Cassazione: licenziabile chi offende l’azienda su Facebook

Paolo Ballanti 17/07/18
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Il dipendente che posta su Facebook un messaggio diffamatorio nei confronti del datore di lavoro lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario e giustifica il licenziamento per motivi disciplinari. Questo il pensiero della Corte di Cassazione contenuto nella sentenza n. 10280 del 27 aprile scorso.

Secondo il giudice di legittimità il commento pubblicato su Facebook ne comporta la diffusione presso un numero apprezzabile di persone, con la conseguenza che se lo stesso è offensivo nei riguardi di soggetti facilmente individuabili (l’azienda), la “relativa condotta integra gli estremi della diffamazione” ed è tale da condurre al recesso per giusta causa in quanto idonea “a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo”.

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Licenziabile chi offende su Facebook: la sentenza

La sentenza in commento trae le mosse dal licenziamento di una dipendente rea di aver pubblicato sulla propria bacheca Facebook affermazioni di disprezzo verso l’azienda. Sia in primo che in secondo grado l’organo giudicante respingeva l’asserita illegittimità del recesso per giusta causa.

In particolare, in sede di giudizio di merito si è esclusa qualsiasi correlazione tra diffamazione e condizioni di lavoro. L’esame dei testi ha infatti negato l’esistenza di situazioni di stress per la dipendente, causate dalle particolari condizioni di lavoro, tali da attenuare la portata e la gravità delle affermazioni pubblicate su Facebook.

Parimenti, la Corte d’Appello giudicava astratto e inconcludente il richiamo fatto dalla dipendente alle prescrizioni riportate dalla Commissione Tecnica dell’AUSL, con cui si erano certificate le sue capacità lavorative limitate, tali da evitare l’esposizione a situazioni stressanti sul piano psicofisico. In particolare, rilevava il giudice di seconda istanza, non era emersa in concreto una violazione di tali prescrizioni da parte dell’azienda.

La dipendente ricorreva in Cassazione lamentando l’assenza in Corte d’Appello di “qualsiasi considerazione e valutazione del profilo psicologico e del grado di intenzionalità” della sua condotta, che ritenuta tale da integrare i profili della diffamazione,doveva caratterizzarsi per il dolo. Al contrario, l’uso dello strumento Facebook aveva determinato l’inconsapevolezza di “esporre nel mondo reale il proprio sfogo, diretto nelle intenzioni a pochi interlocutori ammessi”. Come tale, il suo comportamento era ascrivibile alla mera colpa.

Con il secondo motivo di ricorso, si sollevava il difetto di proporzionalità tra infrazione e sanzione posto che le modalità espressive utilizzate (il post su Facebook) dovevano, si legge nel procedimento, considerarsi “usuali nel linguaggio sociale come forme verbali di critiche, dirette a manifestare un proprio disagio, avvertito come intollerabile rispetto all’organizzazione del lavoro ritenuta inadeguata, senza riferire le espressioni diffamatorie a soggetti direttamente individuabili”.

Ai profili di illegittimità sollevati dall’istante, risponde la Cassazione dichiarandoli infondati.

Sul primo motivo del ricorso, il giudice di ultima istanza afferma che per ritenere integrata la giusta causa di licenziamento “non è necessario che l’elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa per le caratteristiche sue proprie” può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario.

Sul secondo pilastro del ricorso, la Cassazione, nel ricordare che il suo giudizio deve limitarsi a stabilire se la valutazione della Corte d’Appello sull’intenzionalità e l’intensità della condotta sanzionata è stata correttamente eseguita (nella controversia in parola non è stato rilevato alcun difetto in tal senso), sottolinea che i post pubblicati su Facebook erano chiaramente diretti all’azienda, pur in assenza di un riferimento esplicito ad essa.

Posto il carattere diffamatorio dei messaggi in questione, conclude la Cassazione, la condotta della dipendente è stata correttamente valutata dal giudice di merito come idonea a ledere il vincolo fiduciario e motivare il licenziamento per giusta causa.

Paolo Ballanti

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