Dichiarazione dei redditi omessa 2019: tutte le sanzioni previste

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Il prossimo appuntamento per la presentazione della dichiarazione dei redditi, riguarderà il modello Redditi e Irap che quest’anno dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 2 dicembre (scadenza prevista per il 30 novembre che cade di sabato).

Il versamento delle imposte invece, a causa del ritardo con cui sono stati introdotti gli Isa (Indici di affidabilità fiscale) dovrà essere effettuato, a seguito della proroga, entro il prossimo 30 settembre.

Lo slittamento dei termini per l’invio telematico delle dichiarazioni dei Redditi 2019 e Irap 2019, contrariamente alla proroga dei versamenti, non è temporaneo, ma definitivo (a decorrere dalla presentazione dei Modelli 2019 anno d’imposta 2018).

L’art. 4 bis, comma 2 del D.L. 34/2019 ha modificato il regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 (art. 2) prevedendo la presentazione in via telematica delle dichiarazioni entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio solare ovvero, per i soggetti Ires e per i soggetti “non solari”, l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Dichiarazione dei redditi: quanto ritardo si può fare

Relativamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e con specifico riferimento al modello Redditi, secondo il disposto dell’articolo 2, comma 7 del citato D.P.R. 322/1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (quest’anno dal 2 dicembre), salvo l’applicazione delle sanzioni per il ritardo. La dichiarazione in questo caso viene considerata tardiva.

Le dichiarazioni presentate invece con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma comunque costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati, e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

Relativamente alla presentazione della dichiarazione, si possono dunque presentare le seguenti situazioni:

  • presentazione entro i termini ordinari, la dichiarazione si considera valida e tempestiva;
  • presentazione con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza ordinaria, per cui si avrà una dichiarazione comunque valida, ma “tardiva” (con applicazione di sanzioni);
  • presentazione oltre i 90 giorni dal termine ordinario, caso in cui si ha omessa dichiarazione, e che comunque costituisce titolo per la riscossione.

La differenza tra dichiarazione tardiva e omessa, rileva in sede di regolarizzazione da parte del contribuente, in quanto solo la prima può beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Trascorsi i 90 giorni, non è più possibile effettuare la regolarizzazione mediante il ravvedimento.

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Dichiarazione dei redditi: quando è omessa

Focalizzando l’attenzione sulla dichiarazione omessa, la stessa si considera tale, quando trascorsi più di 90 giorni dalla data di scadenza ordinaria, il contribuente, per il quale non ricorrono cause di esclusione, non ha provveduto alla sua compilazione e trasmissione.

Rientrano tra i casi di omissione, anche la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di un lavoratore dipendente che omette di presentare il modello Redditi per indicare, ad esempio, il reddito d’impresa e la presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini della dichiarazione ad un intermediario il quale non effettua l’invio.

La regolarizzazione della dichiarazione omessa, presuppone il pagamento integrale delle sanzioni, senza poter beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.lgs 472/1997.

> Dichiarazione dei redditi: il Fisco invita a regolarizzare gli errori <

Dichiarazione dei redditi omessa 2019: tutte le sanzioni previste

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, e dell’imposta regionale sulle attività produttive, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.

Se la dichiarazione omessa, viene presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, e comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.

Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

Dichiarazione dei redditi 2019: sanzioni per detrazioni indebite 

La stessa sanzione – dal 90% al 180%della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato – si applica se, nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Dichiarazione dei redditi 2019: sanzioni per false documentazioni

Tale sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Al di fuori delle condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione sopra indicata è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati, sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000.

La medesima riduzione si applica quando, al di fuori dalle condotte fraudolente, l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250.

Dichiarazione dei redditi 2019: tutte le sanzioni penali

Sul piano della responsabilità penale, il D.lgs 74/2000 così come modificato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 158/2015, all’articolo 5 individua le sanzioni penali applicabili al contribuente in caso di omessa dichiarazione, se l’ammontare di ciascuna imposta dovuta è superiore a 50.000 euro.

Nello specifico, è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, per chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte 50.000 euro. Si fa presente che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Dichiarazione dei redditi omessa 2019: niente condanna se manca il dolo

Con riferimento alla Dichiarazione dei redditi omessa 2019, risulta interessante una recente sentenza delle Corte di Cassazione n. 31343 del 19 luglio 2019, secondo la quale sussiste reato solo se vi è la volontà di evadere le imposte.

Il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è consumato solo se ci sono elementi fattuali che dimostrano che il soggetto obbligato alla presentazione ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione per evadere l’imposta in misura superiore alla soglia penalmente rilevante.

Non è infatti sufficiente la mera violazione dell’obbligo dichiarativo o la colpa del professionista inadempiente. I giudici hanno ricordato che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione nel delitto di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo, tanto meno da una “culpa in vigilando” causata dalla negligenza del professionista incaricato, occorre infatti che sussistano elementi fattuali che dimostrino la volontà di evadere le imposte. È necessaria la prova che il soggetto obbligato, ha consapevolmente preordinato l’omessa presentazione al fine di non versare le imposte dovute (dolo specifico).

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