Trasferimento illegittimo: non giustifica l’astensione dal lavoro

Paolo Ballanti 14/08/18
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Il provvedimento di trasferimento illegittimo, quindi contrario alle norme di legge, non legittima in via automatica il rifiuto del dipendente di prestare l’attività lavorativa. A stabilirlo la sentenza della Corte di Cassazione n. 11408 del 12 dicembre scorso.

Consulta sezione Lavoro di LeggiOggi

Trasferimento del lavoratore: cos’è 

In assenza di una definizione legale, in giurisprudenza si definisce trasferimento lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad un’altra unità produttiva (Cassazione n. 2681/1985). Secondo il Codice Civile (art. 2103) il trasferimento è valido se rispetta due requisiti:

  • Dev’essere motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive;
  • Deve avvenire da un’unità produttiva all’altra nell’ambito della medesima azienda.

La Cassazione nella sentenza in commento ha avuto modo di chiarire che la questione del rifiuto del dipendente di adempiere al provvedimento datoriale di trasferimento perché ritenuto illegittimo, si inserisce nel tema degli effetti dell’inadempimento di una delle parti del contratto. Essendo il rapporto di lavoro fondato su un contratto a prestazioni corrispettive (il dipendente mette le sue energie psico-fisiche a disposizione del datore che gli eroga la retribuzione), trova applicazione l’articolo 1460 codice civile in base al quale ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se la controparte non adempie la propria. Al comma 2, tuttavia, la medesima norma statuisce che il contraente non può rifiutare la prestazione se, avuto riguardo alle circostanze, il suo rifiuto è contrario alla buona fede.

L’interpretazione dell’articolo 1460 prospettata dalla Cassazione è per un bilanciamento tra condotta del datore e rifiuto del lavoratore. Qualora l’inadempimento dell’azienda non sia grave o addirittura di scarsa importanza, l’eventuale opposizione del dipendente nell’adempiere la propria obbligazione è da ritenersi contrario alla buona fede.

Trasferimento illegittimo: posso rifiutarmi?

Per questo, secondo la Suprema Corte, il trasferimento illegittimo ad altra sede lavorativa disposto dal datore, in assenza cioè delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, “non giustifica in via automatica il rifiuto del lavoratore all’osservanza del provvedimento e quindi la sospensione della prestazione lavorativa”.

In generale, l’inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo dovrà essere valutata caso per caso dal giudice di merito secondo le circostanze concrete in cui si è sviluppata. Si dovrà tener conto, ad esempio:

– Dell’incidenza dell’inadempimento datoriale rispetto alle esigenze di vita del dipendente;

– Della puntuale e formale esplicazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste alla base del trasferimento.

Nella controversia giunta all’esame della Cassazione, la dipendente a seguito del trasferimento (di cui aveva immediatamente contestato la legittimità per insussistenza delle ragioni giustificatrici), era stata licenziata per non essersi presentata al lavoro presso la nuova sede.

Soccombente in primo grado, la lavoratrice proponeva ricorso dinanzi alla Corte d’Appello, la quale dichiarava l’illegittimità del licenziamento sul presupposto che il rifiuto di prestare servizio presso la nuova unità produttiva era automaticamente giustificato dall’inadempimento datoriale.

Investita della questione grazie al ricorso aziendale, la Suprema Corte rileva che la sentenza impugnata è incorsa nell’errore di aver aprioristicamente collegato la condotta della dipendente al solo dato dell’illegittimità del trasferimento, senza interrogarsi se il rifiuto della lavoratrice era contrario o meno alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze del caso. Per questo, accoglie il ricorso datoriale e rinvia l’esame della controversia alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Paolo Ballanti

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