Pensione di cittadinanza: si può continuare a lavorare? Regole e sanzioni

Paolo Ballanti 02/04/19
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Con l’approvazione la settimana scorsa della legge di conversione del decreto n. 4/2019 istitutivo del Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza il Parlamento ha posto l’ultimo tassello sulla misura simbolo del governo giallo-verde a sostegno delle fasce deboli della popolazione.

A distanza di due mesi dal decreto legge molti sono ancora gli aspetti da chiarire sul sussidio statale. Tra questi, la Pensione di cittadinanza destinata ai nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età pari o superiore ai 67 anni, soglia comunque destinata ad essere adeguata alla speranza di vita. Peraltro, il Parlamento in sede di conversione ha ritoccato la Pensione prevedendo la possibilità di accedervi anche se sono presenti familiari al di sotto dei 67 anni ma con disabilità grave o in stato di non autosufficienza.

La Pensione, come il Reddito, si concretizza in un beneficio economico erogato attraverso la cosiddetta Carta Rdc rilasciata da Poste Italiane o negli istituti bancari in contanti. Il sussidio di importo compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui (comunque variabile in base al numero dei familiari) può essere erogato anche se uno o tutti i componenti sono lavoratori.

Vediamo quest’ultimo aspetto nel dettaglio.

Pensione di cittadinanza e lavoro: è compatibile?

La Pensione di cittadinanza è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative da parte di uno o più componenti il nucleo familiare. Stesso discorso per l’indennità di disoccupazione NASPI o qualsiasi altra misura di sostegno al reddito nei casi di disoccupazione involontaria.

Pensione di cittadinanza e lavoro: come comportarsi

Chi percepisce la Pensione e lavora deve comunicarlo all’INPS. I passi da compiere sono diversi se l’attività è in corso al momento della presentazione della domanda ovvero in corso di fruizione del sussidio.

Nel primo caso, se uno o più componenti il nucleo svolgono attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa in corso al momento della presentazione della domanda, devono presentare il modello Rdc/Pdc – Com recandosi presso i CAF convenzionati. Il modello dev’essere presentato entro 30 giorni da quando si fa richiesta della Pensione.

L’omessa presentazione del modello blocca l’iter di erogazione del sussidio.

L’INPS ha peraltro reso disponibile online sul proprio portale il modello RdC/PdC Ridotto per comunicare le integrazioni alla domanda di Pensione relative ad attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE.

“Reddito e pensione di cittadinanza: online il servizio per consultare la domanda”

Pensione di cittadinanza e lavoro: attività di lavoro dipendente

Se durante la fruizione della Pensione uno o più componenti il nucleo vengono assunti come lavoratori dipendenti devono ugualmente comunicare l’evento all’INPS (che valuterà se permane ancora il diritto al beneficio), recandosi personalmente al Centro per l’impiego. Si attendono comunque chiarimenti ufficiali sui termini da rispettare.

L’INPS ha comunque reso disponibile sul proprio sito il Modello RdC/PdC Esteso per le comunicazioni di variazione.

Quando sarà a regime la piattaforma telematica “SIUPL” la variazione potrà essere comunicata autonomamente online entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Ai fini dell’erogazione della Pensione, il reddito derivante dall’attività di lavoro dipendente viene considerato nella misura dell’80% del suo ammontare, a decorrere dal mese successivo quello della variazione e fino a quando il reddito da lavoro non viene recepito nell’ISEE per l’intero anno.

Pensione di cittadinanza e lavoro: attività autonoma o d’impresa

L’inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa durante la Pensione è sottoposta agli stessi obblighi dell’assunzione come dipendente. Questo significa che i familiari interessati devono recarsi ai Centri per l’impiego di persona (anche in questo caso si auspicano chiarimenti sui termini da osservare) e comunicare il reddito proveniente da queste attività che verrà poi inoltrato all’INPS. L’Istituto valuterà se spetta ancora il sussidio o se dev’essere semplicemente ridotto.

Online è disponibile il Modello RdC/PdC Esteso da scaricare e compilare per le comunicazioni di variazione.

Anche in questo caso, una volta partita, si potrà utilizzare la piattaforma “SIUPL” e comunicare l’avvio dell’attività entro 30 giorni e il reddito derivante entro il giorno 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre. Ad esempio per il reddito del trimestre aprile – giugno 2019 la comunicazione dovrà avvenire entro il 15 luglio 2019.

Come reddito si assume la differenza tra ricavi / compensi percepiti e le spese sostenute, secondo il principio di cassa. La Pensione viene erogata senza alcuna modifica per i due mesi successivi quello della variazione. L’importo viene comunque successivamente aggiornato ogni trimestre avendo come base di riferimento il trimestre precedente.

Pensione di cittadinanza e lavoro: sanzioni

L’omessa comunicazione dell’avvio di attività lavorative comporta la decadenza dal beneficio.

Prevista invece la revoca con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito per chi rende dichiarazioni o informazioni poste a fondamento della domanda non vere, ivi comprese le variazioni del reddito come quelle conseguenti l’avvio di attività lavorative.

Incorre poi in sanzioni di carattere penale con la reclusione da 2 a 6 anni, chi per ottenere il sussidio rende dichiarazioni false o attestanti cose non vere.

E’ altresì punito con la reclusione da 1 a 3 anni chi non comunica le variazioni del reddito (e di conseguenza l’avvio di attività lavorative o d’impresa) che potrebbero comportare la riduzione o la revoca della Pensione.

La condanna definitiva per una delle fattispecie citate comporta oltre al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Codice Penale), la revoca della Pensione.

Paolo Ballanti

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