Decreto dignità, nuovi contratti a termine al via: ecco le regole

Paolo Ballanti 01/11/18
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Dal 1° novembre assunzioni proroghe e rinnovi di contratti a termine sono soggetti alle nuove disposizioni del Decreto Dignità, dal limite massimo di durata pari a 24 mesi fino alla reintroduzione delle causali. Circostanza che pone aziende e professionisti a dover valutare attentamente sia i rapporti in essere che quelli in previsione di essere avviati.

Vediamo nel dettaglio come comportarsi.

Tutte le novità sul Decreto dignità 

Decreto Dignità, nuovi contratti: le regole

Le disposizioni della Legge n. 96/18 (che ha convertito il D.L. n. 87/2018 meglio noto come “Decreto Dignità”) prevedono che i contratti a termine avviati dal 14 luglio 2018 rispettino i seguenti limiti:

  • Massimo 24 mesi di durata per tutti i rapporti intercorsi con il medesimo datore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, in luogo del precedente limite imposto dal Jobs Act pari a 36 mesi;
  • Limite di 4 proroghe nell’arco di 24 mesi, invece delle 5 imposte dal vecchio regime;
  • Al superamento dei 12 mesi, sia per effetto di un unico contratto che di una o più proroghe, il rapporto dev’essere giustificato da apposite esigenze aziendali.

Con riguardo all’ultimo punto, la norma prevede un elenco tassativo di causali:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • Esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Le medesime causali devono altresì giustificare qualsiasi rinnovo (da intendersi come nuovo rapporto a termine con un soggetto che è già stato in forza in azienda), anche se per effetto dello stesso non si superi il tetto dei 12 mesi.

L’omissione delle causali comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Leggi anche “Decreto dignità: quanti contratti a termine possono attivare le aziende”

Decreto Dignità, proroghe e rinnovi contratti a termine: le regole 

Oltre ai nuovi contratti, dal 1° novembre il Decreto Dignità si applicherà a qualsiasi proroga o rinnovo anche se relativi a rapporti avviati prima dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018 (14 luglio 2018) e pertanto soggetti alle vecchie regole del Jobs Act (Dlgs. n. 81/15) che, si ricorda, prevedevano:

  • Limite massimo di 36 mesi per tutti i rapporti a termine intercorsi con il medesimo datore;
  • 5 proroghe;
  • Assenza di qualsiasi causale che giustificasse l’avvio del contratto.

Poniamo dunque il caso dell’assunzione a tempo determinato di un operaio il 15 giugno scorso (prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità) con una scadenza iniziale al 15 novembre (data successiva all’applicazione integrale del Decreto Dignità). Nonostante il rapporto fosse partito con le regole del Jobs Act, la sua proroga è soggetta alle nuove norme pertanto qualora l’azienda intenda spostare la data di scadenza al 14 giugno 2019 (superando di fatto i 12 mesi) dovrà specificare le causali, le resteranno altre 3 proroghe e i mesi complessivi a termine non potranno eccedere i 24.

Stesso discorso per il rinnovo. L’azienda che vuole assumere a tempo determinato il 10 novembre 2018 un dipendente con cui ha già avuto in passato un rapporto di lavoro dovrà sottostare alle nuove norme.

Meritano attenzione anche i rapporti che alla data di oggi 1° novembre superano i limiti imposti dal Decreto Dignità (mesi o proroghe). Non è necessario cessarli anzitempo. Gli stessi si chiuderanno alla loro scadenza naturale, a meno che l’azienda non intenda trasformali a tempo indeterminato.

Decreto Dignità, nuovi contratti a termine: il periodo transitorio fino al 31 ottobre

Il 31 ottobre finirà il cosiddetto periodo transitorio introdotto dalla L. n. 96/2018 (la stessa che ha convertito in legge il Decreto Dignità e previsto l’applicazione integrale delle nuove regole dal 1° novembre), per effetto del quale l’evoluzione delle norme sul contratto a termine si può così dividere:

  • Fino al 13 luglio 2018 applicazione delle vecchie regole del Jobs Act a nuovi contratti a termine, proroghe, rinnovi;
  • Dal 14 luglio all’11 agosto 2018 rispetto delle disposizioni del D.L. n. 87/2018 (Decreto Dignità) a nuovi contratti, proroghe, rinnovi;
  • Dal 12 agosto al 31 ottobre 2018 regole del Decreto Dignità per tutti i nuovi contratti e, per effetto del periodo transitorio, il Jobs Act si applica solo alle proroghe e ai rinnovi di rapporti avviati prima del 14 luglio;
  • Dal 1° novembre 2018, applicazione integrale del Decreto Dignità a nuovi contratti, rinnovi e proroghe anche se riferiti a “contratti Jobs Act”.

In dottrina è dibattuta l’ammissibilità della condotta aziendale di prorogare anzitempo, prima del 1° novembre, rapporti che hanno scadenza successiva. Esempio: rapporto a termine avviato il 1° aprile 2018 in scadenza il 15 novembre 2018. Può l’azienda comunicare la proroga in data 28 ottobre 2018 e ricadere così nelle regole del Jobs Act?

Si attendono sul punto chiarimenti ufficiali. Una condotta prudenziale imporrebbe di evitare tali azioni, visto e considerato che, a prescindere dalla data in cui la proroga viene comunicata, la scadenza naturale del rapporto (come nell’esempio citato) ricade comunque dopo 1° novembre.

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Paolo Ballanti

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