Province, Upi: la riorganizzazione del personale riparta dal segretario

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Mentre l’UPI (Unione province italiane) invoca la riorganizzazione del personale per permettere la piena funzionalità dell’ente di area vasta, alcuni presidenti rinunciano al completo apporto del segretario generale e convenzionano l’ufficio utilizzando una norma nata esclusivamente per i piccoli comuni ed estesa agli altri enti locali in presenza del progetto di abolizione delle Province.  Nel momento in cui si prende atto che il processo di cancellazione è fallito, occorre una nuova forte collaborazione tra vertice politico ed amministrativo-burocratico per tornare a garantire l’efficienza delle Province.

Rilancio delle Province: la riorganizzazione del personale riparta dal segretario

L’Unione delle Province Italiane invoca la riconoscibilità dei propri organi politici, autonomia finanziaria ma anche un’organizzazione dell’ente e del personale tale da permettere la piena funzionalità della macchina amministrativa.

In effetti, il prolungato blocco delle assunzioni ed i limiti imposti dal legislatore hanno ridotto in maniera significativa le risorse umane degli enti di area vasta.

Il progetto del legislatore era quello di svuotare di funzioni, competenze e risorse le Province, nelle more di risolvere il vincolo di costituzionalità che ne impediva l’abolizione.

Come denunciato dalla stessa Unione delle Province, la legge Delrio più che essere una normativa di grande riforma economico-sociale è una disciplina nata con una funzione transitoria, finalizzata a regolamentare l’abolizione dell’ente intermedio.

L’UPI, richiama sovente la sentenza n. 188/2015 della Corte costituzionale che ha affermato come “la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di continuità ed in settori di notevole rilevanza sociale, risulta manifestamente irragionevole proprio per l’assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento” (sentenza n. 188/ 2015).

Paradossalmente, però, alcuni presidenti di provincia (o liberi consorzi in Sicilia) rinunciano volontariamente a parte dell’apporto del segretario generale, preferendo convenzionare la segreteria comunale, con la città capoluogo o con altri enti locali.

Da un lato l’UPI dichiara di volere puntare su un’alta qualificazione del personale che assista e permetta la “ricostruzione” di una nuova classe dirigenziale sia tecnica, sia finanziaria, sia amministrativa e dall’altro i vertici politici delle Province rinunciano al pieno apporto dell’unica figura di vertice, qualificata tramite concorsi pubblici e più corsi-concorsi obbligatori.

Il segretario provinciale, infatti, prima di potere ricoprire tale ruolo, deve avere vinto un concorso pubblico, avere maturato un’esperienza di almeno otto anni (nella realtà, poi, sono molti di più), in Comuni di diverse dimensioni ed avere superato due corsi-concorsi, nei quali lo Stato investe molte risorse finanziarie.

Rinunciarvi, anche se parzialmente, per un esiguo risparmio economico, priva le Province del soggetto preposto – tra l’altro – al coordinamento dei dirigenti ed a sovrintenderne l’azione, nonché limita temporalmente lo svolgimento dei compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

La facoltà di esercitare in forma associata tra più Enti il servizio di segreteria comunale, è contemplata dall’art. 98 del d.lgs. 267/2000, il quale, al comma 3, stabilisce che “i comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia”.

Sempre sul tema delle convenzioni di segreteria, l’art. 10 del d.P.R. n. 465/1997 (Convenzioni di segreteria) dispone: “1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria.

Le norme fanno sempre riferimento ai Comuni e mai alle Province. Il motivo è semplice: le convenzioni di segreteria nascono per gli enti piccoli.

Solo con legge n. 125/2015 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, tale formula organizzativa è stata estesa anche ad altri enti territoriali, tra i quali le Province.

Non è un caso che l’estensione agli enti di area vasta è successiva all’approvazione della legge Delrio e, quindi, è stata realizzata in un momento storico nel quale l’obiettivo era la soppressione delle Province.

Se l’UPI contesta giustamente l’attualità della pronuncia di legittimità costituzionale sulla riduzione della autonomia organizzativa Province, basata sulla loro programmata soppressione (Corte Costituzionale, sentenza n. 143/2016), non può affrontare le prossime sfide privandosi del pieno apporto di dirigenti qualificati ed utilizzando norme generate proprio dal disegno di una loro soppressione.

Nel momento in cui si prende atto che il processo di cancellazione delle Province è fallito, occorre una nuova forte collaborazione tra vertice politico ed amministrativo-burocratico per tornare a garantire la piena funzionalità delle Province.

 

Luciano Catania

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