Transito su corsia riservata ad autobus, multa rilevata da sistema telematico: è valida?

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In caso di infrazione per il transito sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, la rilevazione mediazione apparecchi video, già autorizzati per le ZTL, necessita di un’ulteriore autorizzazione?

Il punto di diritto sulla rilevazione è stato di recente discusso e sentenziato dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con ordinanza n. 20222 del 31/07/2018, con la quale i giudici hanno rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso di specie, dal Tribunale di Roma.

Transito su corsia riservata ad autobus: il fatto accaduto 

il ricorrente proponeva opposizione contro ordinanza ingiunzione emessa per violazione del codice della strada: circolazione della propria vettura nella corsia riservata ai mezzi pubblici accertata mediante dispositivo Sirio Ves 1.0 (c.d. “porta telematica”).

L’opposizione era rigettata dal giudice di pace con sentenza confermata in grado d’appello dal Tribunale di Roma, secondo cui l’ipotesi ricorrente nella fattispecie, del transito su corsia riservata ai mezzi pubblici ubicata fuori dal contro storico, rientrava fra quelle che permettono la rilevazione dell’infrazione mediante l’uso di apparecchiature automatizzate.

Transito su corsia riservata ad autobus: motivi del ricorso

Le motivazioni edotte si ascrivano alle seguente 3 (tre) fattispecie

  1. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. il quale prevede:” Onere della prova.

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.”

Le controparti, contumaci nei due gradi di giudizio, non avevano prodotto la documentazione fotografica della violazione contestata da cui si evincesse la presenza di una corsia preferenziale e la circolazione dell’autovettura dell’istante sulla medesima.

  1. denuncia violazione del d.m. n. 4040 del 26 giugno 2000, del d.m. n. 2968 del 7 maggio 2001, e dell’art. 201, comma 1-bis, lett. g.), del d. Igs. n. 285 del 1992, dell’art. 17, comma 133-bis Legge n. 127 del 1997.

L’apparecchiatura a mezzo della quale è stata rilevata la violazione è omologata solo per le zone a traffico limitato, potendo essere utilizzata per il controllo delle corsie preferenziali soltanto nel caso in cui queste siano poste in essere in corrispondenza dei varchi di acceso alle zone a traffico limitato o all’interno dei centri storici.

  1. denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 421 Poteri istruttori del giudice e 437 Udienza di discussione c.p.c.

I giudici di merito avevano ritenuto, per scienza privata, che l’omologazione del sistema Sirio Ves 1.0. consentisse di rilevare la violazione in qualsiasi corsia riservata ai mezzi pubblici, anche se situate fuori dai centri storici e zone e traffico limitato.

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Multa su corsia riservata ad autobus: la decisione dei giudici

Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui «In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l’espressa previsione contenuta nell’art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall’art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dall’art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette “porte telematiche”). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell’art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato» (Cass. n. 25180/2008; conf. n. 4725/2011; n. 5252/2011).

Deve però rilevarsi che tale orientamento, che sembra limitare l’impiego degli strumenti di video ripresa solo alle corsie preferenziali riservate corrispondenti materialmente ai varchi di accesso alle ZTL o poste all’interno o in corrispondenza di tali varchi, è stato poi precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha chiarito che: In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l’espressa previsione contenuta nell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (cosiddette “porte telematiche”). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. g), consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate.

Pertanto, posto che la L. n. 214 del 2003, art. 4, ha esteso, alle corsie riservate, la disciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresa prevista per le zone a limitato traffico e al centro storico e avendo consentito anche per le zone riservate, l’utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133bis.

Conclusione

con questa sentenza la Corte ha inteso dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale e conseguentemente riconoscere il principio di diritto, operato dalla sentenza impugnata, sul fatto che “la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l’uso degli apparecchi di video ripesa già autorizzati per il controllo dell’accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione”.

Si quindi alla rilevazione tramite apparecchi video anche sulle corsie riservate ai mezzi pubblici senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

Girolamo Simonato

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