Le imprese sociali Enti del Terzo Settore

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L’impresa sociale, ai sensi dell’ art. 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) è qualifica che può essere acquisita da tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (in tutte le forme societarie) che esercitano in via stabile e principale attività d’impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività. Le imprese sociali sono enti del terzo settore (ETS) pertanto applicano in quanto compatibili, le norme del codice del terzo settore.

Non possono assumere la qualifica di impresa sociale le società costituite da un socio unico, le pubbliche amministrazioni e ed gli enti i cui statuti limitino l’erogazione di beni e servizi in favore dei soli soci o associati. Le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto.

L’impresa sociale deve svolgere le attività d’impresa di interesse generale elencate nel comma 1 dell’art. 2 del D.lgs 112/2017; sono attività tipiche del settore non profit , attualmente  22,  ma soggette a possibile aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:  interventi e servizi sociali, sanità, prestazioni socio sanitarie, istruzione e formazione, ambiente, valorizzazione patrimonio culturale, formazione universitaria e post, ricerca scientifica, attività culturali, artistiche ricreative, radiodiffusione a carattere comunitario, attività turistiche di interesse sociale, formazione extrascolastica, servizi strumentali alle imprese sociali ed ad enti del  terzo settore, cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale, rinserimento lavoratori, alloggio sociale, accoglienza umanitarie, microcredito, agricoltura sociale, attività sportive, riqualificazione beni pubblici.

Le attività d’impresa di interesse generale si intendono svolte in via principale quando i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.

Indipendentemente dalle attività elencate al comma 1 dell’art 2 del D Lgs 112/2017 si considera in ogni caso attività d’impresa di interesse generale qualunque attività nella quale risultano occupati, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori occupati dell’impresa sociale: a) lavoratori  molto svantaggiati ai sensi del regolamento UE;  b) persone svantaggiate o con disabilità.

L’impresa sociale è costituita con atto pubblico il quale, oltre le norme specifiche dell’ente con cui si costituisce, deve indicare i tutti i requisiti necessari affinché un ente possa qualificarsi impresa sociale, quali:

  • l’assenza di fini di lucro e le finalità di carattere sociale;
  • l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale,
  • il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione agli associati, fondatori, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali;
  • l’obbligo di destinare gli utili allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
  • la corresponsione ai lavoratori di compensi superiori al 40 % rispetto a quelli previsti;
  • le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
  • l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento ad altri enti del terzo settore.

Le imprese sociali possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale, alla distribuzione dei dividendi ai soci in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato; ad erogazioni gratuite a favore di enti del terzo settore.
Le imprese sociali possono avvalersi dell’attività di volontari ma il loro numero non può essere superiore al numero dei lavoratori occupati.

Per quanto riguarda le  misure  fiscali, le imprese sociali godono delle seguenti agevolazioni:

  • gli utili non costituiscono reddito imponibile se destinato ad apposita riserva indivisibile;
  • gli utili destinati ad aumento gratuito di capitale non concorrono all determinazione del reddito imponibile
  • il 30% delle somme investite nel capitale sociale dell’impresa sociale si detrae dall’IRPEF e dall’IRES
  • non si applica la disciplina delle società di comodo, studi di settori e ed indici sentetici di capacità economica
  • agevolazioni in materia di imposte di registro ipotecarie e catastale per trasferimenti di immobili a titolo oneroso;
  • accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
  • accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale.

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