ZES: opportunità tra agevolazioni fiscali e semplificazione amministrative

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Il trasporto per mare è considerato in primis dalla Comunità Europea come un settore peculiare per lo sviluppo dell’economia dei paesi e di conseguenza capace di contribuire allo sviluppo delle varie aree regionali. L’Italia data la sua configurazione geografia e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell’Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche in particolare quelle maggiormente depresse, le Zes costituiscono una occasione da non lasciasi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l’attrattività degli investimenti.

Un’accelerazione alla realizzazione delle ZES si ha in particolare con l’emanazione del Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017 cosiddetto “Decreto Mezzogiorno”, che ha previsto appunto l’istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, con particolare se non esclusiva attenzione alle regioni del mezzogiorno di Italia.

L’obiettivo è quello di creare zone di sviluppo industriale in particolare al sud Italia incentivando nuovi investimenti con regimi fiscali speciali, e creando condizioni di semplificazione burocratica e amministrativa, potendo in futuro estenderle anche all’aree circostanti.

Per le Zes è stato emanato un apposito DPCM che detta i criteri e le regole per le regioni interessate  a presentare le proprie proposte di istituzione.

Le prime regioni che hanno formalmente avanzato la richiesta di costituzione delle ZES sono la Regione Campania e la Regione Calabria con specifici piani di sviluppo strategico.

Il decreto sul mezzogiorno

Le zone economiche speciali sono aree geograficamente delimitate previste dal decreto n. 91 del 20 giugno 2017, con lo scopo di favorire le regioni meno sviluppate creando condizioni economiche maggiormente favorevoli per lo sviluppo delle imprese già operanti, e per l’insediamento di nuove imprese.

Nelle ZES dovrebbero essere previste anche agevolazioni fiscali maggiori rispetto a quelle ordinarie, semplificazioni amministrative, e procedurali con lo scopo di attrarre nuovi investimenti e insediamenti produttivi.

Tali aree possono essere anche non territorialmente adiacenti purché vi sia un nesso economico funzionale,  che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (Ue) n. 1315 dell’11 dicembre 2013.

La richiesta per l’istituzione delle ZES parte dalle regioni interessate dalla misura, e si attua con la predisposizione di un adeguato progetto di sviluppo, e con il pieno coinvolgimento delle stesse nel processo di istituzione e di governance.

Sono previste anche Zes interregionali in particolare per le regioni che non posseggono aree portuali aventi  le caratteristiche previste dalla legge. Le regioni in questo caso presenteranno richiesta per l’istituzione della Zes solo in forma associativa, se contigue, o in associazione con un’area portuale avente le caratteristiche previste.

I vantaggi e le agevolazioni sono diretti alle imprese già esistenti, ma anche a quelle nuove che si insedieranno nell’area e che avvieranno un programma di investimenti.

Si va dalle agevolazioni e semplificazioni di carattere amministrativo, ad una serie di benefici fiscali che potranno essere finanziate anche con fondi regionali.

Tra le agevolazioni si segnala la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro, l’agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.

Per il riconoscimento dei benefici, le imprese devono mantenere la loro attività nella Zes per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, inoltre non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento.

La regolamentazione delle ZES

Le regole di attuazione delle ZES sono state definite dal DPCM n. 12 del 25 gennaio 2018,  con il quale nello specifico sono state individuate, le modalità per l’istituzione, i relativi requisiti, la durata, i criteri per l’identificazione, la delimitazione dell’area della Zes, i criteri per l’accesso delle aziende e il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

L’area interessata deve essere identificata attraverso una puntuale indicazione contenuta nella proposta di istituzione, che come detto, può ricomprendere anche aree della stessa regione non territorialmente adiacenti, purché via sia la presenza di un nesso economico-funzionale e ovviamente di una’area portuale.

Si  fa presente che per nesso economico-funzionale significa che vi è tra aree non territorialmente adiacenti o la presenza, o un potenziale sviluppo di attività economico-produttive, indicate in un Piano strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

La Zes dunque è costituita da aree portuali e retroportuali, anche di carattere produttivo, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali ed è inoltre previsto un limite dimensionale di tali aree.

La proposta e il piano di sviluppo

La proposta di istituzione di una Zes (che ricordiamo deve avere una durata non inferiore a sette anni) deve essere presentata al presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate. Per le Zes interregionali la proposta dei presidenti di Regione deve essere congiunta.

