Dichiarazione Iva annuale: invio entro fine mese

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Il prossimo 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2018 in forma autonoma, e il modello da utilizzare è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 15 gennaio 2018.

Quest’anno è la prima volta in cui la dichiarazione Iva in forma autonoma scade il 30 aprile, dopo l’introduzione dal 2017 dell’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati delle liquidazioni periodiche. Lo scorso anno la scadenza era al 28 febbraio.

Il modello che deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva per il periodo d’imposta 2017, è composto dal frontespizio il quale contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dai vari quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VM (nuovo quadro, presente da quest’anno), VK, VN, VL, VT, VX, VO e VG rivisti e modificati a seconda delle novità previste dalla normativa fiscale.

La compilazione della dichiarazione Iva è quest’anno “condizionata” dalla gestione delle comunicazioni periodiche trimestrali che sono state presentate nel corso del 2017.

In particolare una corretta gestione delle suddette comunicazioni determina il venir meno dell’obbligo di compilazione del quadro VH, poiché significa che i dati delle liquidazioni periodiche sono già stati comunicati in modo corretto all’Amministrazione Finanziaria.

Il frontespizio della Dichiarazione Iva

Relativamente al frontespizio, nel modello 2018 non è più presente il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”. L’eliminazione è stata attuata a seguito delle modifiche apportate all’articolo 73, comma 3, del D.P.R. 633/1972, in particolare la società controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo, non deve sottoscrivere la dichiarazione delle controllate.

La compilazione del quadro VH della Dichiarazione Iva

Il quadro VH denominato “Variazioni delle comunicazioni periodiche”, sarà compilato solo se si intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

Tra le modifiche effettuate nel quadro troviamo:

  • l’introduzione dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16, da utilizzare per indicare separatamente le risultanze delle liquidazioni periodiche;
  • in corrispondenza dei righi da VH1 a VH16, è stata introdotta la nuova casella Subfornitori”, per il versamento dell’imposta derivante da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni Iva periodiche;
  • l’eliminazione del rigo VH14 del vecchio modello Iva;
  • in corrispondenza dei nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16, è stata introdotta la nuova casella “Liquidazione anticipata”, che deve essere barrata dai contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultante delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre;
  • l’eliminazione della casella “Ravvedimento”, presente del modello dello scorso anno (Quest’anno il quadro non dovrà essere più compilato in caso di ravvedimento relativo ad un tardivo versamento Iva periodico).

Il quadro VH dunque dovrà essere compilato solo se si intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104 del 27 luglio 2017 indicando le regole relative alla comunicazione delle liquidazioni periodiche e la relazione con la dichiarazione Iva nelle ipotesi in cui il soggetto passivo intenda correggere errori od omissioni contenute nelle suddette comunicazioni.

La sanzione per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è compresa tra 500 e 2.000 euro. L’importo e ridotto alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, in quello stesso termine, avviene la corretta trasmissione dei dati. Si ricorda che anche per questo adempimento valgono le regole ordinarie sul ravvedimento, con la riduzione delle sanzioni al momento della regolarizzazione.

Se in sede di preparazione della dichiarazione Iva annuale, ci si accorge di eventuali errori (non ancora contestati dal fisco), una prima strada è eventualmente quella dell’integrazione delle comunicazioni inviate ripresentando le stesse corrette e beneficiando dell’istituto del ravvedimento, non necessitando in questo caso la compilazione del quadro VH in sede di presentazione del modello Iva 2018.

La seconda possibilità è quella di riparare agli errori direttamente nella dichiarazione Iva annuale. Se si utilizza dichiarazione annuale per effettuare la correzione relativa alla comunicazione periodica, è dovuta la sola sanzione ridotta.

Se invece con la dichiarazione annuale non vengono sanate le omissioni/irregolarità, per il ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa e versare (sempre in misura ridotta) la sanzione relativa all’infedele dichiarazione annuale, e quella dovuta per l’omessa o errata comunicazione della liquidazione periodica.

Il versamento del saldo Iva relativo al 2017

Il saldo dell’Iva dovuta per il 2017, doveva essere versato entro il 16 marzo 2018, vi è comunque la possibilità di differire il pagamento dell’Iva alla scadenza per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo.

Dal 1° gennaio 2017, il versamento del saldo Irpef e Irap per le persone fisiche, società di persone e società semplici, può essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, mentre il versamento del saldo Ires e Irap da parte di società di capitali deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Come noto è sempre possibile il differimento del versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Quest’anno si potrà differire il pagamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva 2018 alla scadenza del 30 giugno 2018 (che slitta al 2 luglio 2018 poiché il 30 giugno cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2018.

