Fattura elettronica 2019, chiarimenti delle Entrate: 5 risposte chiave

Invio fattura differita, fattura datata 2018 e ricevuta nel 2019, partita iva inesistente, indirizzo Pec dedicato, spesometro: 5 domande e 5 risposte chiave

Redazione 11/12/18
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L’Agenzia delle entrate continua a fornire chiarimenti su un argomento molto spinoso, che sta gettando i contribuenti nel panico: la fatturazione elettronica, in vista del 1° gennaio 2019, giorno in cui entrerà in vigore l’obbligo di invio dell’e-fattura.

Per questi motivi il Fisco ha creato una pagina dedicata sul suo portale, con tanto di linee guida in pdf e formato video e ha pubblicato una serie di Faq per rispondere a domande tipo che in questo momento forse ognuno di noi si sta ponendo: istruzioni, eccezioni, casi, interpretazioni. Sono tanti i nodi da districare ancora.

Uno dei dubbi che può venire in questo momento è senz’altro: cosa fare quando ci sono fatture di acquisto datata 2018, ma ricevute nel 2019 non in formato elettronica, ma cartaceo o via email.

Anche a questo l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta. Vediamo quale. E scopriamo anche altre domande a cui il Fisco ha fornito chiarimenti.

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Le FAQ

FATTURE DATATE 2018 E RICEVUTE NEL 2019

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

La risposta fornita dalle Entrate è piuttosto chiara e si focalizza sull’effettiva data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione digitale.

In particolare il Fisco chiarisce come l’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura.

Nel caso specifico, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Quindi in questo caso non occorre la fattura elettronica, a meno che il contribuente non emetta una nota di variazione alla stessa in data 2019 (cioè dal momento in cui entra in vigore l’obbligo della digitalizzazione delle fatture).

Vediamo altre domande con risposte utili fornite ai contribuenti.

FATTURE E SPESOMETRO

Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

La risposta è presto detta. L’articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

FATTURA INVIATA A PARTITA IVA INESISTENTE O CESSATA

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura? 

Le due ipotesi vanno distinte:

  • nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA o un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto non conforme
  • nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata o un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali.

UTILIZZO DI FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA

Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato la possibilità di emissione di fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

INDIRIZZO PEC DEDICATO SOLO ALLA FATTURA ELETTRONICA

L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

È certamente ammessa la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC.

Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate.

Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.

Sull’argomento della Fatturazione elettronica, LeggiOggi consiglia:

Guida alla fatturazione elettronica tra privati

Il testo è aggiornato con i più recenti documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate e con le ultime disposizioni del Decreto fiscale (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136), con il quale si è provveduto a semplificare il processo di avvio e di emissione della fatturazione elettronica (ammorbidendo il sistema sanzionatorio), di annotazione delle fatture, di registrazione degli acquisti e di detrazione dell’IVA, nonché a prevedere l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La trattazione chiarisce le modalità di emissione della fattura elettronica, le tempistiche e il contenuto obbligatorio, dedica ampio spazio di approfondimento al Sistema di Interscambio e individua i soggetti obbligati e quelli esonerati. Sotto l’aspetto operativo, questa nuovissima Guida presenta i principali servizi di fatturazione elettronica offerti alle imprese e ai professionisti, tenuto conto del ruolo e dei compiti del responsabile alla conservazione. La parte finale del Manuale è dedicata alle FAQ, con risposte immediate alle principali problematiche da affrontare in materia di fatturazione elettronica e ai documenti di rilevante importanza nel processo.Nicola Santangelo, Ragioniere, scrittore e blogger con esperienza in ambito contabile e fiscale nella comunicazione d’impresa e nella redazione di business plan. Lavora presso Agenzia Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È autore di pubblicazioni su fisco, economia, finanza e imprenditoria per primarie testate e riviste di settore. Sui medesimi temi, è relatore in convegni per professionisti.

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