Esodati Riforma Fornero: è possibile accedere a “quota 100”?

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Il Decreto n. 4/2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, di prossima conversione in legge (cosiddetto Decretone), ha introdotto – oltre al Reddito di cittadinanza – anche una serie di misure dedicate al capitolo pensioni, contenute nel Titolo II: una su tutte è naturalmente la “pensione quota 100”, che rappresenta un meccanismo alternativo e anticipato di accesso alla pensione, allorquando l’età anagrafica (minimo 62) e gli anni contributivi (minimo 38), sono uguale a 100.

In tal contesto, ci si chiede: gli esodati della Riforma Fornero possono accedere alla pensione con “quota 100”? Che fine faranno tutti quei lavoratori che hanno accettato incentivi economici per uscire anticipatamente dal lavoro, e che ora sono rimasti senza stipendio e pensione? Sono previste nuove salvaguardie per tali lavoratori? Ecco cosa prevede il “decretone”.

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Esodati Riforma Fornero: chi sono

Gli esodati traggono origine nel 2012 con la Riforma Fornero (art. 24, della D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011), individuati come quei soggetti che, a causa dell’inasprimento dei requisiti pensionistici, sono rimasti senza retribuzione e pensione, poiché hanno accettato incentivi all’esodo.

Tali lavoratori, quindi, si sono trovati di fatto in un “limbo”. Infatti, a causa della Riforma Fornero che ha allungato i requisiti pensionistici, prevedendo incrementi biennali, tutti coloro che hanno accettato incentivi economici per uscire anticipatamente dal lavoro, si sono trovati improvvisamente in una condizione di estrema precarietà.

A tale situazione, i governi precedenti hanno posto parzialmente rimedio mediante continue “salvaguardie” (ben otto), che hanno permesso agli esodati di pensionarsi con le regole antecedenti alla Riforma Fornero. Tuttavia, restano ancora migliaia di lavoratori che non hanno trovato alcuna copertura, e che sperano di trovarla nel Decreto Legge sulle pensioni. Ma cosa dice sul punto il D.L. n. 4/2019? Cosa ha previsto in merito agli esodati? È possibile per costoro accedere alla pensione “quota 100”?

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Esodati Riforma Fornero: “quota 100” preclusa 

Tra i diversi limiti imposti ai lavoratori che intendono accedere alla pensione con “quota 100”, vi è da segnalare l’esclusione degli esodati. Infatti, l’art. 14, co. 9 del D.L. n. 4/2019 stabilisce espressamente che le disposizioni riguardanti “quota 100” non si applicano per il conseguimento della prestazione:

  • di cui all’art. 4, co. 1 e 2, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “incentivo all’esodo”);
  • nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b), e dell’art. 27, co. 5, lett. f), del DLgs. 14 settembre 2015, n. 148 (c.d. “assegno straordinario per il sostegno al reddito”).

Pertanto, i lavoratori che si trovano in una delle suddette condizioni, anche avendo i requisiti per la quota 100, non possono accedere a questa nuova misura.

Esodati Riforma Fornero: cos’è e come funziona l’incentivo all’esodo

Si ricorda che l’art. 4, co. da 1 a 7-ter della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) consente, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

Il meccanismo prevede l’impegno da parte del datore di lavoro a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Sono inclusi i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Dunque, l’azienda si trova a dover:

  1. anticipare mensilmente il costo del “prepensionamento” al lavoratore per il periodo che va dal licenziamento fino alla pensione vera e propria;
  2. versare mensilmente gli oneri all’INPS necessari per coprire con la contribuzione figurativa il periodo di prepensionamento.

Il datore di lavoro, inoltre, deve presentare domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.

Il pagamento dell’indennità di prepensionamento viene corrisposta per 13 mensilità ed è disposto in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese. La prestazione, inoltre, è erogata su richiesta del datore di lavoro e viene determinata direttamente dall’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) la quale è tenuta ad erogarla.

Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico.

Esodati Riforma Fornero: cos’è e come funziona l’assegno straordinario per il sostegno al reddito

I fondi di solidarietà bilaterali, oltre alle finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, possono prevede – ai sensi dell’art. 9, co. 9, lett. b) del D.lgs. n. 148/2015 – l’erogazione di un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Tale assegno è riconosciuto a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

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