Crisi d’impresa 2019: le nuove procedure di allerta e composizione assistita

Ecco due novità previste dal Codice che ha riformato la disciplina del fallimento

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Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 2019 (D.L. n. 14 del 12 gennaio 2019), codice approvato in attuazione della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 nell’ambito della delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019.

Con le nuove norme si è voluto dotare gli operatori del settore, di strumenti atti a prevenire, o limitare, situazioni di crisi e di insolvenza dell’impresa.

Il nuovo codice predispone ad esempio le procedure di allerta, anticipando la messa in campo del nuovo “diritto della crisi e dell’insolvenza”.

Le nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, sono previste agli articoli da 12 a 15 del testo e hanno lo scopo di anticipare l’emersione delle crisi d’impresa evitando la progressiva dispersione del patrimonio aziendale in modo da soddisfare al meglio anche i creditori.

Le misure di allerta devono essere adottare dalle imprese con l’aiuto degli organi di controllo, in maniera autonoma, e prima di ricorrere ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste, e soprattutto, senza coinvolgere i creditori.

Nel caso in cui la soluzione della crisi non appaia attuabile con misure di ristrutturazione interna, è possibile ricorrere all’istituto della composizione assistita della crisi, attraverso un nuovo organismo di composizione della crisi, costituito presso le Camere di Commercio.

L’organismo di composizione della crisi, mediante una trattativa con i creditori, nel termine di tre mesi, prorogabili per ulteriori tre, dovrà individuare una soluzione concordata stragiudiziale.

Alla base dei sistemi di allerta vi è un obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo interno societario, ma anche da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell’Agenzia delle Entrate, nell’Istituto della previdenza sociale (Inps) e nell’Agente della riscossione.

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Crisi d’impresa 2019: segnalazione degli organi di controllo societari

Gli organi di controllo societari, ovvero il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno il compito non semplice di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario, e quale è il prevedibile andamento della gestione.

Gli stessi organi di controllo devono segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, e comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare l’Organismo di composizione della crisi, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni e anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all’obbligo di segretezza.

La segnalazione tempestiva da parte dell’organo di controllo all’organismo di composizione della crisi, comporta l’esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, in difformità dalla prescrizioni ricevute, a meno che esse siano diretta conseguenza di decisioni assunte prima della segnalazione stessa.

L’organo di controllo interno deve necessariamente instaurare una dialogo con l’organo amministrativo diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative da intraprendere, in difetto delle quali gli stessi organi sono tenuti ad attivare la procedura di allerta “esterna” mediante sollecita ed idonea segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa.

Da più parti si paventa a seguito delle responsabilità previste, e anche delle difficoltà di controllo dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo di una azienda, il proliferare di segnalazioni prudenziali che potrebbe vanificare l’obiettivo delle nuove norme.

In riferimento a tale problematica il legislatore ha imposto agli istituti di credito ed agli altri intermediari finanziari (di cui all’articolo 106 Tub) di dare notizia anche agli organi di controllo societari, e se esistenti, delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati

L’obbligo di segnalazione di allerta, spetta anche all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’Agente della riscossione qualora si trovino di fronte ad un’esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante.

Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ritenuto opportuno monitorare il solo debito Iva, facendo riferimento ai debiti iva scaduti e non versati pari ad almeno il 30% del volume di affari del periodo a cui si riferisce l’ultima liquidazione.

Per l’Inps si fa riferimento invece ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, in ogni caso superiore ad euro 50.000.

Tale importo, è stato ritenuto congruo dallo stesso istituto nel corso delle diverse audizioni, evidenziando che una soglia più bassa porterebbe uno spropositato aumento del numero dei soggetti da sottoporre alle procedure d’allerta che risulterebbe difficilmente gestibile, soprattutto nelle fasi iniziali di applicazione della norma.

L’Agente della riscossione ritiene invece l’inadempimento rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del codice, limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati (come espressamente previsto dalla legge delega) e scaduti da oltre novanta giorni, superi, per le imprese individuali la soglia di euro 500.000 euro e, per le imprese collettive la soglia di 1.000.000 euro.

Crisi d’impresa: adeguamento delle disposizioni

A seguito della novità dell’istituto dell’allerta e per monitorarne l’efficacia di tale istituto, è stato previsto un meccanismo di adeguamento delle disposizioni contenute in particolare nell’articolo 15 del codice con riferimento sia al tipo di debito monitorato, sia alla sua entità, inizialmente entro due anni dalla entrata in vigore del codice, e successivamente ogni tre anni.

L’adeguamento avverrà anche sulla base dei dati elaborati da un osservatorio permanente che avrà il compito, tra l’altro, di monitorare ogni anno l’andamento delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l’efficienza.

La sanzione per la mancata ottemperanza all’obbligo di segnalazione consiste, per l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nell’inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti dei quali essi sono titolari, e per l’agente della riscossione, nell’inopponibilità alla massa del credito per spese ed oneri di riscossione.