La proposta deve essere affiancata da un piano di sviluppo strategico che indichi i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti, nonché le forme di coordinamento, con la pianificazione strategica portuale Un un piano deve ad esempio contenere:

  • la documentazione per l’identificazione delle aree incluse nella Zes, con l’indicazione delle porzioni di territorio interessate, evidenziando quelle ricadenti nell’area portuale;
  • l’elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché le infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti;
  • l’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione della Zes;
  • una relazione illustrativa dei dati e degli elementi, che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all’interno della Zes;
  • l’individuazione delle semplificazioni amministrative per la realizzazione degli investimenti che la regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali.

Comitato di indirizzo e attività di controllo e monitoraggio

Il soggetto che gestirà una Zes sarà un Comitato di indirizzo i cui compiti sono dettagliatamente disciplinati dal regolamento del 25 gennaio 2018.

Il Dpcm in particolare individua i compiti del Comitato che è composto dal Presidente dell’Autorità portuale (che lo presiede), da un rappresentante della regione o delle regioni (nel caso di Zes interregionale), da un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le attività di verifica, e il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, sono invece affidate all’Agenzia per la coesione territoriale.

Agevolazioni delle Zes il caso della Regione Campania

Tra le Zes il cui processo di formazione si può considerare avviato, abbiamo il caso della Campania e della Calabria, infatti solo per queste due regioni sono stati già approvati i decreti per l’istituzione delle Zes da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le richieste, come da iter di formazione, sono state proposte dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, a seguito delle richieste formalmente avanzate dalle due Regioni che hanno presentato i loro Piani di Sviluppo Strategico.

Con particolare riferimento alla Campania, regione che ha posto per prima l’attenzione sulla istituzione delle Zes, già prima del Decreto Mezzogiorno,  in sede di sottoscrizione dei Patti per il Sud, può tornare utile una analisi di quanto individuato nel piano strategico per evidenziare le potenzialità di una Zes, interessandoci nel caso specifico delle agevolazioni fiscali, e delle semplificazioni amministrative.

L’approvazione del piano strategico di sviluppo come previsto dal regolamento del 25 gennaio 2018, illustra oltre a quelle che sono le caratteristiche e peculiarità della Zes, l’individuazione dell’area, i criteri di sviluppo, i piani di coordinamento strategico, e i vari interventi a supporto in modo particolare le misure agevolative e le semplificazioni amministrative.

Nella proposta del Piano di sviluppo, si fa riferimento alle seguenti azioni che rimandano sia a strumenti nazionali finanziati anche con fondi regionali, che a strumenti  finanziati esclusivamente con fondi regionali.

Tra gli interventi previsti nel piano che nel caso specifico sono svariati, ne segnaliamo alcuni:

  • i contratti di sviluppo;
  • il credito di imposta per gli investimenti;
  • gli interventi per aree di crisi non complessa;
  • gli interventi per l’efficienza energetica;
  • le agevolazioni per la riduzione degli oneri IRAP (diretta competenza regionale)
  • misure a favore delle start up innovative (diretta competenza regionale);
  • incentivi per i lavoratori svantaggiati;
  • incentivi per attività di trasferimento tecnologico e prima industrializzazione (diretta competenza regionale);
  • incentivi per l’innovazione dei processi produttivi(diretta competenza regionale):
  • contratti di programma regionali.

Tali agevolazioni sono per lo più a carattere nazionale (già esistenti) e cofinanziate dalla regione, altre invece sono di competenza esclusiva regionale, in particolare la misura  principale tra le agevolazioni fiscali a livello regionale, (ancora da attuare), risulta essere la riduzione dell’IRAP finanziata con il Fondo di Sviluppo e Coesione, fondo nazionale di cofinanziamento obbligatorio dei programmi comunitari.

Nel caso del piano della regione Campania, non si intende avviare nuovi strumenti, ma arricchire con risorse specifiche l’ampio set di strumenti già attivi, individuando eventualmente specifiche priorità per gli investimenti da realizzare nelle aree ZES.

Le semplificazioni amministrative

Tra le misure di semplificazioni amministrative che sono state individuate dalla regione Campania vi è:

  • la conclusione dei procedimenti amministrativi per i quali vengono previsti degli espressi termini (massimo 90 giorni);
  • il divieto per la pubblica amministrazione regionale di richiedere documenti di cui la stessa o altra P.A. sia già in possesso.
  • l’istituzione di un apposito sportello regionale per rendere concretamente possibile e semplificare l’apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi.

Tali misure sono coerenti per l’avvio di quel processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e burocratiche che rallenta la macchina amministrativa e di conseguenza tende a ridurre gli investimenti e gli insediamenti produttivi, ma sarà necessario che  tutte le semplificazioni e le agevolazioni  abbiano il giusto coordinamento tra di loro e con tutti gli altri interventi previsti.

Giuseppe Moschella

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