Processo tributario telematico 2019: come notificare i ricorsi

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Il processo tributario telematico diventa obbligatorio, dando l’addio al rito istituzionale cartaceo. Più in particolare l’art. 16, comma 5, del d.l. 23.10.2018, n. 119, afferma che l’obbligo si applica “ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019”.

Fino al 30 giugno 2019 gli atti e i provvedimenti del processo tributario, compresi quelli della procedura di reclamo e mediazione (art. 17-bis del d.lgs 31.12.1992, n. 546), potevano essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. Dal giorno successivo “le parti …  notificano e depositano gli atti processuali e i documenti esclusivamente con modalità telematiche secondo le regole indicate nel d.m. 23.12.2013, n. 163, e nel d.d. 4.8.2015”.

Processo tributario telematico: notifica del ricorso

La novità non è indifferente: il ricorso va notificato mediante posta elettronica certificata e gli atti processuali, e i documenti e la nota di iscrizione a ruolo (NIR) sono depositati telematicamente presso la segreteria della commissione tributaria competente tramite il SIGIT osservando la procedura prevista. Pertanto, il professionista può gestire la pratica senza dover uscire dal suo studio.

Le problematiche non sono di poca rilevanza poiché preliminarmente devono essere osservate le regole specifiche di carattere informatico e la disciplina procedurale del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e poi quelle di diritto sostanziale.

Le notifiche devono essere fatte a mezzo posta elettronica certificata. Ma il ricorso deve essere sempre steso in colore bianco e nero ed in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b ed essere privo di elementi attivi (immagini, grafici, ecc), che, invece, vanno allegati all’atto, con la speranza che la commissione li esamini. Inoltre, la dimensione massima di ogni singolo documento informatico è di 10MB e del fascicolo è di 50MB per cui, se tali soglie sono superate, è necessario operarne il frazionamento.

Il ricorso (e ogni atto processuale) va sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale per cui il file ha la denominazione “<nome file libero>. pdf.7pm”.

I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono rispettare i seguenti requisiti:

  1. il formato deve essere in formato PDF oppure TIFF con risoluzione non superiore  a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
  2. gli elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, non devono essere presenti;
  3. è richiesta la sottoscrizione che deve essere fatta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Anche i messaggi di posta elettronica certificata che comprovano l’avvenuta notifica del ricorso, ai fini di operare la costituzione in giudizio, devono essere convertiti in PDF e allegati alla nota di iscrizione a ruolo (NIR).

Processo tributario telematico: anomalie

Ma va anche ricordato che la presenza di “anomalie bloccanti” non consente l’iscrizione a ruolo del ricorso (o dell’appello), cioè la presenza di virus, il superamento della dimensione massima del file, la non validità della firma digitale apposta sui file e la non integrità dei files firmati. Non va dimenticata la nuova problematica che deve affrontare il contribuente che vuole difendersi personalmente, se il valore della controversia è non superiore a € 3.000 in soli termini di imposta (ovvero di sanzioni se queste sono l’unico addebito).

Fino al 30 giugno 2019, il ricorso era proponibile secondo la procedura canonica, ma se era esercitata l’opzione per la modalità telematica, questa doveva essere utilizzata per l’intero grado di giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.

Dal giorno successivo, invece, se nel ricorso è indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere osservata la procedura del processo tributario telematico; tuttavia, se l’indirizzo è omesso (e non è reperibile da pubblici elenchi) le comunicazioni vengono fatte unicamente presso la segreteria della commissione tributaria.

Insomma, i problemi non mancano e le questioni procedurali e informatiche potrebbero arricchire la materia del contendere mentre la trattazione della controversia che, secondo gli intendimenti, doveva essere semplice e veloce.

Per approfondire l’argomento consigliamo:

Processo tributario telematico

A decorrere dal 1° luglio 2019 il Processo Tributario Telematico diventa un obbligo per i giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato a decorrere da tale data. Pur costituendo il Processo Tributario Telematico una indubbia facilitazione per l’attività dei soggetti coinvolti, le sue regole di funzionamento non sono semplicissime. Obiettivo del presente volume è appunto quello di offrire una panoramica sul nuovo strumento e di fornire specifiche indicazioni applicative per chi debba servirsene, in modo da comprenderne rapidamente le metodologie e usufruire quanto prima delle agevolazioni di tempi e costi che la nuova soluzione può consentire.L’edizione tiene conto del decreto direttoriale 20 maggio 2019 del MEF, che ha istituito il Forum nazionale multilaterale sul processo tributario telematico, anch’esso obbligatorio a partire dal 1° luglio 2019.Eventuali aggiornamenti (qualora intervengano entro il 30 settembre 2019) potranno essere scaricati gratuitamente dal sito www.maggiolieditore.it, nella sezione “Cerca Aggiornamenti Volumi”.AVVERTENZAI contenuti di questo libro sono presenti anche in versione ebook sul portale www.fiscoetasse.comSERGIO MOGOROVICHDottore Commercialista in Gorizia, già vicepresidente della Commissione Nazionale di Studio dei Dottori Commercialisti per le imposte indirette, ha fatto parte del Gruppo Ristretto per lo Studio del “Contenzioso Tributario” del C.N.D.C.E.C. È autore di pubblicazioni specializzate in materia tributaria e collabora con importanti quotidiani e riviste del settore.

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