Naspi: nuovi servizi Inps per verificare lo stato della domanda

Chiara Arroi 11/12/18
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Nuovi servizi online Inps in arrivo per tutti i cittadini disoccupati che vogliono controllare lo stato di avanzamento della domanda di disoccupazione Naspi e lo stato dei pagamenti, a domanda approvata. È stato lo stesso Istituto di previdenza a darne comunicazione, sul portale web.

Smartphone, pc e tablet saranno ottimi ausili monitorare lo stato di avanzamento della domanda, perché gli strumenti digitali messi a disposizione dall’istituto saranno appunto sms, app e accesso all’area web MYInps.

Nel suo messaggio rivolto ai cittadini, Inps ha appunto sottolineato quanto segue:

“Per agevolare il controllo dello stato di avanzamento di una domanda di Naspi, l’Istituto mette a disposizione degli utenti nuovi servizi. Sarà possibile consultare l’esito della domanda via web attraverso il servizio online dedicato, ricevere avvisi tramite SMS, consultare la domanda sull’app e gli avvisi personalizzati nell’area MyINPS.

Entro la fine dell’anno è previsto il rilascio di una nuova funzionalità dell’app INPS Mobile dedicata alla Naspi, che consentirà agli utenti di consultare lo stato di avanzamento della domanda”.

Vediamo un po’ più in dettaglio questi strumenti utilizzabili da tutti per capire, una volta presentata la domanda, a che punto è la pratica. Approfondiamo poi il tipo di prestazione rivolta a chi risulta disoccupato: la Naspi.

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Verifica Naspi: trasmissione avvisi via Sms

Come spiega l’Inps, sta per essere attivato un servizio automatico di comunicazione tramite SMS che, con brevi messaggi, comunica l’avvenuta ricezione di una domanda presentata telematicamente e fornisce indicazioni sullo stato di avanzamento della domanda presentata.

Oltre a ciò, il beneficiario Naspi che ha fornito il suo recapito telefonico al momento della presentazione della domanda, riceverà SMS che segnalano l’avvio della liquidazione della prima rata della prestazione. Il messaggio informerà dell’avvenuto pagamento.

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Verifica Naspi: consultazione nell’area MyInps

È possibile verificare online in totale autonomia l’esito della domanda e lo stato dei pagamenti della prestazione accedendo alla propria sezione MyInps – previo inserimento PIN – cliccando sulla voce “I tuoi avvisi”.

L’utente, nella sezione dedicata, troverà tre tipi di avvisi:

  • “notifica di invio comunicazione epistolare”: avviso con link che rimanda alla lettera di accoglimento/rigetto o richiesta documentazione, inviata tramite Postel da cui l’utente può visualizzare e scaricare in pdf la comunicazione, che resta disponibile anche in caso di smarrimento della lettera;
  • “avviso di pagamento Disoccupazione non agricola dal”: avviso di liquidazione di ogni rata di NASpI con indicazione dell’importo lordo liquidato sul conto corrente indicato nella domanda;
  • “avviso di possibile diritto all’indennità NASpI”: avviso con link di accesso alla domanda precompilata.

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Naspi: cos’è

Tradotta, la Naspi è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell’interessato.

Naspi: chi ha diritto

La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, comprese queste categorie:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Naspi: chi non ne ha diritto

Non tutti purtroppo possono accedere all’indennità di disoccupazione. Ci sono alcune categorie escluse, come:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Naspi: quanto spetta

L’importo della Naspi è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore per il 2018, a 1.208,15;
  • Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.208,15 euro per il 2018), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.208,15 euro per il 2018) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.
  • In ogni, caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge: per il 2018 a 1.314,30 euro.

Naspi: come fare domanda

Chi si trova in stato di disoccupazione, può richiedere la Naspi presentando un’apposita domanda all’Inps, mediante queste modalità:

  • online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato;
  • Telefonando al Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Tramite gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Naspi: quando si ha diritto

Per avere diritto alla Naspi, occorre trovarsi in queste situazioni di perdita di lavoro:

  • Il lavoratore subordinato ha perso il lavoro involontariamente;
  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • licenziamento disciplinare.

 

Chiara Arroi

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