Busta paga: vale come prova del pagamento dello stipendio?

Paolo Ballanti 25/09/18
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Il cedolino è di per sé idoneo a dimostrare il pagamento delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione? La risposta è no. Ad affermarlo è stata dapprima la giurisprudenza di Cassazione sostenendo che la consegna della busta paga, anche se accompagnata dalla sottoscrizione del dipendente “per ricevuta”, non rappresenta quietanza di pagamento delle somme ivi esposte.

Dello stesso tenore la recente Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) che nell’imporre dal 1° luglio scorso ai datori di lavoro privati il divieto di corrispondere retribuzioni a mezzo contante, afferma che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.

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Il cedolino non fornisce perciò una presunzione assoluta di riconoscimento delle somme, ma concorre insieme ad altri elementi che devono essere forniti dal datore di lavoro, su cui grava l’onere della prova.

Busta paga: le modalità di consegna

Il principio in base al quale la consegna del cedolino è valida solamente a dimostrare l’adempimento dell’obbligo stesso da parte del datore (ma non il pagamento delle spettanze), si applica a prescindere dalle modalità con cui lo stesso è inviato.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro (Note n. 2319/2008 e n. 10151/2012) il cedolino può essere infatti trasmesso anche con messaggio di posta elettronica certificata o meno, purché il destinatario sia un indirizzo intestato al lavoratore, provvisto di password personale, e a condizione che sia fornita la prova legale dell’effettiva consegna del documento alla scadenza prevista per la corresponsione della retribuzione. Inoltre l’azienda deve mettere a disposizione apposite attrezzature informatiche per la ricezione e la stampa del prospetto paga.

Sempre per il Ministero (Interpello n. 13/2012) è ammessa la pubblicazione della busta paga su un sito web dotato di un’area riservata al dipendente, con accesso consentito mediante password o codice segreto.

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Busta paga: le caratteristiche

L’esigenza di provare la consegna del cedolino al dipendente deriva da un obbligo di legge (Legge n. 4/53) con cui si impone al datore di lavoro, all’atto della corresponsione della retribuzione, di rendere disponibile ai propri dipendenti un prospetto paga firmato o timbrato in cui devono essere indicati:

  • Dati del lavoratore (cognome, nome e qualifica professionale);
  • Periodo cui la retribuzione si riferisce;
  • Gli elementi della retribuzione e le relative trattenute.

L’adempimento all’obbligo può essere assolto anche mediante consegna al lavoratore di copia del Libro Unico del Lavoro.

Busta paga: le modalità di erogazione della retribuzione

Un aiuto ai datori di lavoro privati, chiamati a dover dimostrare l’erogazione delle spettanze, può arrivare dalla citata disposizione della Legge di Bilancio 2018 con cui si vieta dal 1° luglio scorso l’uso del contante per corrispondere le retribuzioni.

Dalla predetta data le uniche forme di pagamento consentite sono:

  • Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico (compreso il versamento degli importi su carta di credito prepagata intestata al lavoratore);
  • Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale in cui il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Tutte forme di pagamento tracciabili che consentono al datore di avere ulteriori elementi, oltre al cedolino paga, idonei a dimostrare la corresponsione della retribuzione.

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Paolo Ballanti

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