Testo unico, più sanzioni per lavoro irregolare: ecco come aumentano

Paolo Ballanti 14/02/19
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la versione aggiornata a febbraio 2019 del Testo Unico delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. n. 81/2008).

Le novità riguardano soprattutto l’aumento degli importi delle sanzioni amministrative o penali previste dal Decreto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019). Questa ha previsto infatti un giro di vite nei confronti delle violazioni che più di altre incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

In particolare, per le condotte che si realizzano a partire dal 2019 è prevista:

  • Una maggiorazione del 10% degli importi dovuti per chi viola le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato Dlgs. n. 81/2008;
  • Le suddette sanzioni sono raddoppiate per i datori di lavoro che, nei tre anni precedenti, siano stati destinatari di altrettante sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
  • Maggiorazione del 20% per la violazione di ulteriori disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale da individuarsi con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, la collocazione temporale delle condotte a carattere permanente è da individuarsi nel momento in cui le stesse cessano. Si pensi al lavoratore “in nero” occupato a cavallo tra il 2018 e il 2019. In questo caso la violazione sarà soggetta ai nuovi importi sanzionatori definiti dalla Legge di bilancio.

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Analizziamo in dettaglio le novità del Testo Unico.

Testo Unico sicurezza sul lavoro: nota INL, novità

Uno degli aggiornamenti al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda l’inserimento nell’Appendice Normativa della nota del 5 febbraio 2019 n. 1148 con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’applicazione delle maggiorazioni degli importi sanzionatori disposte dalla Legge di bilancio, già oggetto peraltro di una circolare da parte della stessa INL (circolare n. 2 del 14 gennaio 2019).

La nota sottolinea che ai fini del raddoppio delle sanzioni, gli illeciti compiuti nei tre anni precedenti non devono necessariamente essersi consumati dopo il 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della Legge di bilancio.

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Testo Unico sicurezza sul lavoro: sanzione massima, novità

Nel Testo Unico è stata inoltre corretta la sanzione massima prevista:

  • Per il datore di lavoro e il dirigente dall’articolo 55 comma 5 lettera d) che può essere compresa tra un minimo di 1.842,76 ed un massimo di 7.371,03 euro (in precedenza l’intervallo era 1.842,76 – 8.108,14 euro);
  • Per i progettisti dall’articolo 57 comma 1 che può essere compresa tra un minimo di 1.842,76 ed un massimo di 7.371,03 euro (in precedenza l’intervallo era 1.842,76 – 8.108,14 euro).

Testo Unico sicurezza sul lavoro: importi delle sanzioni

L’ultima novità riguarda l’Appendice C del Testo Unico che nella versione di febbraio contiene gli importi delle sanzioni penali e amministrative aggiornati a seguito dell’introduzione della maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, come disposto dalla Legge di bilancio 2019.

Paolo Ballanti

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