Premi di risultato: detassazione anche senza rappresentanza sindacale

Paolo Ballanti 15/05/18
Scarica PDF Stampa
L’imposta sostitutiva sui premi di risultato potrà essere applicata anche dalle aziende prive di rappresentanza sindacale. Questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare Agenzia Entrate n. 5/E del 2018, licenziata con lo scopo di fugare i dubbi sorti nelle aziende sulla corretta applicazione della misura agevolativa introdotta con la legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).

La circolare chiarisce che qualora l’azienda sia priva di rappresentanza sindacale interna potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, in esecuzione di tale accordo, applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato. In assenza di un contratto territoriale l’azienda potrà adottarne uno più aderente alla propria realtà, dandone notizia ai lavoratori. In questo caso, l’accordo scelto andrà a regolamentare non solo i premi di produttività ma anche altri aspetti del rapporto di lavoro. Si ricorda che ex lege sono agevolabili solo le somme previste da accordi collettivi di II livello (territoriali e/o aziendali).

Altro aspetto fondamentale è il riconoscimento dell’agevolazione ai soli premi di risultato di “ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” (art. 1 comma 182 legge di Stabilità 2016). La circolare chiarisce che la verifica e la misurazione dell’incremento dovrà avvenire “a livello aziendale. Ciò ha importanti conseguenze per i gruppi aziendali. Nell’ipotesi in cui la contrattazione subordini l’erogazione del premio a un obiettivo di gruppo, l’agevolazione è applicabile solo se “l’incremento di produttività, reddittività ecc. sia raggiunto dalla singola aziendaa prescindere dal risultato del gruppo stesso.

La circolare precisa poi che il risultato raggiunto dal gruppo di imprese potrà essere preso a fondamento per il riconoscimento dei premi agevolati, solo se “determinato esclusivamente da società residenti in Italia o da società non residenti che esercitano l’attività nel territorio dello Stato”. Il senso di questa precisazione si collega alle finalità stesse dell’agevolazione: introdurre una norma di favore per le imprese che realizzano incrementi di reddittività che contribuiscono alla crescita del sistema produttivo nazionale.

Ipotesi delicata è quella degli acconti sul premio di risultato. La circolare precisa che “il raggiungimento del risultato incrementale da parte dell’azienda costituisce il presupposto essenziale per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%”. Ciò significa che tutte le somme erogate senza che si sia verificato l’obiettivo contrattualmente previsto non sono agevolabili. Ne consegue che la situazione ottimale è l’erogazione del premio solo dopo la verifica del risultato conseguito dall’azienda.

Già con la circolare n. 28/E del 2016 l’Agenzia ha precisato che il datore che accerti, a posteriori, la conformità del premio già erogato ai presupposti di legge, può applicare l’imposta sostitutiva conguagliando le maggiori trattenute Irpef operate. Qualora non sia possibile fare quest’operazione entro il periodo di conguaglio, l’imposta agevolata potrà essere riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi.

La circolare n. 5 in parola aggiunge, rispetto alla prassi precedente, che l’agevolazione potrà essere applicata anche sugli acconti del premio di risultato “a condizione che sia riscontrabile al momento della relativa erogazione un incremento in linea con l’obiettivo individuato dal contratto”. Qualora siano previsti più acconti (ad esempio trimestrali) per verificare il diritto all’imposta sostitutiva sarà necessario sommare il risultato raggiunto nel trimestre di riferimento con quello dei periodi precedenti: in questo caso il regime agevolato potrà essere legittimamente previsto se il risultato complessivo dei trimestri “risulti incrementale rispetto al parametro di riferimento individuato dal contratto”.

Ovviamente se al termine del periodo di riferimento non si registra l’incremento contrattualmente richiesto, il datore di lavoro dovrà emettere una nuova certificazione unica e recuperare le minori imposte versate in sede di erogazione degli acconti o informare il dipendente affinché vi provveda in sede di dichiarazione dei redditi.

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento