Il bacio senza consenso è violenza sessuale?

Chi costringe un’altra persona a baciarlo contro la sua volontà compie violenza sessuale; la violenza è solo tentata se il bacio non viene compiuto.

Redazione 19/10/17
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Interessante sentenza dalla Corte di Cassazione: chi immobilizza e prova a baciare una vittima con la forza, se viene fermato prima di poter concludere l’atto, commette reato di tentata violenza sessuale. Non però di violenza sessuale in senso stretto, che si concretizza solo quando l’atto viene compiuto e le zone erogene entrano in contatto. Questo quanto deciso dalla terza sezione penale della Suprema Corte con la sentenza n. 43802, pubblicata il 22 settembre 2017.

Vediamo allora in quali caso un bacio o un tentativo di bacio con costrizione può essere considerato violenza sessuale.

 

Il bacio non compiuto è solo tentata violenza

Nel caso di specie, la Cassazione si è trovata a decidere su un fatto che ha visto un uomo immobilizzare una donna e spingerla con le spalle contro una ringhiera, tentando contro la sua volontà di baciarla sulla bocca. L’uomo è stato però fermato prima di compiere l’atto dall’intervento di altre persone accorse sul luogo. Il colpevole era stato condannato dalla Corte d’Appello per il reato di violenza sessuale e a 1 anno di reclusione con attenuanti.

L’uomo era però ricorso per Cassazione chiedendo la riqualificazione del reato in tentativo di violenza, non essendo appunto riuscito nella circostanza a baciare effettivamente la vittima. La distinzione era in questo caso molto importante, perché il reato di tentata violenza sarebbe andato in prescrizione prima della sentenza della Corte d’Appello, intervenuta oltre 8 anni dopo il fatto.

 

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La decisione della Cassazione

Ebbene, la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del colpevole e ha configurato il reato come tentata violenza sessuale. La condotta, evidenzia la Suprema Corte, si è infatti fermata al “tentativo” del bacio e non ha invaso la sfera sessuale della parte offesa. Come si legge nella sentenza, si deve parlare di tentata violenza “in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima”, e dunque nei casi in qui “l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima”.

Dunque, reato di tentata violenza e non di violenza e imputato assolto per prescrizione.

In quali casi il bacio è violenza sessuale?

Cerchiamo di chiarire, allora, in quali casi il bacio può o deve essere qualificato come violenza sessuale.

Il reato di violenza sessuale, come stabilito dall’art. 609-bis del Codice penale, consiste nel costringere una vittima con forza, minaccia o abuso di qualsiasi tipo a compiere o a subire atti sessuali. Si definisce “atto sessuale” quello che coinvolge le zone erogene: non solo gli organi genitali, dunque, ma anche tutte le altre parti del corpo che possono stimolare l’istinto sessuale, dalle labbra alle cosce. Ma non solo: si parla di atto sessuale, e quindi di violenza sessuale, anche quando il comportamento del soggetto non coinvolge esplicitamente delle zone erogene ma è inequivocabilmente rivolto al raggiungimento del piacere sessuale. Esiste, ovviamente, un margine di discrezione che varia di caso in caso ed è rimesso al giudice.

Il bacio, quindi, può benissimo essere considerato violenza sessuale se coinvolge le zone erogene (in questo caso le labbra) o se è comunque dato con la forza e l’evidente intento di raggiungere del piacere erotico.

Redazione

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