Imu 2018, scadenza 17 dicembre: chi non la paga. I casi di esenzione

Chiara Arroi 11/12/18
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Ultimi giorni per pagare il saldo dell’Imu 2018 e della Tasi: entro lunedì 17 dicembre si deve provvedere a questo obbligo di versamento.

Certo non tutti dovranno pagare il saldo, perché non tutti sono obbligati al versamento dell’imposta sulla casa. Ci sono immobili esclusi, altri no. Innanzitutto la prima cosa certa è che la prima casa è esonerata da Imu e Tasi. Ma non è l’unica tipologia di esenzione. Ce ne sono altri. Vediamo in dettaglio cosa dice la legge sull’Imu 2018, come funziona, chi deve pagarla e chi invece, può godere di esenzione, e quindi non la paga.

Imu 2018: cos’è e chi la paga

L’Imu è l’imposta che va pagata sugli immobili di cui si è proprietari o su cui si vanta un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie). Si paga sulle abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), sulle seconde case e su tutti gli altri immobili (ad esempio laboratori, negozi, capannoni, box non di pertinenza dell’abitazione principale).

Il pagamento dell’Imu spetta ai i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Imu 2018: quando si paga

L’Imu va di regola pagata in due rate di pari importo, una estiva e l’altra autunnale: il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno, termini che slittano in avanti di uno o due giorni se la data cade di domenica o di sabato. Ad esempio quest’anno, per il saldo Imu, il termine ultimo è slittato al 17 dicembre, che cade di lunedì.

Imu 2018, chi non paga: i casi di esenzione

La legge di bilancio 2016 ha stabilito che il primo caso di esenzione in assoluto è la prima casa. Su questa non si paga l’imposta municipale. In particolare, l’imposta comunale non dovrà essere versata in caso di possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero le case di lusso.

Cos’è considerato abitazione principale? Si tratta dell’immobile di dimora principale del possessore, nonché il luogo in cui ha stabilito la propria residenza anagrafica.

Ci sono immobili che sono equiparati per legge all’abitazione principale, e quindi godono dell’esenzione dal pagamento Imu. Sono questi:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da Forze Armate, di polizia, Vigili del Fuoco e carriera prefettizia;
  • un unico immobile di proprietà di un cittadino italiano titolare di pensione residente all’estero e iscritto all’AIRE se l’immobile non è dato in affitto o comodato d’uso. Dal 2015, per gli AIRE l’immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.

Esistono poi diverse altre categorie esonerate dal pagamento dell’Imu:

  • gli immobili dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc….);
  • fabbricati destinati ad usi culturali, ad esempio musei, biblioteche, archivi, ecc;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
  • immobili merce, ossia quelli destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. L’esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
  • immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
  • fabbricati colpiti dagli eventi sismici: del 2009 dell’Abruzzo (l’esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità); del 2012 dell’Emilia, Veneto e Lombardia (l’esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.20172); del 24.08.2016 dell’Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l’esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020).

Vale anche l’esenzione Imu per i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola,
  • in area di montagna o collina (criteri stabiliti con C.M. 9/1993).

Imu 2018: le aliquote

L’aliquota ordinaria per l’Imu è pari allo 0,76% e può essere aumentata o diminuita dai Comuni con apposita delibera del Consiglio, fino a 0,3 punti percentuali. I Comuni possono ridurre l’aliquota ordinaria dello 0,76% fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di soggetti passivi Ires o di immobili locati.

L’aliquota ridotta è pari allo 0,4% per l’abitazione principale di lusso, e per le relative pertinenze, e può essere modificata dai Comuni con apposita delibera di Consiglio in aumento o in diminuzione, fino a 0,32% punti percentuali.

Imu 2018: come si paga

Chi non ha la fortuna di avere l’esenzione, deve tenere a mente le scadenze e le modalità di pagamento.

L’Imu 2018 si paga in due scadenze:

  • Acconto – 1° rata: 18 giugno 2018
  • Saldo – 2° rata: 17 dicembre 2018

Si può pagare l’IMU con modello F24, utilizzando il codice tributo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e seguendo le istruzioni di compilazione.

L’F24 può essere pagato in banca, posta o presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

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