Operativamente il saldo Iva deve essere versato tramite il modello F24 telematico, direttamente o tramite un intermediario utilizzando il codice tributo 6099 nella sezione erario, anche nel caso in cui vi sia un saldo Iva a credito (con compilazione in questo caso della colonna “importi a credito) che il contribuente intende utilizzare in compensazione con altri debiti tributari.

Chi presenta la dichiarazione Iva 2018 può versare il saldo Iva con rate di uguale importo (massimo 9 rate), e nello specifico:

  • la prima rata doveva essere pagata entro il 16 marzo 2018;
  • le rate successive entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza e non oltre il 16 novembre 2018.

Sulle rate successive alla prima è dovuto l’interesse dello 0,33% mensile, pertanto la seconda rata va aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, ecc. Gli interessi di rateazione devono essere indicati separatamente nel modello F24 con il codice tributo 1668.

Il nuovo quadro VL

Anche il quadro VL del modello Iva 2018 risente delle novità relative alle liquidazioni Iva trimestrali. In particolare l’imposta periodica non versata, non condiziona nel quadro VL la determinazione del saldo dichiarativo relativo all’imposta dovuta o a credito.

Nel quadro in sostituzione del precedente VL29, è stato introdotto il nuovo rigo VL30 (Ammontare Iva periodica) che contiene l’importo dell’Iva dovuta, risultante dai saldi a debito delle diverse liquidazioni periodiche, compreso l’eventuale acconto e, in un campo separato, l’imposta effettivamente versata.

Il rigo VL30 è composto da tre campi: nel secondo si indica l’ammontare dell’Iva periodica dovuta, nel terzo l’iva periodica versata, e nel primo l’ammontare dell’Iva, quest’ultimo rileva nella liquidazione annuale dell’imposta.

Nella determinazione dell’Iva a debito o a credito per il 2017 (righi VL38 e VL39) rilevano i versamenti periodici dovuti anche se non eseguiti, e indicati nel primo campo del rigo VL30.

Nei modelli dichiarativi precedenti, era l’importo indicato nel rigo VL29 (che riportava i soli versamenti periodici effettuati) ad essere computato ai fini della determinazione dell’Iva dovuta o a credito per l’anno.

La nuova modalità di compilazione consente comunque di individuare gli omessi versamenti, ad esempio, sulla base della differenza fra il secondo campo del rigo VL30 (che evidenzia l’Iva che si sarebbe dovuta versare) e il terzo campo (che riporta quella effettivamente versata).

Le altre novità del modello

Relativamente agli altri quadri, nel quadro VE (Operazioni attive e determinazione del volume d’affari), vi è la ridenominazione nella sezione 4 del rigo VE38 “Operazione effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” (split payment), in modo da ricomprendere il suddetto meccanismo anche quelle nei confronti delle società elencate nel nuovo articolo 17-ter, comma 1 bis, D.P.R. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2017.

Per il quadro VJ abbiamo:

  • la soppressione del rigo VJ12, nel quale andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva;
  • la ridenominazione del rigo VJ18 “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” (split payment), in modo da ricomprendervi anche gli acquisti dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 17-ter, comma 1 bis, D.P.R. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il nuovo quadro VM “Versamenti immatricolazioni auto UE sostituisce la sezione II del quadro VH del modello IVA precedente, mentre nel quadro VK:

  • è stata introdotta la casella 4 “Operazioni straordinarie, per segnalare che la società dante causa di un’operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell’anno e prima dell’operazione straordinaria, dalla liquidazione Iva di gruppo cui partecipava;
  • sono stati eliminati i righi VK2 Codice, VK35 Versamenti integrativi di imposta e il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”;
  • è stato introdotto il rigo VK28 Acconto”, per indicare l’importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo;
  • è stato introdotto il rigo VK34 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo”, per indicare l’importo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

Infine nel quadro VX è stato introdotto il rigo VX7 e il rigo VX8 per far indicare a chi partecipa alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, l’Iva dovuta o l’Iva a credito da trasferire alla controllante.

Nel quadro VO invece è stato introdotto il rigo VO26 riservato alle imprese minori per comunicare, l’opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione di incassi e pagamenti (vincolante per un triennio) prevista dall’articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/973.

Giuseppe Moschella

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