inferiore.

Nel primo caso, per non incorrere nella decadenza dalla Naspi, la durata del rapporto non deve superare i 6 mesi: qui l’unico effetto è la sospensione della prestazione per il periodo in cui il soggetto è occupato.

Laddove il reddito annuo fosse pari o inferiore agli 8.000 euro, indipendentemente dalla durata del rapporto, l’interessato conserva il diritto alla Naspi ma deve comunicare all’Inps entro 30 giorni dall’assunzione quanto prevede di guadagnare dalla nuova occupazione. In questa circostanza la contribuzione versata in virtù del rapporto di lavoro è utile per maturare i requisiti richiesti dalla legge per ottenere nuovamente l’indennità di disoccupazione.

Disoccupazione Naspi: come funziona in caso di contratto intermittente

Sugli effetti di una rioccupazione del percettore di Naspi con contratto di lavoro intermittente è necessario distinguere il lavoro intermittente con obbligo di disponibilità, in cui ci si impegna contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore (in cambio di un’indennità), dalla fattispecie in cui il dipendente non è soggetto a tale vincolo (pertanto nei periodi di non lavoro non matura alcun trattamento economico e normativo).

Naspi e lavoro intermittente con obbligo di risposta

Come ha chiarito l’INPS con circolare n. 142/2015, in caso di rioccupazione del percettore di NASPI con contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta valgono le regole generali sopra citate. In particolare, è ammesso il cumulo della prestazione INPS con il reddito da lavoro dipendente, solo nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore alla soglia degli 8.000 euro o non abbia durata superiore ai 6 mesi.

Nel conteggio del reddito si dovrà tener conto anche dell’indennità di disponibilità.

Naspi e lavoro intermittente senza obbligo di risposta

Sempre la circolare INPS n. 142 ha chiarito che in caso di assunzione del beneficiario di NASPI con contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta, l’indennità resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione, mentre può essere invece erogata nei periodi non lavorati.

Anche in questo caso tuttavia il reddito derivante dal rapporto di lavoro non deve superare gli 8 mila euro o, in alternativa, non avere durata superiore ai 6 mesi.

Naspi e lavoro intermittente: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

Per poter accedere alla NASPI il disoccupato deve dichiarare in via telematica la propria immediata disponibilità al lavoro (cosiddetta “Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro” o DID) collegandosi al sito https://did.anpal.gov se in possesso delle credenziali richieste o, in caso contrario, avvalendosi di patronati e Centri per l’impiego.

In alternativa la DID può essere presentata direttamente all’INPS in sede di richiesta della NASPI.

In aggiunta alla DID è prevista la stipula presso i Centri per l’Impiego del “patto di servizio personalizzato” con cui il disoccupato dichiara la propria disponibilità a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze oltre ad attività di carattere formativo e riqualificazione professionale impegnandosi ad accettare offerte di lavoro congrue in termini di retribuzione e distanza dal domicilio.

Come fare domanda di disoccupazione Naspi

La domanda di NASPI dev’essere presentata all’INPS entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto.

Se il disoccupato è in possesso delle apposite credenziali (PIN dispositivo, credenziali SPID o CNS) può inoltrare la domanda collegandosi al sito INPS nella sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”. In alternativa può chiamare il Contact center INPS o rivolgersi agli intermediari abilitati (patronati e CAF). Oltre alla domanda dev’essere inoltrato all’Istituto anche il modello SR163 in cui dev’essere indicata la modalità di pagamento prescelta per l’indennità Naspi.

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