Entrata in vigore del Nuovo codice sulla crisi d’impresa

Relativamente all’entrata in vigore, vi saranno due momenti. Nello specifico viene fatta una distinzione tra:

  • disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto, per consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative,
  • altre disposizioni invece che possono essere applicate da subito, entreranno invece in vigore da subito, ovvero il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per approfondire l’argomento del Nuovo codice della crisi d’impresa, consigliamo questi volumi: 

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), attuativo della Legge n. 155/2017, è stato dal Legislatore proposto in un testo di ampio respiro, che abbraccia aspetti interdisciplinari, composto da ben 391 articoli – esattamente 150 in più della “vecchia” Legge Fallimentare – ed ha il dichiarato scopo di prevenire che imprese che non sono né in crisi né insolventi lo diventino in futuro.Le numerose novità introdotte con cui gli operatori del settore dovranno prendere confidenza – prime fra tutte le modifiche al Codice civile in vigore dal 14 marzo e dal 14 dicembre di quest’anno – sono illustrate in quest’opera di primo commento, volta a far emergere la ratio della nuova disciplina, senza perdere di vista gli impatti che la stessa avrà sull’attività quotidiana dei professionisti, che saranno chiamati ad applicarla e servirsene.STUDIO VERNA SOCIETÀ PROFESSIONALELo studio verna società professionale, costituitasi nel 1973, è la più antica società semplice professionale ed offre consulenza ed assistenza economico-giuridica a Milano, con studi anche a Busto Arsizio e Reggio Emilia. Persegue una politica di qualità fondata su etica, competenza e specializzazione. I suoi soci hanno pubblicato oltre un centinaio di libri ed articoli in materia contabile, societaria, concorsuale e tributaria, oltre un manuale di gestione della qualità per studi professionali.La collana dedicata al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza prende in esame le novità della riforma attuata dal D.lgs n.14/2019 ed è diretta a tutti i Professionisti che agiscono nel settore delle procedure concorsuali: le opere che ne fanno parte trattano la tematica nel suo complesso, con uno sguardo d’insieme su ciò che cambia e un’analisi dettagliata e approfondita delle singole fattispecie. I volumi proposti rappresentano uno strumento di apprendimento rapido, concreto ed efficace: l’ideale per padroneggiare gli istituti appena emanati e farsi trovare preparati all’appuntamento con la loro pratica applicazione, sia in sede stragiudiziale che processuale.

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La tutela del debitore nella gestione della crisi

Alla luce della riforma fallimentare, pubblicata in G.U. il 14 febbraio 2019, emerge un maggiore rispetto per il debitore: vengono infatti messi a sua disposizione diversi strumenti, allo scopo di gestire al meglio le situazioni di crisi e consentire la continuità del ciclo produttivo. I nuovi istituti di composizione della crisi e dell’insolvenza danno la possibilità di assommare le posizioni debitorie in un unicum procedurale che non necessariamente va gestito in tribunale, ma che può essere trattato, preliminarmente, presso gli OCC o gli OCRI. Non solo, attraverso un maggiore controllo interno ed esterno in seno alle aziende, che a volte potrebbe sembrare eccessivo ed invasivo, esse saranno tenute a monitorare la propria situazione economica e finanziaria, i propri equilibri, la propria gestione proprio al fine di prevenire e gestire la crisi in maniera adeguata, anche attraverso la previsione di misure premiali, per chi cerchi di affrontare le prime avvisaglie della crisi. In questo testo, non ci si limita ad affrontare la crisi dal punto di vista del debitore imprenditore, ma la si affronta anche dal punto di vista del debitore artigiano o professionista, nonché dal punto di vista del debitore rappresentato da privati cittadini o nuclei familiari e dal debitore vittima dei reati di usura ed estorsione. Accanto ad un’analisi giuridica, processuale, procedimentale e normativa che permea la trattazione, a ben vedere, tra le righe vi è sempre un approccio che parte dalla massima considerazione per il debitore.Cira Di Feo Mediatore, arbitro, gestore della crisi da sovraindebitamento. Avvocato specializzato in diritto della Unione Europea, risoluzione alternativa delle controversie, gestione della crisi da insolvenza e sovraindebitamento dei privati e delle imprese, antiusura. Responsabile scientifico della Legal Professional Network, network professionale che si occupa di mediazione civile, arbitrato e consulenza in materia di sovraindebitamento. Presidente della rete dei comuni S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO.FORMULARIO L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale on line. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.La collana dedicata al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza prende in esame le novità della riforma attuata dal D.lgs n.14/2019 ed è diretta a tutti i Professionisti che agiscono nel settore delle procedure concorsuali: le opere che ne fanno parte trattano la tematica nel suo complesso, con uno sguardo d’insieme su ciò che cambia e un’analisi dettagliata e approfondita delle singole fattispecie. I volumi proposti rappresentano uno strumento di apprendimento rapido, concreto ed efficace: l’ideale per padroneggiare gli istituti appena emanati e farsi trovare preparati all’appuntamento con la loro pratica applicazione, sia in sede stragiudiziale che processuale.

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Giuseppe Moschella

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